L’unito civilmente eredita come un coniuge: è erede per legge, è legittimario e ha il diritto di abitazione nella casa familiare (art. 1, comma 21, L. 76/2016). Il convivente di fatto, invece, non ha diritti successori per legge e riceve qualcosa solo se il partner lo prevede con testamento, salvo il diritto temporaneo di restare nella casa comune (art. 1, comma 42).
Le differenze generali tra i due istituti sono spiegate nella guida a unioni civili e convivenze di fatto. Qui ci concentriamo sull’eredità: cosa spetta all’unito civile, quali diritti ha comunque il convivente e quali strumenti esistono per proteggerlo.
In breve
- All’unito civile si applicano le norme del codice civile previste per il coniuge su indegnità, legittimari, successione legittima, collazione e patto di famiglia (L. 76/2016, art. 1, comma 21).
- Il convivente di fatto non eredita senza testamento e non è legittimario.
- Se muore il partner proprietario della casa comune, il convivente può restarci per due anni o per la durata della convivenza, se più lunga, ma non oltre cinque anni; almeno tre anni se vi abitano figli minori o disabili (comma 42).
- Se muore il partner che aveva in affitto la casa comune, il convivente può subentrare nel contratto (comma 44).
Cosa eredita l’unito civilmente?
L’unito civile è equiparato al coniuge. Senza testamento eredita le stesse quote del coniuge: metà dell’eredità se concorre con un figlio, un terzo con più figli, due terzi con genitori o fratelli del defunto, tutto se non ci sono questi parenti (artt. 581-583 c.c.).
È anche legittimario: il partner non può escluderlo con il testamento. La sua quota di riserva è la metà del patrimonio se è l’unico legittimario, un terzo se concorre con un figlio, un quarto se concorre con più figli (artt. 540 e 542 c.c.); i calcoli sono spiegati nella guida alla quota legittima. In ogni caso gli spettano il diritto di abitazione nella casa familiare e l’uso dei mobili, se di proprietà del defunto o comuni (art. 540 c.c.).
Sul piano fiscale l’unito civile è trattato come il coniuge: paga l’imposta di successione del 4% solo sulla parte che supera la franchigia di un milione di euro (art. 7 D.Lgs. 346/1990). Ha diritto anche alla pensione di reversibilità. Con lo scioglimento dell’unione civile, invece, i diritti successori vengono meno.
Cosa spetta al convivente di fatto senza testamento?
La legge definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, non sposate né unite civilmente e non parenti tra loro (comma 36). La dichiarazione all’anagrafe del Comune (comma 37) è il modo più semplice per provare la convivenza.
Il convivente non è erede per legge: in assenza di testamento l’eredità va ai parenti del defunto, anche lontani, o allo Stato. La legge gli riconosce però alcuni diritti:
- casa di proprietà del defunto: può continuare ad abitarla per il periodo previsto dal comma 42; il diritto viene meno se smette di abitarvi stabilmente o se si sposa, si unisce civilmente o inizia una nuova convivenza (comma 43);
- casa in affitto: può subentrare nel contratto di locazione del partner defunto (comma 44);
- risarcimento: se la morte è causata da un fatto illecito di un terzo, il danno si liquida con gli stessi criteri previsti per il coniuge (comma 49);
- lavoro nell’impresa del partner: chi vi ha lavorato stabilmente ha diritto a una partecipazione agli utili e agli incrementi dell’azienda proporzionata al lavoro prestato (art. 230-ter c.c.), che può far valere verso gli eredi.
Come si può proteggere il convivente?
Lo strumento principale è il testamento. Se il defunto non ha legittimari, cioè figli o genitori, può lasciare tutto al convivente. Se ha figli, può lasciargli la quota disponibile: metà del patrimonio con un figlio, un terzo con più figli (art. 537 c.c.). Per disposizioni importanti è utile il testamento pubblico, più difficile da contestare.
Altri strumenti si possono combinare:
- Legato di abitazione o di usufrutto sulla casa, che assicura al convivente un tetto senza togliere la proprietà ai figli (vedi la guida al legato).
- Polizza vita a favore del convivente: il beneficiario acquista un diritto proprio, che non fa parte dell’eredità (art. 1920 c.c.), fermi i limiti a tutela dei legittimari.
- Donazioni in vita, che restano però esposte all’azione di riduzione se ledono la legittima.
- Contratto di convivenza (commi 50 e seguenti), utile per regolare i rapporti patrimoniali durante la vita comune, ma che non può disporre della successione: gli accordi sulla propria eredità sono nulli (art. 458 c.c.).
Quanto paga di imposta il convivente che eredita?
Ai fini fiscali il convivente di fatto è trattato come un estraneo: paga l’imposta di successione dell’8% sull’intero valore ricevuto, senza alcuna franchigia (art. 7 D.Lgs. 346/1990). Per l’unito civile, come per il coniuge, l’aliquota è invece del 4% e si applica solo oltre il milione di euro.
La differenza può essere rilevante, soprattutto se il lascito comprende la casa. Nel pianificare la successione conviene quindi valutare insieme il valore dei beni, le imposte e gli strumenti alternativi, come la polizza vita, il cui capitale non rientra nell’asse ereditario. Le regole sono quelle in vigore nel 2026 e vanno verificate al momento della successione.
Domande frequenti
Il convivente ha diritto alla pensione di reversibilità?
No. La reversibilità spetta al coniuge e all’unito civile, non al convivente di fatto, nemmeno dopo molti anni di vita comune.
Quanto posso lasciare al convivente se ho due figli?
Se non c’è un coniuge o un unito civile, la quota disponibile è un terzo del patrimonio; i due terzi sono riservati ai figli. A questo si può aggiungere una polizza vita, nei limiti di legge.
Se non c’è testamento il convivente deve lasciare subito la casa?
No. Se la casa era del partner defunto, può restarci per il periodo previsto dalla legge, da due a cinque anni, o almeno tre se ci sono figli minori o disabili.
Proteggere il partner richiede di combinare testamento, diritti sulla casa e strumenti assicurativi rispettando i diritti dei figli. Per un esame della situazione concreta, le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.



