Giustizia riparativa: cos’è e come funziona dopo la riforma Cartabia

Cos’è la giustizia riparativa della riforma Cartabia, chi può chiederla, come si svolge, quali effetti ha su querela e pena e dove sono i centri in Sicilia.

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Giustizia riparativa: cos’è e come funziona dopo la riforma Cartabia

La giustizia riparativa è un percorso volontario e gratuito in cui la vittima e la persona indicata come autore di un reato, con l’aiuto di mediatori esperti e imparziali, affrontano insieme le conseguenze del fatto per cercare una forma di riparazione. È disciplinata dagli artt. 42-67 del D.Lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) ed è operativa dal 30 giugno 2023.

Non sostituisce il processo: si svolge in parallelo al procedimento penale e il giudice ne tiene conto solo se si conclude con un esito positivo. Vediamo chi può accedervi, come si svolge, quali garanzie offre, che effetti ha e dove sono i centri in Sicilia.

In breve

  • La giustizia riparativa è accessibile per qualsiasi reato, senza limiti di gravità, in ogni stato e grado del procedimento e anche durante o dopo l’esecuzione della pena (art. 44 D.Lgs. 150/2022).
  • Serve il consenso personale, libero, informato e scritto di ogni partecipante, revocabile in qualsiasi momento (art. 48 D.Lgs. 150/2022).
  • Ciò che si dice durante il programma è coperto da riservatezza e non può essere usato nel processo penale (artt. 50 e 51 D.Lgs. 150/2022).
  • Un esito riparativo vale come remissione tacita della querela (art. 152 c.p.) o come attenuante (art. 62 n. 6 c.p.); un esito negativo non produce effetti sfavorevoli (art. 58 D.Lgs. 150/2022).

Che cos’è la giustizia riparativa e a cosa serve?

Il processo penale accerta il reato e stabilisce la pena; la giustizia riparativa guarda invece alle persone, al danno subito dalla vittima e alle relazioni incrinate. L’art. 42 del D.Lgs. 150/2022 la definisce come ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti della comunità di partecipare in modo libero, consensuale, attivo e volontario alla soluzione delle questioni nate dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, il mediatore.

La legge parla di «persona indicata come autore dell’offesa» e non di colpevole: partecipare non equivale ad ammettere la propria responsabilità e la presunzione di innocenza (art. 27 della Costituzione) resta intatta. I programmi possono essere diversi: la mediazione tra autore e vittima, anche estesa ai familiari, il dialogo riparativo e altri programmi basati sull’incontro e sul confronto (art. 53).

Per quali reati e in quale momento si può chiedere?

Non ci sono reati esclusi. L’art. 44 prevede che i programmi siano accessibili senza preclusioni legate al tipo di reato o alla sua gravità e in ogni fase: prima della querela, durante le indagini e il processo, durante l’esecuzione della pena e anche dopo.

L’invio a un Centro per la giustizia riparativa può essere chiesto dall’indagato o imputato, dalla vittima e dai rispettivi difensori, oppure disposto d’ufficio dal giudice o, durante le indagini, dal pubblico ministero (art. 129-bis c.p.p.). Sentite le parti, l’autorità giudiziaria valuta se il programma può essere utile e se non comporta un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti; altrimenti l’invio può essere negato.

Per i reati perseguibili a querela remissibile, dopo l’avviso di conclusione delle indagini il giudice, su richiesta dell’imputato, può sospendere il processo fino a 180 giorni (art. 129-bis, comma 4, c.p.p.). Per capire quando un reato è procedibile a querela e come si presenta, rinviamo alla guida su querela e denuncia.

Come si svolge un programma di giustizia riparativa?

La legge non ne fissa la durata. Di norma il percorso ha queste fasi:

  1. Invio al Centro: su richiesta degli interessati o per decisione dell’autorità giudiziaria.
  2. Colloqui preliminari: i mediatori incontrano separatamente ciascun partecipante e verificano se ci sono le condizioni per proseguire.
  3. Consenso: ogni partecipante firma il proprio consenso; se lo chiedono, al momento della raccolta possono essere presenti i difensori (art. 48).
  4. Incontri: mediazione o dialogo, in un luogo neutro e con la guida dei mediatori.
  5. Esito e relazione: al termine il mediatore trasmette all’autorità giudiziaria una relazione che descrive le attività svolte e l’esito raggiunto, senza riferire il contenuto delle dichiarazioni (art. 57).

L’esito riparativo può essere simbolico (scuse formali, impegni di comportamento) o materiale (risarcimento, restituzioni, attività che riducano le conseguenze del reato), come prevede l’art. 56. I mediatori devono avere una formazione specifica ed essere iscritti in un elenco tenuto presso il Ministero della giustizia (artt. 59 e 60).

Quali garanzie hanno la vittima e la persona indagata?

La prima garanzia è la volontarietà: nessuno può essere obbligato a partecipare e il consenso si può ritirare in ogni momento, anche con comportamenti concludenti.

La seconda è la riservatezza. I mediatori e il personale dei Centri sono tenuti al segreto su quanto appreso (art. 50), salvo che i partecipanti acconsentano, che la rivelazione sia assolutamente necessaria per evitare reati imminenti o gravi o che le dichiarazioni costituiscano esse stesse reato. Inoltre le dichiarazioni rese durante il programma non possono essere utilizzate nel procedimento penale né nella fase di esecuzione della pena (art. 51).

La terza riguarda le conseguenze: se il programma non si svolge, si interrompe o non raggiunge un esito riparativo, ciò non produce effetti sfavorevoli per la persona indicata come autore dell’offesa (art. 58). Prima di aderire è prudente parlarne con il difensore.

Che effetti ha sulla querela e sulla pena?

Per i reati perseguibili a querela l’effetto più importante è la remissione tacita della querela: si considera rimessa quando il querelante ha partecipato a un programma concluso con un esito riparativo (art. 152, terzo comma, n. 2, c.p.). Se l’esito prevede impegni di comportamento dell’imputato, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati. Con la remissione il reato si estingue. Dopo la riforma Cartabia sono procedibili a querela molti reati, come le lesioni personali non aggravate.

Per gli altri reati l’esito riparativo non chiude il processo, ma il giudice lo valuta nel determinare la pena (art. 58 e art. 133 c.p.). La partecipazione a un programma con la vittima concluso con esito riparativo è anche una circostanza attenuante (art. 62 n. 6 c.p.), valutata solo quando gli eventuali impegni di comportamento sono stati rispettati.

Non va confusa con la messa alla prova, che è un rito alternativo con lavori di pubblica utilità: sono strumenti distinti.

Dove si svolge a Palermo e in Sicilia?

I programmi si svolgono presso i Centri per la giustizia riparativa, istituiti dagli enti locali e coordinati dalle Conferenze locali presenti in ogni distretto di corte d’appello (artt. 63 e 64). Secondo l’elenco pubblicato dal Ministero della giustizia (aggiornato al 20 agosto 2026), in Sicilia sono attivi quattro Centri, uno per distretto:

  • Palermo: Centro del Comune di Palermo, in via Monte San Calogero 26/28, istituito il 23 dicembre 2025, competente per il distretto della Corte d’appello di Palermo.
  • Caltanissetta: Centro del Comune di Caltanissetta, in via Alcide De Gasperi 4, istituito il 31 marzo 2026, competente per il distretto che comprende anche Mussomeli.
  • Catania e Messina: Centri istituiti nel 2026 dai rispettivi Comuni.

L’elenco può cambiare: conviene verificare i recapiti aggiornati sul sito del Ministero.

Domande frequenti

Partecipare alla giustizia riparativa significa ammettere di essere colpevoli?

No. La legge parla di «persona indicata come autore dell’offesa» proprio per salvaguardare la presunzione di innocenza. Le dichiarazioni rese durante il programma non possono essere usate nel processo penale.

La vittima è obbligata a incontrare l’autore del reato?

No. La partecipazione è sempre volontaria e il consenso può essere ritirato in qualsiasi momento, senza conseguenze.

Quanto costa e quanto dura un programma?

I programmi dei Centri per la giustizia riparativa sono gratuiti. La durata non è fissata dalla legge e dipende dal caso; per i reati a querela il giudice può sospendere il processo fino a 180 giorni per consentirne lo svolgimento.

Valutare se e quando proporre un programma di giustizia riparativa richiede di conoscere gli atti del procedimento. Lo studio si avvale per il diritto penale della collaborazione dell’Avv. Claudio Nigrelli: per una valutazione del caso concreto potete contattarci.

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