Omicidio stradale e lesioni stradali: pene e conseguenze

Pene per omicidio e lesioni stradali, aggravanti per alcol, droghe e manovre pericolose, fuga, revoca della patente, querela e diritti delle vittime.

6 min di lettura

Omicidio stradale e lesioni stradali: pene e conseguenze

L’omicidio stradale è il reato di chi causa per colpa la morte di una persona violando le norme sulla circolazione: la pena base è la reclusione da due a sette anni e sale fino a dodici anni se il conducente era in grave stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe (art. 589-bis c.p.). Le lesioni stradali gravi o gravissime sono punite dall’art. 590-bis c.p. con pene da tre mesi a sette anni, secondo la gravità delle lesioni e delle circostanze.

Entrambi i reati sono stati introdotti nel 2016 (L. 41/2016) e portano con sé conseguenze pesanti anche sulla patente. Qui vediamo pene e aggravanti, la fuga, la revoca della patente, quando serve la querela e cosa possono fare le vittime e i loro familiari.

In breve

  • L’omicidio stradale è punito con la reclusione da due a sette anni; da otto a dodici con un tasso alcolemico oltre 1,5 g/l o in stato di alterazione da droghe (art. 589-bis c.p.).
  • Le lesioni stradali sono punite da tre mesi a un anno se gravi e da uno a tre anni se gravissime, con aumenti per alcol, droghe e manovre pericolose (art. 590-bis c.p.).
  • Le lesioni stradali senza aggravanti sono procedibili a querela, da presentare entro tre mesi; l’omicidio stradale e le ipotesi aggravate si perseguono d’ufficio.
  • La condanna comporta la revoca della patente, che il giudice può sostituire con la sospensione fuori dalle ipotesi aggravate da alcol oltre 1,5 g/l o droghe; dopo la revoca l’attesa per una nuova patente va da cinque a trenta anni (art. 222 Codice della strada).

Cosa sono l’omicidio stradale e le lesioni stradali?

Sono reati colposi: il conducente non vuole l’evento, ma lo causa per imprudenza, negligenza o violazione di una norma del Codice della strada, come un limite di velocità, una precedenza o un divieto di sorpasso.

Le lesioni rilevano ai sensi dell’art. 590-bis se sono gravi o gravissime (art. 583 c.p.). Sono gravi, per esempio, quando la malattia o l’impossibilità di attendere alle proprie occupazioni dura più di quaranta giorni, o quando c’è un indebolimento permanente di un senso o di un organo. Sono gravissime quando la malattia è probabilmente insanabile o c’è la perdita di un senso, di un arto o della capacità di procreare. Le lesioni più lievi restano lesioni colpose ordinarie (art. 590 c.p.), procedibili a querela.

Il nuovo Codice della strada (L. 177/2024, in vigore dal 14 dicembre 2024) ha esteso le pene dell’ipotesi base a chi abbandona animali domestici su strada o nelle sue pertinenze, quando dall’abbandono deriva un incidente con morti o feriti gravi.

Quali sono le pene per l’omicidio stradale?

L’art. 589-bis c.p. prevede una scala di pene:

  • Da 2 a 7 anni: è l’ipotesi base, qualunque violazione delle norme sulla circolazione.
  • Da 8 a 12 anni: guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di droghe; la stessa pena vale per i conducenti professionali con tasso tra 0,8 e 1,5 g/l.
  • Da 5 a 10 anni: tasso tra 0,8 e 1,5 g/l, oppure condotte pericolose come velocità pari al doppio del limite in città (e comunque non inferiore a 70 km/h) o superiore di almeno 50 km/h fuori città, passaggio con il rosso, guida contromano, inversione vicino a incroci, curve o dossi, sorpasso sulle strisce pedonali o oltre la linea continua.

La pena aumenta se il conducente non aveva la patente, l’aveva sospesa o revocata, o guidava un veicolo senza assicurazione. Si riduce fino alla metà se la morte non è conseguenza esclusiva della sua condotta, per esempio per un concorso della vittima: un tema che ha riflessi anche sul risarcimento, come spiegato nell’articolo sul pedone investito. Con più vittime la pena può arrivare a diciotto anni.

Sulle droghe va fatta una precisazione. Il nuovo Codice della strada punisce la guida dopo l’assunzione di stupefacenti anche senza prova dell’alterazione (art. 187); per l’aggravante dell’omicidio stradale, invece, secondo le indicazioni del Ministero dell’interno occorre provare anche lo stato di alterazione del conducente. Per alcol e droghe come illeciti autonomi vedi l’articolo sulla guida in stato di ebbrezza.

E per le lesioni stradali?

L’art. 590-bis c.p. segue la stessa struttura. Nell’ipotesi base la pena è da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le gravissime. Con un tasso alcolemico oltre 1,5 g/l o in stato di alterazione da droghe si passa da tre a cinque anni per le gravi e da quattro a sette per le gravissime; con un tasso tra 0,8 e 1,5 g/l o con le condotte pericolose viste sopra, da un anno e sei mesi a tre anni per le gravi e da due a quattro anni per le gravissime.

Dopo la riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) le lesioni stradali senza aggravanti sono procedibili a querela della persona offesa, da presentare entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto il fatto (art. 124 c.p.). Le ipotesi aggravate e l’omicidio stradale si perseguono d’ufficio.

Cosa rischia chi fugge dopo l’incidente?

Chi è coinvolto in un incidente deve fermarsi e prestare assistenza ai feriti (art. 189 Codice della strada). Se il conducente responsabile si dà alla fuga, la pena per l’omicidio stradale è aumentata da un terzo a due terzi e non può essere inferiore a cinque anni (art. 589-ter c.p.); per le lesioni stradali non può essere inferiore a tre anni (art. 590-ter c.p.). La fuga allunga anche il periodo in cui non si può riottenere la patente.

Cosa succede alla patente?

La condanna o il patteggiamento per omicidio o lesioni stradali comportano la revoca della patente (art. 222, comma 2, Codice della strada). La revoca però non è sempre automatica: la Corte costituzionale (sentenza n. 88/2019) ha permesso al giudice di applicare, valutando il caso, la sospensione della patente, salvo quando ricorrono le aggravanti della guida con tasso alcolemico oltre 1,5 g/l o in stato di alterazione da droghe (commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis).

Dopo la revoca, una nuova patente non si può conseguire prima di:

  • cinque anni per l’omicidio stradale base e per le lesioni stradali, fino a dodici in caso di fuga (art. 222, comma 3-ter);
  • dieci o quindici anni per l’omicidio stradale aggravato da alcol, droghe o condotte pericolose, fino a trenta in caso di fuga (art. 222, comma 3-bis).

Sui ricorsi contro sospensione e revoca disposte dal prefetto vedi l’articolo dedicato alla sospensione della patente.

Cosa possono fare le vittime e i familiari?

La persona offesa e i familiari della vittima possono partecipare al processo e costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento. In parallelo, il danno viene di regola pagato dall’assicurazione RC auto del veicolo responsabile; per i congiunti di chi ha perso la vita vedi l’articolo sul risarcimento ai familiari.

Domande frequenti

Per un omicidio stradale si va sempre in carcere?

Non sempre. Dipende dalla pena concreta, dai riti scelti e dalle attenuanti; nelle ipotesi meno gravi sono possibili la sospensione condizionale o pene sostitutive, mentre le ipotesi aggravate comportano pene elevate.

Il risarcimento del danno riduce la pena?

Il risarcimento integrale prima del giudizio può valere come attenuante (art. 62, n. 6, c.p.). Non cancella il reato, ma incide sulla pena e sulla valutazione complessiva.

Si può patteggiare un omicidio stradale?

Sì, nei limiti di pena previsti per il patteggiamento. Il patteggiamento comporta comunque le conseguenze sulla patente previste dall’art. 222 Codice della strada.

Che si tratti di difendersi da un’accusa o di tutelare una vittima, i primi passi del procedimento sono decisivi. Lo studio segue questi casi con la collaborazione dell’Avv. Claudio Nigrelli, penalista; le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.

Assistenza legale

Ogni caso ha le sue particolarità

Un articolo offre un orientamento generale. Per sapere come le norme si applicano alla tua situazione, lo studio esamina fatti e documenti e ti indica le strade percorribili, con tempi e costi.