Decreto penale di condanna: quando conviene l’opposizione

Il decreto penale diventa definitivo se non ci si oppone entro 15 giorni. Quando conviene pagare con lo sconto di un quinto e quando fare opposizione, con i rischi.

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Decreto penale di condanna: quando conviene l’opposizione

Il decreto penale di condanna (artt. 459-464 c.p.p.) è una condanna alla sola pena pecuniaria che il giudice per le indagini preliminari emette su richiesta del pubblico ministero, senza processo e senza sentire prima l’imputato. Diventa definitivo se entro 15 giorni dalla notifica non si fa opposizione.

Opporsi conviene quando ci sono argomenti concreti per l’assoluzione o quando un rito alternativo, come la messa alla prova, porta a un risultato migliore. Non conviene quando le prove sono solide e i vantaggi del decreto, compreso lo sconto per chi paga subito, superano i rischi di un processo. Vediamo come decidere.

In breve

  • Contro il decreto penale si può fare opposizione entro 15 giorni dalla notifica, personalmente o tramite il difensore (art. 461 c.p.p.).
  • Chi paga entro 15 giorni ottiene la riduzione di un quinto della pena pecuniaria, ma rinuncia all’opposizione (art. 460, comma 5, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia).
  • Con l’atto di opposizione si possono chiedere giudizio abbreviato, patteggiamento, oblazione o messa alla prova: dopo non è più possibile.
  • Nel processo che segue l’opposizione il giudice può applicare una pena anche più grave e revocare i benefici (art. 464, comma 4, c.p.p.).

Cos’è il decreto penale e quando si riceve?

Il pubblico ministero può chiederlo entro un anno dall’iscrizione dell’indagato nel registro, quando ritiene che basti una pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva. È possibile per i reati procedibili d’ufficio e per quelli a querela, se il querelante non si è opposto a questo rito.

La pena detentiva può essere sostituita con una pecuniaria quando non supera un anno (art. 20-bis c.p.). Il giudice calcola un valore giornaliero, tra 5 e 250 euro, in base alle condizioni economiche dell’imputato e della sua famiglia (art. 459, comma 1-bis). Il pubblico ministero può chiedere una pena ridotta fino alla metà del minimo previsto dalla legge.

È un rito frequente per reati come la guida in stato di ebbrezza nelle fasce meno gravi. Il decreto va notificato personalmente all’imputato, non al solo difensore, e spesso è il primo atto che l’interessato riceve.

Cosa succede se non si fa opposizione?

Scaduti i 15 giorni, il decreto diventa esecutivo e la pena va pagata. Il decreto, però, ha alcuni vantaggi rispetto a una condanna emessa dopo un processo (art. 460, comma 5):

  • niente spese processuali e niente pene accessorie;
  • nessuna efficacia di giudicato nelle cause civili o amministrative;
  • il reato si estingue se la pena è stata pagata e, entro cinque anni per i delitti o due per le contravvenzioni, non si commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole;
  • anche prima dell’estinzione, il decreto non impedisce una futura sospensione condizionale della pena.

Il decreto resta iscritto nel casellario giudiziale, ma non compare nel certificato che l’interessato chiede per sé (art. 24 del D.P.R. 313/2002). Le sanzioni amministrative previste da altre leggi, come la sospensione della patente, sono invece un capitolo a parte e restano applicabili.

Pagare con lo sconto: come funziona

La riforma Cartabia ha introdotto una possibilità nuova: entro 15 giorni dalla notifica il condannato può pagare la pena ridotta di un quinto, rinunciando all’opposizione. Su una pena di 1.000 euro si pagano quindi 800 euro.

Se la pena pecuniaria sostituisce una detentiva, c’è anche un’altra strada: entro lo stesso termine si può chiedere di sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, anche senza fare opposizione (art. 459, comma 1-ter). Con l’istanza si possono chiedere 60 giorni per depositare la disponibilità dell’ente e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna.

Prima di pagare conviene comunque far leggere il decreto a un avvocato: il pagamento chiude la partita e rende impossibile qualsiasi contestazione.

Quando conviene l’opposizione?

L’opposizione è la scelta giusta, in genere, in questi casi:

  • fatto contestabile: prove deboli, errore di persona, fatto che non costituisce reato, querela mancante o tardiva, prescrizione vicina;
  • messa alla prova: la richiesta si presenta con l’atto di opposizione (art. 464-bis) e, se l’esito è positivo, il reato si estingue; vedi la guida sulla messa alla prova;
  • oblazione: per molte contravvenzioni il pagamento di una somma estingue il reato; la domanda va presentata insieme all’opposizione (art. 464, comma 2);
  • riti alternativi: con l’opposizione si possono chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, se portano a un risultato migliore;
  • particolare tenuità del fatto o condotte riparatorie, da far valere davanti al giudice.

I rischi vanno messi sul piatto. Nel giudizio dopo l’opposizione il decreto viene revocato e il giudice può applicare una pena anche più grave, revocare i benefici già concessi e condannare alle spese. Inoltre in quel giudizio non si possono più chiedere abbreviato, patteggiamento o oblazione (art. 464, comma 3): vanno chiesti subito, nell’atto di opposizione.

Come si presenta l’opposizione?

  1. Calcolare il termine: 15 giorni dalla notifica del decreto. L’opposizione tardiva è inammissibile e il decreto viene eseguito.
  2. Scegliere il difensore: l’opposizione può essere proposta personalmente, ma la scelta del rito richiede una valutazione tecnica.
  3. Depositare l’atto nella cancelleria del giudice che ha emesso il decreto (per esempio il GIP del Tribunale di Palermo) oppure nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente, con le forme dell’art. 582 c.p.p.
  4. Indicare le richieste: rito alternativo, oblazione o messa alla prova. Senza richieste, si va a giudizio.

Domande frequenti

Se pago con lo sconto posso ancora fare opposizione?

No. Il pagamento ridotto di un quinto comporta la rinuncia all’opposizione. Per questo la scelta va fatta con attenzione, entro i 15 giorni e dopo aver valutato le alternative.

Il decreto penale vale come prova nella causa per il risarcimento?

No. Anche quando diventa esecutivo, il decreto penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (art. 460, comma 5, c.p.p.). La persona offesa che chiede i danni deve provare i fatti nella causa civile.

Il decreto penale compare sulla fedina penale?

Resta iscritto nel casellario, ma non figura nel certificato richiesto dall’interessato. Con l’estinzione del reato cessano gli effetti penali; sulle altre strade per ripulire il casellario c’è la guida sulla riabilitazione penale.

Quindici giorni passano in fretta e la scelta tra pagare e opporsi non si può rimandare. Se ha ricevuto un decreto penale, può chiedere allo studio una valutazione del caso concreto attraverso la pagina sedi e contatti. Le questioni penali sono seguite con la collaborazione dell’Avv. Claudio Nigrelli.

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