Pirata della strada o veicolo non assicurato: chi paga i danni

Pirata della strada o veicolo senza assicurazione: quando interviene il Fondo di garanzia vittime della strada, quali danni risarcisce e come presentare la richiesta.

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Pirata della strada o veicolo non assicurato: chi paga i danni

Se l’incidente è causato da un pirata della strada, cioè da un veicolo non identificato, o da un veicolo senza assicurazione, il risarcimento lo paga il Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito dalla Consap, attraverso un’impresa di assicurazione designata per ogni regione: per i sinistri avvenuti in Sicilia è Unipol Assicurazioni. La richiesta va inviata all’impresa designata e, in copia, alla Consap (art. 287 del Codice delle assicurazioni private).

Le regole cambiano molto a seconda del caso. Con un pirata si risarciscono i danni alla persona, mentre quelli all’auto solo se ci sono anche lesioni gravi; con un veicolo identificato ma senza assicurazione si risarciscono tutti i danni. Vediamo quando interviene il Fondo, cosa paga, come si presenta la richiesta e quali termini rispettare.

In breve

  • Il Fondo interviene, tra l’altro, se il veicolo responsabile non è identificato, non è assicurato, è assicurato con una compagnia in liquidazione o circolava contro la volontà del proprietario, come nel caso di furto (art. 283 Codice delle assicurazioni).
  • Con un veicolo non identificato si risarciscono i danni alla persona; i danni alle cose solo se c’è anche un danno grave alla persona, e per la parte che supera 500 euro.
  • La richiesta va inviata per raccomandata o PEC all’impresa designata e alla Consap; la causa si può proporre dopo 60 giorni (sei mesi se la compagnia del responsabile è in liquidazione) e solo contro l’impresa designata (art. 287).
  • Il diritto si prescrive in due anni dall’incidente, salvo il termine più lungo se il fatto costituisce reato (art. 2947 c.c.).

In quali casi interviene il Fondo vittime della strada?

Il Fondo è un sistema di garanzia: risarcisce chi subisce un incidente stradale quando non c’è un’assicurazione tenuta a pagare. L’art. 283 del Codice delle assicurazioni elenca i casi principali:

  • veicolo non identificato, come il pirata che si dà alla fuga;
  • veicolo non assicurato, identificato ma privo di copertura;
  • veicolo assicurato con una compagnia in liquidazione o in procedura di insolvenza;
  • veicolo circolante contro la volontà del proprietario, per esempio rubato: il Fondo interviene dal giorno successivo alla denuncia di furto;
  • alcuni casi di veicoli esteri, per esempio con targa che non corrisponde più al veicolo.

Il Fondo non copre, invece, i danni da buche o macchie d’olio, né quelli causati da animali: per questi si agisce contro l’ente responsabile, come spiegato nell’articolo sugli incidenti con animali selvatici in Sicilia. Se il veicolo responsabile ha targa estera ed è regolarmente assicurato, la richiesta va rivolta all’Ufficio centrale italiano (UCI), non al Fondo.

Pirata della strada: cosa si risarcisce?

Se il veicolo non viene identificato, il Fondo risarcisce sempre i danni alla persona: danno biologico, spese mediche, perdita di reddito e, in caso di morte, i danni dei familiari, illustrati nell’articolo sul risarcimento dopo un incidente mortale. Vale anche per il pedone investito da un veicolo che si allontana.

I danni all’auto o ad altre cose, invece, si risarciscono solo se dallo stesso incidente è derivato un danno grave alla persona, e soltanto per la parte che supera la franchigia di 500 euro (art. 283, comma 2). Secondo la Consap si considerano gravi le lesioni con invalidità permanente superiore al 9%. Il danno all’auto parcheggiata urtata da uno sconosciuto, senza feriti, resta quindi a carico del proprietario, salvo un’eventuale polizza contro i danni al proprio veicolo.

Il punto più delicato è la prova. Chi chiede il risarcimento deve dimostrare che l’incidente è stato causato da un altro veicolo e che questo non è stato identificato. Per questo conviene denunciare subito l’accaduto alle forze dell’ordine, come spiegato nell’articolo su querela e denuncia, e raccogliere testimoni, foto, referti e indicazioni su eventuali telecamere.

Veicolo non assicurato: cosa cambia?

Se il responsabile è identificato ma non ha l’assicurazione, il Fondo risarcisce sia i danni alla persona sia quelli alle cose. In questo caso ai danni alle cose non si applica la franchigia di 500 euro prevista per il veicolo non identificato (art. 283, comma 2). Nella causa va chiamato anche il responsabile del danno (art. 287), e l’impresa designata potrà poi rivalersi su di lui per quanto ha pagato.

Attenzione alle polizze appena scadute. Per legge la copertura della polizza RC auto resta operante fino al quindicesimo giorno dopo la scadenza (art. 170-bis Codice delle assicurazioni): se l’incidente avviene in questo periodo, paga la compagnia del responsabile e non il Fondo.

Come si presenta la richiesta al Fondo?

  1. Individua l’impresa designata in base alla regione e alla data del sinistro, nell’elenco pubblicato dalla Consap. Per gli incidenti avvenuti in Sicilia dal 1° luglio 2015 è Unipol Assicurazioni (provvedimento IVASS n. 32/2015).
  2. Prepara il modulo che il sito Consap genera in base al tipo di danno, alla regione e alla data dell’incidente, compilandolo in ogni parte.
  3. Invia la richiesta per PEC all’impresa designata e alla Consap, all’indirizzo richiestedirisarcimento@pec.consap.it, oppure per raccomandata con ricevuta di ritorno a entrambe.
  4. Allega i documenti: verbale o denuncia, foto, nomi dei testimoni, referti, certificati medici e, a guarigione avvenuta, il certificato di guarigione.
  5. Segui l’istruttoria: la gestisce l’impresa designata, che può disporre la visita medico-legale e formula l’offerta; la Consap non tratta direttamente le pratiche.

Se l’offerta non copre il danno documentato, si può contestarla come spiegato nell’articolo sull’offerta troppo bassa dell’assicurazione. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta, si può agire in giudizio soltanto contro l’impresa designata; la Consap può intervenire nella causa. Prima serve il tentativo di negoziazione assistita (art. 3 D.L. 132/2014). Il quadro generale della procedura è nella guida al risarcimento dopo un incidente stradale.

Entro quanto tempo e con quali limiti?

Il diritto si prescrive in due anni dall’incidente (art. 2947 c.c.). Se il fatto costituisce reato, come le lesioni stradali gravi o la fuga dopo un incidente con feriti, vale il termine più lungo previsto per il reato. La richiesta scritta interrompe la prescrizione.

Il Fondo risarcisce nei limiti dei massimali minimi di legge, aggiornati periodicamente. Secondo la Consap, dall’11 giugno 2022 sono pari a 6.450.000 euro per sinistro per i danni alle persone e a 1.300.000 euro per i danni alle cose.

Domande frequenti

Mi hanno urtato l’auto parcheggiata e sono scappati: il Fondo paga?

No. Con un veicolo non identificato i danni alle cose si risarciscono solo se c’è anche un danno grave alla persona. Conviene controllare se la propria polizza comprende garanzie per i danni al veicolo.

Il pirata è stato identificato dopo la richiesta: devo ricominciare da capo?

No. Chi ha già inviato la richiesta all’impresa designata e alla Consap non deve rinnovarla se in seguito viene identificata la compagnia del responsabile (art. 287).

L’assicurazione dell’altro era scaduta da pochi giorni: chi paga?

Se l’incidente è avvenuto entro quindici giorni dalla scadenza, paga ancora la compagnia del responsabile (art. 170-bis). Oltre quel termine, se non c’è una nuova polizza, interviene il Fondo.

Le pratiche con il Fondo richiedono attenzione alle prove e ai destinatari della richiesta. Se vuoi una valutazione del tuo caso, puoi contattare lo studio a Palermo o a Mussomeli dalla pagina Sedi e contatti.

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