Lesioni personali: querela, pene e risarcimento

Lesioni volontarie e colpose: pene, quando serve la querela entro tre mesi dopo la riforma Cartabia, il valore dei certificati medici e le strade per il risarcimento.

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Lesioni personali: querela, pene e risarcimento

Le lesioni personali sono il reato di chi causa a un’altra persona una malattia nel corpo o nella mente: se volontarie sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e, quando la malattia non supera i quaranta giorni e non ci sono aggravanti, si procede solo se la vittima presenta querela entro tre mesi (artt. 582 e 124 c.p.). Le lesioni colpose sono punite in modo molto più lieve (art. 590 c.p.).

Vediamo come si distinguono lesioni lievissime, lievi, gravi e gravissime, quando serve la querela dopo la riforma Cartabia, che valore ha il certificato del pronto soccorso e come si ottiene il risarcimento.

In breve

  • Le lesioni volontarie sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 582 c.p.); quelle gravi, con malattia oltre i quaranta giorni o pericolo di vita, da tre a sette anni; le gravissime da sei a dodici anni (art. 583 c.p.).
  • Dopo la riforma Cartabia le lesioni volontarie con malattia fino a quaranta giorni sono procedibili a querela, salvo aggravanti; le lesioni gravi e gravissime si perseguono d’ufficio.
  • Le lesioni colpose sono procedibili a querela, tranne quelle gravi o gravissime causate violando le norme sulla sicurezza del lavoro (art. 590 c.p.).
  • La querela si presenta entro tre mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.); il risarcimento si chiede come parte civile nel processo penale o con una causa civile.

Lesioni lievissime, lievi, gravi e gravissime: che differenza c’è?

Una lesione personale è un’alterazione dell’organismo che produce una malattia: una frattura, una ferita suturata, un trauma cranico, ma anche un disturbo psichico documentato.

Il criterio decisivo è la durata della malattia indicata dai medici, insieme alle eventuali conseguenze permanenti:

  • Lievissime: malattia fino a venti giorni. Di regola sono di competenza del giudice di pace, che non applica il carcere ma pene pecuniarie, la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità.
  • Lievi: malattia da ventuno a quaranta giorni, con la pena dell’art. 582 c.p. Se si procede a querela spettano anch’esse al giudice di pace (Cassazione, Sezioni Unite, n. 12759 del 2024), salvo i fatti contro familiari o conviventi.
  • Gravi: malattia che mette in pericolo la vita o impedisce le ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni, oppure indebolimento permanente di un senso o di un organo: reclusione da tre a sette anni (art. 583, primo comma, c.p.).
  • Gravissime: malattia certamente o probabilmente insanabile, perdita di un senso, di un arto o della capacità di procreare, grave e permanente difficoltà della parola: reclusione da sei a dodici anni (art. 583, secondo comma, c.p.).

Quando serve la querela per le lesioni dopo la riforma Cartabia?

La querela è la dichiarazione con cui la persona offesa chiede che il responsabile sia perseguito. Dal 30 dicembre 2022 la riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha reso procedibili a querela le lesioni volontarie con malattia fino a quaranta giorni, che prima lo erano solo fino a venti giorni.

Si procede invece d’ufficio, anche senza querela (art. 582, secondo comma, c.p.):

  • per le lesioni gravi e gravissime;
  • se ricorrono alcune aggravanti, come l’uso di armi o di sostanze corrosive (art. 585 c.p.) o le lesioni al personale sanitario, scolastico e di controllo sui mezzi pubblici (art. 583-quater c.p.);
  • se la malattia dura più di venti giorni e la vittima è incapace per età o per infermità.

La norma è stata ritoccata più volte, da ultimo con il D.L. 23/2026, convertito dalla L. 54/2026: le aggravanti del caso concreto vanno sempre verificate sul testo vigente.

La querela va presentata entro tre mesi da quando si è saputo del fatto (art. 124 c.p.) a carabinieri, polizia o procura: come si fa e come si ritira è spiegato nella guida su querela e denuncia. Per le lesioni procedibili a querela il reato si estingue anche con il risarcimento integrale del danno prima dell’apertura del dibattimento (art. 162-ter c.p.), e le parti possono accedere a un percorso di giustizia riparativa.

Lesioni colpose e lesioni stradali: cosa cambia?

Le lesioni colpose derivano da negligenza, imprudenza o imperizia, senza volontà di ferire: una caduta causata da altri, un incidente, un errore professionale. L’art. 590 c.p. prevede la reclusione fino a tre mesi o la multa fino a 309 euro; per le lesioni gravi la reclusione da uno a sei mesi o la multa da 123 a 619 euro; per le gravissime la reclusione da tre mesi a due anni o la multa da 309 a 1.239 euro.

Sono procedibili a querela, salvo le lesioni gravi o gravissime da infortunio sul lavoro, cioè causate violando le norme antinfortunistiche o di igiene del lavoro, o che hanno determinato una malattia professionale: queste si perseguono d’ufficio.

Le lesioni gravi o gravissime causate violando il Codice della strada sono un reato autonomo (art. 590-bis c.p.): reclusione da tre mesi a un anno per le gravi e da uno a tre anni per le gravissime, con aumenti rilevanti se il conducente guidava in stato di ebbrezza, dopo aver assunto stupefacenti o con altre condotte pericolose. Senza aggravanti si procede a querela; con le aggravanti, d’ufficio.

A cosa serve il certificato del pronto soccorso?

Il referto del pronto soccorso e i certificati successivi sono la prova principale della lesione e della durata della malattia, da cui dipendono qualificazione del reato, procedibilità e risarcimento. Conviene quindi:

  1. farsi visitare subito, raccontando con precisione come è avvenuto il fatto;
  2. conservare referti, esami, prescrizioni e certificati di prolungamento della prognosi;
  3. fotografare le lesioni e annotare nomi e recapiti dei testimoni;
  4. tenere le ricevute delle spese (farmaci, visite, fisioterapia) e la prova dei giorni di lavoro persi.

Il sanitario deve fare referto solo per i delitti procedibili d’ufficio (art. 365 c.p. e art. 334 c.p.p.): per le lesioni procedibili a querela, senza l’iniziativa della vittima il procedimento non parte. La prognosi iniziale è una stima: se la guarigione richiede più tempo, i certificati successivi possono cambiare la qualificazione del fatto.

Come si ottiene il risarcimento per lesioni personali?

Chi ha subito lesioni ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale (spese mediche, guadagni persi) e non patrimoniale, a partire dal danno biologico, cioè la lesione dell’integrità psico-fisica accertata dal medico legale (art. 185 c.p. e art. 2043 c.c.). Le strade sono due:

  • Costituzione di parte civile nel processo penale, entro i termini dell’art. 79 c.p.p., come spiega la guida su come costituirsi parte civile.
  • Causa civile contro il responsabile e, se c’è, contro la sua assicurazione, come negli incidenti stradali o nella responsabilità professionale.

Querela e risarcimento sono piani distinti: anche senza querela il danno si può chiedere in sede civile, entro i termini di prescrizione.

Domande frequenti

Uno schiaffo senza conseguenze è lesione personale?

Se non provoca una malattia si tratta di percosse (art. 581 c.p.), reato procedibile a querela e punito in modo più lieve. Se invece lo schiaffo causa, per esempio, la perforazione del timpano, si configurano le lesioni.

Posso ritirare la querela per lesioni?

Sì, per le lesioni procedibili a querela la remissione estingue il reato se il querelato non la rifiuta (artt. 152 e 155 c.p.). Spesso avviene dopo un risarcimento: conviene che l’accordo sia scritto e completo. Nei casi minori il giudice può anche dichiarare la particolare tenuità del fatto.

Ho ricevuto una querela per lesioni: cosa devo fare?

Non contattare la persona offesa per chiarire e non rendere dichiarazioni senza un difensore. L’avvocato valuterà procedibilità, documentazione medica e soluzioni possibili, compreso il risarcimento che estingue il reato. Per il diritto penale lo studio collabora con l’Avv. Claudio Nigrelli.

Ogni vicenda di lesioni dipende dai certificati medici, dalla dinamica e dai tempi della querela. Per una valutazione del caso concreto, da persona offesa o da indagato, si possono consultare le sedi e i contatti dello studio a Palermo e Mussomeli.

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