La messa alla prova è l’istituto che permette all’imputato di un reato di non grave entità di sospendere il processo e svolgere un programma di lavori di pubblica utilità, riparazione e reinserimento: se la prova ha esito positivo, il giudice dichiara estinto il reato (artt. 168-bis e 168-ter c.p.). Non c’è condanna né pena.
La riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ne ha ampliato l’uso, consentendo anche al pubblico ministero di proporla. Vediamo per quali reati si può chiedere, come si prepara il programma, quanto dura e cosa succede alla fine.
In breve
- La messa alla prova si può chiedere per i reati puniti con pena detentiva fino a quattro anni nel massimo, con la sola pena pecuniaria e per i delitti elencati nell’art. 550, comma 2, c.p.p. (art. 168-bis c.p.).
- Richiede un programma elaborato con l’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) e almeno dieci giorni di lavoro di pubblica utilità non retribuito.
- Il processo resta sospeso al massimo due anni, o un anno per i reati puniti con la sola pena pecuniaria (art. 464-quater c.p.p.).
- Si può ottenere una sola volta; se la prova va bene il reato è estinto (art. 464-septies c.p.p.).
Per quali reati si può chiedere la messa alla prova?
Il criterio principale è la pena prevista dalla legge per il reato, non quella che verrebbe inflitta in concreto. La messa alla prova è ammessa (art. 168-bis c.p.):
- per i reati puniti con la sola pena pecuniaria;
- per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla multa o all’ammenda;
- per i delitti indicati dall’art. 550, comma 2, c.p.p., anche se la pena massima è più alta: tra questi la resistenza a pubblico ufficiale, il furto aggravato, la truffa aggravata dell’art. 640, secondo comma, c.p. e la ricettazione.
Ne sono esclusi i delinquenti abituali, professionali e per tendenza. Soprattutto, il beneficio non può essere concesso più di una volta (art. 168-bis, quarto comma, c.p.): chi lo ha già ottenuto in passato non può chiederlo di nuovo.
Cosa prevede il programma di trattamento?
La prova comporta tre elementi (art. 168-bis c.p.):
- Riparazione: condotte volte a eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato e, dove possibile, il risarcimento del danno;
- Affidamento all’UEPE: l’imputato segue un programma che può comprendere volontariato, prescrizioni sui rapporti con il servizio sociale o con strutture sanitarie, sulla dimora, sulla libertà di movimento e sul divieto di frequentare certi locali;
- Lavoro di pubblica utilità: una prestazione non retribuita di almeno dieci giorni, anche non continuativi, a favore della collettività, presso enti pubblici o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato, senza superare otto ore al giorno e compatibilmente con lavoro, studio, famiglia e salute.
Alla richiesta si allega il programma elaborato d’intesa con l’UEPE oppure, se non è stato possibile completarlo, la richiesta di elaborazione presentata all’ufficio (art. 464-bis, comma 4, c.p.p.). Il risarcimento non è un requisito assoluto, ma il giudice valuta l’impegno concreto dell’imputato a riparare il danno: la persona offesa viene sentita prima della decisione.
Come e quando si presenta la richiesta?
La richiesta è personale: la presenta l’imputato, di persona o tramite procuratore speciale. I termini sono stretti (art. 464-bis, comma 2, c.p.p.):
- con l’udienza preliminare, fino alle conclusioni delle parti;
- nei reati a citazione diretta, entro l’udienza predibattimentale, a pena di decadenza (art. 554-ter, comma 2, c.p.p.);
- nel giudizio direttissimo, fino all’apertura del dibattimento; termini specifici valgono nel giudizio immediato e in caso di opposizione a un decreto penale di condanna.
La novità della Cartabia è la proposta del pubblico ministero. Con l’avviso di conclusione delle indagini il PM può proporre la messa alla prova indicandone la durata e i contenuti essenziali; l’indagato ha venti giorni per aderire, personalmente o con procuratore speciale (art. 464-ter.1 c.p.p.). La richiesta si può presentare anche durante le indagini, con il consenso del pubblico ministero.
Il giudice decide con ordinanza, sentite le parti e la persona offesa. Concede la sospensione se ritiene idoneo il programma e prevede che l’imputato si asterrà dal commettere altri reati, valutando gravità del fatto e personalità secondo l’art. 133 c.p. (art. 464-quater c.p.p.).
Quanto dura e cosa succede alla fine?
Il processo non può restare sospeso per più di due anni se il reato è punito con pena detentiva, e per più di un anno se è prevista la sola pena pecuniaria (art. 464-quater, comma 5, c.p.p.). Durante la prova la prescrizione del reato è sospesa (art. 168-ter c.p.).
Al termine il giudice acquisisce la relazione conclusiva dell’UEPE e fissa un’udienza. Se la prova ha avuto esito positivo, dichiara con sentenza estinto il reato (art. 464-septies c.p.p.). Restano applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie, come quelle sulla patente nei reati stradali.
La sospensione è invece revocata in caso di trasgressioni gravi o ripetute al programma, di rifiuto del lavoro di pubblica utilità o di nuovo delitto non colposo, o reato della stessa indole, commesso durante la prova (art. 168-quater c.p.). Se la prova è revocata o ha esito negativo, il processo riprende dal punto in cui si era fermato.
L’ordinanza di sospensione e la sentenza di estinzione sono iscritte nel casellario giudiziale, ma non compaiono nel certificato richiesto dall’interessato (artt. 3 e 24 D.P.R. 313/2002). L’iscrizione serve anche a verificare che il beneficio non venga concesso una seconda volta.
Messa alla prova, tenuità del fatto o patteggiamento?
Sono strade diverse. La particolare tenuità del fatto esclude la punibilità senza alcun programma, ma solo per fatti di offesa minima. Il patteggiamento porta a una sentenza equiparata a una condanna, mentre la messa alla prova, se riesce, chiude il procedimento senza condanna. In alcuni casi può affiancarsi un percorso di giustizia riparativa con la vittima.
Domande frequenti
Chiedere la messa alla prova significa ammettere il reato?
No, la richiesta non equivale a una confessione e non comporta una dichiarazione di colpevolezza. Il giudice, prima di concederla, verifica che non ci siano le condizioni per un proscioglimento immediato (art. 129 c.p.p.).
Chi sceglie dove svolgere i lavori di pubblica utilità?
L’ente viene individuato con l’UEPE tra quelli disponibili, spesso convenzionati con il tribunale, tenendo conto delle capacità e degli impegni dell’imputato. Il giudice approva il programma e può modificarlo.
Si può chiedere la messa alla prova per la guida in stato di ebbrezza?
In linea generale sì, se la pena prevista rientra nei limiti dell’art. 168-bis c.p. Restano però le sanzioni amministrative sulla patente: per un inquadramento si veda l’articolo sulla guida in stato di ebbrezza.
Valutare se la messa alla prova è possibile e conveniente richiede di esaminare il reato contestato, i precedenti e i tempi del procedimento. Per procedimenti davanti ai tribunali di Palermo, Termini Imerese o Caltanissetta lo studio collabora con l’Avv. Claudio Nigrelli, penalista: i recapiti per un primo esame del caso sono nella pagina sedi e contatti.



