Particolare tenuità del fatto: quando il reato non è punibile

Quando un reato non è punibile per particolare tenuità: requisiti dell’art. 131-bis c.p. dopo la Cartabia, reati esclusi, abitualità, archiviazione, casellario e risarcimento.

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Particolare tenuità del fatto: quando il reato non è punibile

Un reato non è punibile per particolare tenuità del fatto quando l’offesa è minima e il comportamento non è abituale: lo prevede l’art. 131-bis del codice penale, che dopo la riforma Cartabia si applica ai reati puniti con una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. Il fatto resta reato, ma il giudice rinuncia a punirlo.

È un istituto molto usato, anche per chiudere il procedimento già con l’archiviazione. Ha però effetti che non sempre si conoscono: resta traccia nel casellario e, in certi casi, la decisione vale nella causa civile per il risarcimento.

In breve

  • La particolare tenuità si applica ai reati con pena detentiva minima non superiore a due anni o con pena pecuniaria (art. 131-bis, primo comma, c.p.).
  • Il giudice valuta le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo e, dopo la Cartabia, anche la condotta successiva al reato.
  • È esclusa se il comportamento è abituale e per un lungo elenco di reati (art. 131-bis, commi terzo e quarto, c.p.).
  • La sentenza dopo dibattimento vale nella causa civile per i danni quanto all’accertamento del fatto (art. 651-bis c.p.p.).

Quando si applica la particolare tenuità del fatto?

Servono tre condizioni. La prima riguarda la pena prevista dalla legge: il reato deve essere punito con la sola pena pecuniaria o con una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta alla multa. Prima della riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) il limite era riferito al massimo di cinque anni; oggi conta il minimo, e l’area di applicazione si è molto allargata.

Per calcolare la pena non si tiene conto delle circostanze, salvo quelle che prevedono una pena di specie diversa e quelle a effetto speciale (art. 131-bis, quinto comma, c.p.).

La seconda condizione è l’offesa di particolare tenuità, valutata in base alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell’art. 133 c.p. La Cartabia ha aggiunto la condotta successiva al reato: per esempio il risarcimento, la restituzione del bene o la partecipazione a un percorso di giustizia riparativa.

La terza condizione è che il comportamento non sia abituale.

Quando è esclusa?

L’offesa non può mai essere considerata tenue se l’autore ha agito per motivi abietti o futili, con crudeltà, anche verso animali, con sevizie, approfittando della minorata difesa della vittima, o se dal fatto sono derivate la morte o lesioni gravissime (art. 131-bis, secondo comma, c.p.).

Il terzo comma esclude poi espressamente numerosi reati, tra cui:

  • i delitti di violenza e resistenza contro ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni e l’oltraggio a magistrato in udienza;
  • peculato, concussione, corruzione e altri delitti contro la pubblica amministrazione;
  • atti persecutori, diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, tortura, violenza sessuale e diversi reati contro i minori;
  • estorsione, usura, riciclaggio e rapina aggravata;
  • lo spaccio di stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990), salvo il fatto di lieve entità del comma 5;
  • i delitti con pena massima oltre due anni e sei mesi commessi in occasione di manifestazioni sportive.

Cosa significa comportamento abituale?

Secondo l’art. 131-bis, quarto comma, c.p., il comportamento è abituale quando l’autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, quando ha commesso più reati della stessa indole, anche se ciascuno di particolare tenuità, e quando il reato consiste in condotte plurime, abituali e reiterate, come nei maltrattamenti.

Per questo è importante che la dichiarazione di tenuità resti annotata: un secondo fatto analogo può rendere il comportamento abituale e impedire di applicarla di nuovo.

Archiviazione o sentenza: cosa cambia?

La tenuità può essere riconosciuta in momenti diversi:

  1. Archiviazione: il pubblico ministero la chiede e deve darne avviso all’indagato e alla persona offesa, che entro dieci giorni possono vedere gli atti e fare opposizione indicando le ragioni del dissenso (art. 411, comma 1-bis, c.p.p.). L’indagato può opporsi se punta a un’archiviazione piena, per esempio perché il fatto non sussiste.
  2. Sentenza prima del dibattimento, sentite le parti e la persona offesa.
  3. Sentenza dopo il dibattimento o nel rito abbreviato.

I provvedimenti definitivi che dichiarano la non punibilità per tenuità sono iscritti nel casellario giudiziale (art. 3 D.P.R. 313/2002), ma non compaiono nel certificato richiesto dall’interessato; l’iscrizione è eliminata dopo dieci anni. Le Sezioni Unite (Cass. n. 38954/2019) hanno chiarito che va iscritto anche il decreto di archiviazione. Per ripulire la fedina penale da altre iscrizioni si veda l’articolo sulla riabilitazione penale.

La vittima può chiedere comunque il risarcimento?

Sì. La non punibilità non cancella il danno: la persona offesa può chiedere il risarcimento in sede civile oppure, se c’è stato il processo, costituendosi parte civile.

La sentenza irrevocabile di proscioglimento per tenuità pronunciata dopo il dibattimento ha efficacia di giudicato nella causa civile o amministrativa per i danni, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e al fatto che l’imputato lo abbia commesso (art. 651-bis c.p.p.). Lo stesso vale per la sentenza nel rito abbreviato, salvo che vi si opponga la parte civile che non lo ha accettato. Per questo l’imputato può avere interesse a cercare un’assoluzione piena anziché la tenuità.

Domande frequenti

La particolare tenuità vale anche per i reati a querela?

Sì, se ricorrono i requisiti. Per i reati a querela il procedimento può però chiudersi anche con la remissione della querela, che estingue il reato senza lasciare iscrizioni di tenuità.

Posso oppormi all’archiviazione per particolare tenuità?

Sì, sia come indagato sia come persona offesa, entro dieci giorni dall’avviso, indicando a pena di inammissibilità le ragioni del dissenso (art. 411, comma 1-bis, c.p.p.).

Meglio la tenuità o la messa alla prova?

La tenuità non richiede programmi né lavori, ma presuppone un’offesa minima. La messa alla prova estingue il reato e si ottiene una sola volta: la scelta dipende dal fatto e dai precedenti.

Capire se un fatto può essere considerato di particolare tenuità, e se convenga accettarla, richiede l’esame degli atti. Per un procedimento a Palermo, Termini Imerese o Caltanissetta lo studio si avvale della collaborazione dell’Avv. Claudio Nigrelli, penalista: i recapiti per una valutazione del caso concreto sono nella pagina sedi e contatti.

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