Alla morte di uno dei coniugi, quello che sopravvive ha per legge il diritto di continuare ad abitare nella casa che era la residenza della famiglia e di usare i mobili che la arredano, se la casa era di proprietà del defunto o di entrambi (art. 540, comma 2, c.c.). Il diritto dura tutta la vita, spetta con o senza testamento e si aggiunge alla quota di eredità.
Vediamo quali case riguarda, come si calcola rispetto alle quote degli altri eredi, chi paga spese e IMU, se si può rinunciare e cosa spetta al coniuge separato, all’unito civilmente e al convivente.
In breve
- Il coniuge superstite ha il diritto di abitazione sulla casa familiare e d’uso sui mobili, se erano di proprietà del defunto o comuni ai coniugi (art. 540, comma 2, c.c.).
- Il diritto non sorge se la casa era in comproprietà tra il defunto e altre persone, per esempio fratelli o figli (orientamento consolidato della Cassazione).
- Nella successione senza testamento si aggiunge alla quota di eredità del coniuge (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 4847 del 2013).
- Spetta anche all’unito civilmente; il convivente di fatto ha solo il diritto di restare nella casa per un periodo limitato, di regola da due a cinque anni (art. 1, comma 42, L. 76/2016).
Cos’è il diritto di abitazione del coniuge superstite?
Il diritto di abitazione è un diritto reale: consente di abitare una casa di proprietà altrui limitatamente ai bisogni propri e della famiglia (art. 1022 c.c.). Quello del coniuge superstite nasce dalla legge al momento della morte, senza bisogno di atti: la Cassazione lo qualifica come un legato attribuito dalla legge, che si acquista automaticamente all’apertura della successione. Accanto all’abitazione c’è il diritto d’uso sui mobili che arredano la casa.
Il diritto dura per tutta la vita del coniuge, ma non si può vendere né dare in affitto (art. 1024 c.c.). Gli altri eredi, per esempio i figli, diventano proprietari della casa ma non possono usarla finché il coniuge ci vive. La differenza con l’usufrutto, che invece consente di affittare, è spiegata nella guida sull’usufrutto della casa.
Quale casa riguarda? Proprietà del defunto, comune o con terzi
Il diritto riguarda solo la casa adibita a residenza familiare, cioè quella in cui i coniugi vivevano stabilmente insieme prima della morte. Non riguarda le seconde case né gli immobili dati in affitto. Conta poi a chi apparteneva la casa:
- Proprietà esclusiva del defunto: il diritto spetta.
- Proprietà comune dei coniugi, per esempio in comunione legale o al 50%: il diritto spetta e riguarda l’intera casa.
- Comproprietà del defunto con altre persone, come fratelli o figli di un precedente matrimonio: secondo la Cassazione il diritto non sorge, perché finirebbe per gravare anche su chi era già comproprietario.
- Casa in affitto: il diritto di abitazione non c’è, ma il coniuge subentra nel contratto di locazione (art. 6 L. 392/1978).
Come si calcola rispetto alle quote degli altri eredi?
Il valore dei diritti di abitazione e d’uso grava prima sulla quota disponibile, cioè la parte di patrimonio di cui il defunto poteva disporre liberamente; se non basta, per il resto grava sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente su quella dei figli (art. 540, comma 2, c.c.). Così, di regola, il coniuge riceve l’abitazione in più rispetto alla sua legittima, come spiegato nella guida sulla quota legittima.
Se manca il testamento, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 4847 del 2013) hanno stabilito che questi diritti si aggiungono alla quota del coniuge. Il metodo è in due passaggi: dal valore dell’eredità si toglie il valore del diritto di abitazione, poi il resto si divide secondo le quote di legge. Un esempio con valori ipotetici: eredità di 300.000 euro, moglie e due figli, diritto di abitazione stimato in 60.000 euro. Tolti i 60.000 euro, i 240.000 restanti vanno per un terzo alla moglie (80.000) e per due terzi ai figli: la moglie ha quindi l’abitazione più 80.000 euro. Le quote di legge sono nella guida sulla successione senza testamento.
Il valore del diritto dipende soprattutto dall’età del coniuge: più è giovane, più il diritto vale. Nelle divisioni complesse conviene una stima tecnica.
Chi paga spese, tasse e manutenzione?
Chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa paga le riparazioni ordinarie e i tributi come l’usufruttuario (art. 1025 c.c.); le spese straordinarie, come il rifacimento del tetto o delle facciate, restano ai proprietari.
L’IMU è dovuta dal titolare del diritto di abitazione e non dai figli proprietari (art. 1, comma 743, L. 160/2019). Se la casa è la sua abitazione principale e non è di lusso, il coniuge non la paga.
Si può rinunciare al diritto di abitazione?
Sì, per esempio quando i figli vogliono vendere la casa libera e il coniuge preferisce trasferirsi in cambio di una parte del prezzo. Trattandosi di un diritto su un immobile, la rinuncia va fatta per iscritto, di regola con atto notarile (art. 1350 c.c.).
Diverso è il caso in cui il coniuge voglia rinunciare all’eredità: poiché l’abitazione è un legato che si acquista automaticamente, se e come la si conservi rinunciando al resto è una questione delicata, da valutare prima di firmare. Le regole generali sono nella guida sulla rinuncia all’eredità. Il testamento non può togliere questi diritti al coniuge: se lo fa, il coniuge può farli valere come legittimario.
Coniuge separato, unito civilmente e convivente: cosa spetta?
- Separato senza addebito: ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato (art. 548 c.c.). Per la Cassazione, però, il diritto di abitazione spetta solo se la casa ha conservato il legame con la vita familiare; se con la separazione nessuna casa è più la residenza della famiglia, non sorge.
- Separato con addebito: nessun diritto di abitazione; solo un assegno vitalizio, se al momento della morte riceveva gli alimenti dal defunto (art. 548, comma 2, c.c.).
- Divorziato: non è erede e non ha il diritto di abitazione.
- Unito civilmente: ha gli stessi diritti del coniuge, abitazione compresa (art. 1, comma 21, L. 76/2016).
- Convivente di fatto: può restare nella casa di proprietà del partner defunto per due anni o per la durata della convivenza, fino a cinque anni, e per almeno tre anni se vi abitano figli minori o disabili; il diritto cessa se si sposa, si unisce civilmente, inizia una nuova convivenza o smette di abitarvi stabilmente. I dettagli sono nella guida su unioni civili e convivenze.
Domande frequenti
I figli possono vendere la casa in cui vive la madre vedova?
Possono vendere la proprietà, ma il diritto di abitazione resta: di fatto un acquirente troverà la casa occupata. Per vendere libera serve l’accordo del coniuge, che può rinunciare al suo diritto; prima dell’atto conviene verificare con il notaio come il diritto risulta nei registri immobiliari.
Il diritto di abitazione si perde se il coniuge si risposa?
No. La legge non prevede che venga meno con un nuovo matrimonio: dura per tutta la vita del coniuge. È una differenza rispetto al convivente di fatto, il cui diritto temporaneo cessa in quel caso.
Il coniuge può trasferirsi e affittare la casa?
No. Il diritto di abitazione non consente di affittare né di cedere la casa (art. 1024 c.c.). Se il coniuge non vuole più viverci, di solito si trova un accordo con gli altri eredi, come la rinuncia in cambio di una somma o la vendita concordata.
Il diritto di abitazione è spesso il punto più delicato di una successione, perché tocca la casa e i rapporti tra coniuge e figli. Lo Studio Legale Di Carlo, a Palermo e Mussomeli, può verificare se il diritto spetta nel vostro caso, calcolarne il peso sulle quote e assistervi nella divisione: potete contattarci per un primo colloquio.



