L’archiviazione è il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, chiude il procedimento senza processo, perché gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna (art. 408 c.p.p.) o perché il reato è estinto, manca la querela o il fatto è di particolare tenuità (art. 411 c.p.p.). La persona offesa che ha chiesto di essere avvisata può opporsi entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso, che diventano 30 per i delitti commessi con violenza alla persona e per il furto in abitazione o con strappo.
Vediamo cosa significa davvero l’archiviazione di una denuncia o di una querela, quando arriva l’avviso, come si scrive l’opposizione, cosa succede all’udienza e quando il caso si può riaprire.
In breve
- Il pubblico ministero chiede l’archiviazione quando gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna (art. 408 c.p.p., come modificato dalla riforma Cartabia); decide il giudice per le indagini preliminari.
- L’avviso della richiesta va alla persona offesa che ha dichiarato di voler essere informata e, per i delitti con violenza alla persona e il furto in abitazione o con strappo, sempre (art. 408, commi 2 e 3-bis).
- L’opposizione va presentata entro 20 giorni, o 30 nei casi del comma 3-bis, e deve indicare a pena di inammissibilità le indagini da svolgere e le relative prove (art. 410 c.p.p.).
- Dopo l’archiviazione le indagini si possono riaprire solo con l’autorizzazione del giudice, su richiesta del pubblico ministero motivata da nuove esigenze investigative (art. 414 c.p.p.).
Archiviazione della denuncia: cosa significa?
Archiviare non vuol dire che il fatto non sia accaduto né che chi ha denunciato abbia mentito. Significa che, allo stato, non ci sono elementi sufficienti per portare qualcuno a processo con una ragionevole prospettiva di condanna. Prima della riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) il criterio era l’inidoneità degli elementi a sostenere l’accusa in giudizio; oggi il filtro è più selettivo.
L’archiviazione può dipendere anche da altre ragioni (art. 411 c.p.p.): reato estinto, per esempio per prescrizione; mancanza di una condizione di procedibilità, come la querela tardiva o ritirata; fatto non previsto dalla legge come reato; particolare tenuità del fatto, che ha regole e conseguenze proprie.
Per una querela la logica è la stessa. Se la querela viene ritirata con la remissione, però, l’avviso alla persona offesa non è dovuto. Le differenze tra i due atti sono spiegate nella guida su querela e denuncia.
Richiesta di archiviazione: quando arriva l’avviso?
La persona offesa riceve l’avviso della richiesta di archiviazione solo se, nella denuncia, nella querela o in un atto successivo, ha dichiarato di voler essere informata (art. 408, comma 2, c.p.p.). Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il furto in abitazione o con strappo l’avviso è notificato in ogni caso (comma 3-bis).
L’avviso indica che, entro il termine, si possono consultare gli atti e presentare opposizione; contiene anche l’informazione sulla possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Se l’archiviazione è chiesta per particolare tenuità, l’avviso va anche all’indagato e il termine per opporsi è di 10 giorni (art. 411, comma 1-bis).
Chi ha presentato denuncia o querela, dopo sei mesi, può chiedere alla procura informazioni sullo stato del procedimento, salvo il segreto investigativo (art. 335, comma 3-ter, c.p.p.).
Opposizione all’archiviazione: entro quando e come si fa?
Il termine è di 20 giorni dalla notifica dell’avviso, 30 per i delitti con violenza alla persona e per il furto in abitazione o con strappo. In pratica i passaggi sono questi:
- Consultare il fascicolo: si chiede di vedere gli atti e di estrarne copia, per capire perché il pubblico ministero ritiene di archiviare.
- Individuare le lacune: testimoni non sentiti, documenti non acquisiti, accertamenti tecnici, tabulati, immagini di videosorveglianza da recuperare prima che vengano cancellate.
- Scrivere l’opposizione: a pena di inammissibilità deve indicare l’oggetto dell’indagine suppletiva e i relativi elementi di prova (art. 410 c.p.p.). Non basta dirsi in disaccordo.
- Depositarla nei termini, seguendo le indicazioni dell’avviso.
Per opporsi all’archiviazione per particolare tenuità bisogna invece indicare le ragioni del dissenso. La legge non impone l’assistenza di un avvocato, ma l’opposizione è un atto tecnico e un errore la rende inammissibile.
Cosa succede dopo l’opposizione?
Se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato infondata, il giudice archivia con decreto motivato (art. 410, comma 2). Altrimenti fissa un’udienza in camera di consiglio, cioè senza pubblico, con il pubblico ministero, l’indagato e la persona offesa, che possono presentare memorie (art. 409 c.p.p.). L’udienza può essere fissata anche senza opposizione, se il giudice non condivide la richiesta.
All’esito il giudice può:
- archiviare con ordinanza;
- indicare nuove indagini al pubblico ministero, con un termine per svolgerle;
- ordinare l’imputazione: il pubblico ministero deve formularla entro 10 giorni e il procedimento prosegue verso il processo.
Se il decreto di archiviazione è stato emesso senza l’avviso dovuto, prima della scadenza del termine o senza pronunciarsi su un’opposizione presentata, si può proporre reclamo al tribunale in composizione monocratica entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento (art. 410-bis c.p.p.).
Dopo l’archiviazione si può riaprire il caso?
L’archiviazione non è una sentenza e non chiude il caso per sempre. Il giudice può autorizzare la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dall’esigenza di nuove investigazioni (art. 414 c.p.p.). La persona offesa che dispone di elementi nuovi può segnalarli alla procura.
Resta inoltre la strada civile: l’archiviazione non impedisce di chiedere il risarcimento davanti al giudice civile, dimostrando lì il fatto e il danno.
Domande frequenti
Quanto tempo dopo la denuncia arriva l’archiviazione?
Dipende dalla durata delle indagini: di regola 6 mesi per le contravvenzioni, un anno per i delitti e un anno e sei mesi per i reati più gravi, dall’iscrizione dell’indagato, salvo proroga (art. 405 c.p.p.). Scaduto il termine, il pubblico ministero ha di regola tre mesi per decidere se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
Chi ha presentato querela paga le spese se viene archiviata?
Di regola no: la condanna del querelante alle spese (art. 427 c.p.p.) riguarda le sentenze di proscioglimento, non l’archiviazione. Le spese possono essere addebitate se si propone un reclamo respinto o inammissibile; chi accusa consapevolmente un innocente rischia invece la calunnia.
L’opposizione all’archiviazione serve davvero?
Serve quando ci sono indagini concrete ancora da fare. Un’opposizione generica viene dichiarata inammissibile; una ben motivata può portare a nuove indagini o all’imputazione, e consente comunque al giudice di valutare gli argomenti della persona offesa.
I termini per opporsi sono brevi e decorrono dalla notifica. Come lo studio si occupa di diritto penale, anche a tutela delle persone offese, è descritto nella pagina dell’area penale; per una valutazione del caso concreto è possibile contattare lo studio.



