Incidente stradale mortale: il risarcimento ai familiari

Dopo un incidente stradale mortale i familiari chiedono il danno parentale e quello patrimoniale; gli eredi i danni subiti dalla vittima. Chi ne ha diritto e i termini.

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Incidente stradale mortale: il risarcimento ai familiari

Quando una persona muore in un incidente stradale, i familiari hanno diritto al risarcimento dall’assicurazione del veicolo responsabile a due titoli: per il danno che subiscono personalmente, soprattutto la perdita del rapporto con il congiunto e del suo sostegno economico, e, come eredi, per i danni che la vittima ha subito tra l’incidente e la morte.

Non esiste una somma uguale per tutti: il risarcimento dipende dal legame con la vittima, dalle età, dalla convivenza e dalla situazione economica della famiglia. Vediamo quali danni spettano, come si calcolano, chi ne ha diritto e come si presenta la richiesta, anche in rapporto al processo penale.

In breve

  • Ogni familiare chiede per sé il danno da perdita del rapporto parentale, liquidato di regola con le Tabelle del Tribunale di Milano, costruite dal 2022 con un sistema a punti e aggiornate nel 2024.
  • Gli eredi possono chiedere il danno biologico terminale e il danno catastrofale della vittima, ma non il valore della vita in sé (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 15350/2015).
  • L’assicurazione del responsabile deve fare un’offerta motivata entro 90 giorni dalla richiesta completa, corredata dallo stato di famiglia della vittima (art. 148 Codice delle assicurazioni private).
  • Il termine ordinario è di due anni, ma se la morte costituisce reato, come l’omicidio stradale, vale la prescrizione più lunga prevista per il reato (art. 2947, comma 3, c.c.).

Quali danni spettano ai familiari?

Il danno principale è quello da perdita del rapporto parentale: la sofferenza per la morte del congiunto e lo sconvolgimento della vita familiare che ne segue. È un danno non patrimoniale che ciascun familiare chiede in nome proprio, indipendentemente dagli altri.

Accanto a questo possono essere risarciti:

  • Danni patrimoniali: spese funerarie e mediche sostenute e la perdita dei contributi economici che la vittima avrebbe dato alla famiglia con il suo reddito, compreso il valore del lavoro domestico.
  • Danno biologico del familiare: se il lutto provoca una malattia accertata, come una depressione documentata, da valutare in sede medico-legale.

Come si calcola il danno da perdita del rapporto parentale?

Con la sentenza n. 10579 del 2021 la Cassazione ha chiesto ai giudici di liquidare questo danno con tabelle basate su un sistema a punti, per garantire uniformità senza rinunciare alla valutazione del caso concreto. Il Tribunale di Milano ha adottato questo sistema nel 2022 e ne ha aggiornato i valori nell’edizione 2024.

Il punteggio tiene conto di elementi oggettivi e di uno legato alla relazione:

  • l’età della vittima e quella del familiare superstite;
  • la convivenza tra loro;
  • la presenza di altri familiari superstiti;
  • la qualità e l’intensità del legame, che il giudice valuta caso per caso.

Le tabelle distinguono due gruppi, con valori del punto diversi: genitori, figli e coniuge da un lato; fratelli, nonni e nipoti dall’altro. Gli importi vanno verificati sull’edizione in vigore al momento della liquidazione. La tabella unica nazionale del D.P.R. 12/2025 riguarda invece il danno biologico di chi sopravvive con lesioni gravi, non il danno parentale.

Cosa possono chiedere gli eredi al posto della vittima?

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 15350 del 2015) hanno escluso che sia risarcibile la perdita della vita in sé, il cosiddetto danno tanatologico: se la morte è immediata, a questo titolo nulla passa agli eredi. Si trasmettono invece i danni che la vittima ha maturato mentre era in vita:

  • Danno biologico terminale: il danno alla salute nel periodo tra l’incidente e la morte, se questo intervallo è apprezzabile.
  • Danno catastrofale: la sofferenza di chi, rimasto lucido, ha percepito l’avvicinarsi della propria fine; richiede la prova dello stato di coscienza.

Questi importi si dividono tra gli eredi secondo il testamento o, in mancanza, secondo le quote di legge, spiegate nell’articolo sulla successione senza testamento. Chi rinuncia all’eredità perde questi crediti, ma conserva il proprio danno parentale.

Chi ha diritto al risarcimento?

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, possono chiedere il danno parentale:

  • il coniuge e la persona unita civilmente;
  • il convivente di fatto, a cui si applicano gli stessi criteri previsti per il coniuge (art. 1, comma 49, L. 76/2016);
  • figli e genitori;
  • fratelli e sorelle, anche non conviventi;
  • nonni e nipoti, se provano un legame affettivo effettivo.

La convivenza non è un requisito, ma incide sull’importo. Se la vittima era il conducente responsabile dell’incidente, la posizione dei familiari è più complessa e va esaminata caso per caso.

Come si chiede il risarcimento e in quanto tempo?

  1. Richiesta scritta all’assicurazione del veicolo responsabile, per raccomandata o PEC, con codice fiscale degli aventi diritto, circostanze dell’incidente e stato di famiglia della vittima (art. 148, comma 2).
  2. Offerta entro 90 giorni dalla documentazione completa, oppure comunicazione motivata del rifiuto.
  3. Negoziazione assistita obbligatoria prima della causa (art. 3 D.L. 132/2014), che si può proporre solo dopo 90 giorni dalla richiesta (art. 145).
  4. Provvisionale: nel giudizio di primo grado, chi si trova in stato di bisogno a causa del sinistro può chiedere un anticipo fino ai quattro quinti del presumibile risarcimento, se emergono gravi elementi di responsabilità del conducente (art. 147).

Se il responsabile è fuggito o non era assicurato, la richiesta va rivolta al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il risarcimento può ridursi se la vittima ha contribuito all’incidente, per esempio non allacciando la cintura di sicurezza (art. 1227 c.c.).

Cosa cambia se c’è un processo per omicidio stradale?

Chi causa la morte di una persona violando le norme sulla circolazione risponde di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.); pene, aggravanti e conseguenze sulla patente sono spiegate nell’articolo su omicidio stradale e lesioni stradali. I familiari possono costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere lì il risarcimento, citando anche l’assicurazione come responsabile civile.

La strada civile e quella penale si possono coordinare. Il reato allunga il termine di prescrizione e la costituzione di parte civile lo interrompe con effetto per tutta la durata del processo, come spiegato nell’articolo sul danno da reato e la prescrizione. Per la parte penale lo studio collabora con l’Avv. Claudio Nigrelli, penalista.

Domande frequenti

Quanto spetta ai familiari per la morte di un congiunto in un incidente?

Non c’è un importo fisso. Il danno parentale si calcola con il sistema a punti delle Tabelle di Milano, in base a età, convivenza, altri superstiti e intensità del legame; a questo si aggiungono i danni economici documentati.

Anche i fratelli non conviventi hanno diritto al risarcimento?

Sì. La convivenza non è necessaria, ma incide sul punteggio; serve dimostrare un rapporto affettivo effettivo, anche con testimoni e documenti.

Bisogna aspettare la fine del processo penale per essere risarciti?

No. La richiesta all’assicurazione si può presentare subito e la compagnia deve rispondere entro 90 giorni, indipendentemente dai tempi del processo penale.

Sono momenti in cui è difficile occuparsi di pratiche e scadenze. Se lo desideri, lo studio può esaminare con te la documentazione e i termini da rispettare: i recapiti sono nella pagina Sedi e contatti.

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