Riabilitazione penale e casellario: come ripulire la fedina penale

Come si ottiene la riabilitazione, quali condanne non compaiono nel certificato del casellario e quando il reato si estingue dopo patteggiamento o sospensione condizionale.

6 min di lettura

Riabilitazione penale e casellario: come ripulire la fedina penale

Per «ripulire» la fedina penale lo strumento principale è la riabilitazione: la chiede al tribunale di sorveglianza chi ha scontato la pena da almeno tre anni, ha tenuto buona condotta e ha risarcito il danno (artt. 178-181 c.p.). La riabilitazione estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna e la fa sparire dal certificato del casellario richiesto dall’interessato.

Non è però l’unica strada. Per il patteggiamento e la sospensione condizionale la legge prevede l’estinzione del reato dopo un certo periodo, e molte condanne già oggi non compaiono nel certificato che si chiede in Procura. Vediamo cosa si vede davvero nel casellario, quali sono i requisiti della riabilitazione e come si presenta l’istanza.

In breve

  • La riabilitazione si può chiedere dopo tre anni dall’esecuzione o dall’estinzione della pena principale; il termine è di otto anni per i recidivi e di dieci per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza (art. 179 c.p.).
  • Servono buona condotta effettiva e costante e l’adempimento delle obbligazioni civili nate dal reato, salvo che si dimostri di non poterle adempiere (art. 179 c.p.).
  • Decide il tribunale di sorveglianza del luogo di residenza o domicilio: per Palermo e provincia quello di Palermo, per Mussomeli quello di Caltanissetta (artt. 677 e 683 c.p.p.).
  • Il certificato del casellario richiesto dall’interessato non riporta, tra l’altro, le condanne con non menzione, i patteggiamenti fino a due anni, i decreti penali e le condanne seguite da riabilitazione (art. 24 D.P.R. 313/2002).

Cosa compare nel certificato del casellario giudiziale?

Il casellario giudiziale è l’archivio del Ministero della giustizia in cui vengono iscritti i provvedimenti penali definitivi. Il cittadino può chiedere in Procura, senza motivare, il certificato del casellario richiesto dall’interessato (art. 24 D.P.R. 313/2002), l’unico modello rimasto dopo la riforma del 2018. È diverso dal certificato dei carichi pendenti, che riporta i procedimenti ancora in corso.

Nel certificato dell’interessato compaiono le condanne definitive, con alcune esclusioni importanti. Non vi figurano, in particolare:

  • le condanne con il beneficio della non menzione (art. 175 c.p.), se non revocato;
  • le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e quelle per reati estinti dopo la sospensione condizionale andata a buon fine (art. 167 c.p.);
  • le sentenze di patteggiamento con pena fino a due anni e i decreti penali di condanna;
  • le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione, se non revocata;
  • la sospensione del processo con messa alla prova e l’estinzione del reato per esito positivo;
  • i provvedimenti di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

Attenzione: queste iscrizioni non vengono cancellate. Restano nel casellario e compaiono nei certificati rilasciati all’autorità giudiziaria e, in determinati casi, alle pubbliche amministrazioni. Per questo, nelle autocertificazioni per concorsi e appalti, occorre leggere con cura cosa chiede il bando.

Quali sono i requisiti della riabilitazione?

La riabilitazione è concessa quando ricorrono insieme queste condizioni (art. 179 c.p.):

  1. Tempo: sono trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta in altro modo; otto anni per i recidivi nei casi dei capoversi dell’art. 99 c.p.; dieci anni per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
  2. Buona condotta: il condannato ha dato prove effettive e costanti di buona condotta, per esempio con un lavoro stabile e l’assenza di nuove denunce.
  3. Obbligazioni civili: ha risarcito il danno e adempiuto le restituzioni verso la vittima, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di farlo.
  4. Misure di sicurezza: non è sottoposto a misure di sicurezza non revocate, esclusa l’espulsione dello straniero e la confisca.

Se la pena era sospesa con la sospensione condizionale, i tre anni decorrono dallo stesso momento da cui decorre il periodo di sospensione, cioè di regola dal passaggio in giudicato della sentenza. Nel caso della sospensione «breve» di un anno (art. 163, quarto comma, c.p.) la riabilitazione si può ottenere alla scadenza di quell’anno, se ci sono le altre condizioni.

La pena pecuniaria fa parte della pena principale: la multa o l’ammenda devono quindi essere pagate o comunque estinte. Quanto al risarcimento, la giurisprudenza richiede una prova concreta del pagamento o dell’impossibilità di pagare, per esempio per indigenza o perché la persona offesa non è rintracciabile o ha rinunciato.

Come si presenta l’istanza di riabilitazione?

L’istanza si presenta al tribunale di sorveglianza competente per il luogo di residenza o domicilio dell’interessato (art. 677, comma 2, c.p.p.): per chi vive a Palermo e provincia è il Tribunale di sorveglianza di Palermo, per chi vive a Mussomeli o nel resto della provincia di Caltanissetta quello di Caltanissetta. Nella richiesta vanno indicati gli elementi che dimostrano i requisiti (art. 683 c.p.p.), di solito allegando:

  • l’indicazione delle sentenze di condanna e della data di fine pena;
  • la prova del pagamento delle pene pecuniarie;
  • la documentazione del risarcimento o dell’impossibilità di risarcire;
  • documenti sulla condotta: contratto di lavoro, attività di volontariato, situazione familiare.

Il tribunale acquisisce d’ufficio i certificati e le informazioni necessarie e, di regola, decide con procedura semplificata, senza udienza, con un’ordinanza contro cui si può proporre opposizione (artt. 667 e 678 c.p.p.). Se l’istanza è respinta per mancanza di buona condotta, può essere ripresentata solo dopo due anni dal rigetto definitivo (art. 683, comma 3, c.p.p.).

La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo diversa previsione di legge (art. 178 c.p.). Sulle pene accessorie perpetue non ha effetto immediato: possono essere dichiarate estinte dopo almeno sette anni dalla riabilitazione (art. 179 c.p.). È revocata di diritto se entro sette anni la persona commette un delitto non colposo per il quale le viene inflitta la reclusione per almeno due anni o una pena più grave (art. 180 c.p.).

Quali alternative esistono alla riabilitazione?

Per alcune condanne la strada è diversa e più semplice. Nel patteggiamento con pena fino a due anni il reato si estingue se, entro cinque anni per i delitti o due per le contravvenzioni, la persona non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole (art. 445, comma 2, c.p.p.). Allo stesso modo, con la sospensione condizionale il reato si estingue se nei termini non si commettono nuovi reati e si adempiono gli obblighi imposti (art. 167 c.p.). In entrambi i casi l’estinzione si fa dichiarare dal giudice dell’esecuzione, su istanza.

La non menzione, invece, non si chiede dopo: la concede il giudice con la sentenza, per una prima condanna a pena detentiva non superiore a due anni o a pena pecuniaria non superiore a 516 euro (art. 175 c.p.), ed è revocata se si commette un nuovo delitto.

Domande frequenti

Dopo quanti anni si cancella la fedina penale?

Le condanne non si cancellano con il passare del tempo: restano iscritte nel casellario. Dopo tre anni dall’esecuzione della pena si può però chiedere la riabilitazione, che le fa sparire dal certificato richiesto dall’interessato.

Il datore di lavoro può vedere una condanna patteggiata?

Nel certificato che il privato chiede per sé il patteggiamento fino a due anni non compare. Per alcune attività a contatto con minori il datore di lavoro deve però acquisire un certificato specifico (art. 25-bis D.P.R. 313/2002).

Serve un avvocato per chiedere la riabilitazione?

La legge non lo impone per presentare l’istanza, ma un difensore aiuta a verificare i termini, a raccogliere le prove della buona condotta e del risarcimento e a gestire l’eventuale opposizione.

Ogni storia penale ha termini e documenti diversi. Lo studio si avvale per il diritto penale della collaborazione dell’Avv. Claudio Nigrelli; per una verifica della vostra posizione potete contattarci.

Assistenza legale

Ogni caso ha le sue particolarità

Un articolo offre un orientamento generale. Per sapere come le norme si applicano alla tua situazione, lo studio esamina fatti e documenti e ti indica le strade percorribili, con tempi e costi.