L’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.) è l’atto con cui il pubblico ministero comunica all’indagato e al suo difensore che le indagini sono chiuse e che il fascicolo è a loro disposizione. Da quel momento ci sono 20 giorni per esaminare gli atti e difendersi: presentare memorie e documenti, chiedere nuove indagini o chiedere di essere interrogati.
Di solito l’avviso precede la richiesta di processo, ma non la rende inevitabile. Vediamo cosa contiene, cosa si può fare nei 20 giorni, come scegliere tra memoria e interrogatorio e quali sono gli esiti possibili.
In breve
- Dalla notifica dell’avviso l’indagato ha 20 giorni per presentare memorie e documenti, depositare indagini difensive, chiedere atti di indagine o chiedere di essere interrogato (art. 415-bis, comma 3, c.p.p.).
- Se l’indagato chiede l’interrogatorio nel termine, il pubblico ministero deve procedervi; se non lo invita a presentarsi, la richiesta di rinvio a giudizio o la citazione diretta sono nulle (artt. 416 e 552 c.p.p.).
- Le nuove indagini chieste dalla difesa, se disposte, vanno compiute entro 30 giorni dalla richiesta; il giudice può prorogare il termine una sola volta, per non più di 60 giorni (art. 415-bis, comma 4).
- Dopo l’avviso il pubblico ministero può ancora chiedere l’archiviazione, se gli elementi non consentono una «ragionevole previsione di condanna» (art. 408 c.p.p.).
Cosa contiene l’avviso e chi lo riceve?
L’avviso è notificato all’indagato e al difensore. Per i maltrattamenti in famiglia e lo stalking va notificato anche al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa stessa. Deve contenere:
- la sommaria enunciazione del fatto, le norme che si ritengono violate, la data e il luogo;
- l’avviso che la documentazione delle indagini è depositata in segreteria e che si può prenderne visione ed estrarne copia;
- in caso di intercettazioni, la possibilità di esaminare le registrazioni e chiedere copia di quelle ritenute rilevanti;
- l’indicazione delle facoltà da esercitare nei 20 giorni, compreso l’accesso alla giustizia riparativa.
Per molte persone è il primo atto ricevuto nel procedimento. Chi aveva già avuto un avviso di garanzia ritrova qui il fatto descritto in modo più preciso. Se non è stato nominato un difensore di fiducia, al più tardi con l’avviso arriva la comunicazione del difensore d’ufficio (art. 369-bis c.p.p.).
Cosa si può fare nei 20 giorni?
Il termine è breve e conviene muoversi subito. In pratica il lavoro si svolge in questo ordine.
- Esaminare il fascicolo: il difensore chiede copia degli atti (denuncia, verbali, relazioni, consulenze, eventuali intercettazioni) e li studia con l’assistito. È la prima volta in cui si conosce il quadro completo delle prove raccolte.
- Presentare memorie e documenti: una memoria difensiva scritta può evidenziare contraddizioni, spiegare circostanze, produrre ricevute, contratti, messaggi o certificati.
- Depositare indagini difensive: il difensore può sentire testimoni o far svolgere consulenze tecniche e depositarne la documentazione.
- Chiedere nuovi atti di indagine al pubblico ministero, per esempio l’audizione di una persona o un accertamento trascurato.
- Rilasciare dichiarazioni o chiedere l’interrogatorio: se lo si chiede, il pubblico ministero è obbligato a procedere.
- Valutare le alternative: risarcimento del danno, remissione della querela nei reati procedibili a querela, accesso alla giustizia riparativa, preparazione di una richiesta di messa alla prova.
Conviene farsi interrogare o presentare una memoria?
Non esiste una risposta valida per tutti. L’interrogatorio permette di spiegare di persona la propria versione, ma le dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate contro chi le rende (art. 64 c.p.p.). Una risposta imprecisa o un dettaglio smentito possono pesare più del silenzio.
La memoria scritta, invece, consente di scegliere con cura ogni parola e di allegare documenti. Spesso si combinano le due strade: si studia il fascicolo, si deposita una memoria e si valuta l’interrogatorio solo se serve a chiarire un punto preciso. Sulle regole dell’interrogatorio e sulla facoltà di non rispondere c’è una guida dedicata.
Il vantaggio, rispetto alle fasi precedenti, è che la scelta si fa dopo aver letto gli atti. Per questo è sconsigliabile presentarsi in Procura senza averli esaminati con il difensore.
Cosa succede dopo i 20 giorni?
Scaduto il termine, ed eventualmente svolte le nuove indagini, il pubblico ministero decide. Gli esiti possibili sono tre:
- richiesta di archiviazione, se gli elementi raccolti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna (art. 408 c.p.p.);
- citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica, per i reati meno gravi, con una prima udienza predibattimentale in cui il giudice verifica se ci sono le condizioni per il processo;
- richiesta di rinvio a giudizio, per i reati più gravi, che porta all’udienza preliminare davanti al giudice dell’udienza preliminare (GUP).
Il pubblico ministero ha tre mesi (nove per i reati più gravi) dalla scadenza dei termini dell’avviso per decidere (art. 407-bis c.p.p.). Se non lo fa, l’indagato e la persona offesa possono chiedere al giudice di valutare le ragioni del ritardo; se il ritardo non è giustificato, il giudice ordina al pubblico ministero di decidere entro un termine non superiore a venti giorni (art. 415-ter c.p.p.).
Cosa è cambiato con la riforma Cartabia?
La riforma (D.Lgs. 150/2022) ha inciso su questa fase in tre punti. Ha introdotto un criterio più rigoroso per andare a processo: non basta che l’accusa sia «sostenibile», serve una ragionevole previsione di condanna, lo stesso parametro che il giudice usa all’udienza preliminare e predibattimentale.
Ha poi fissato termini precisi per le decisioni del pubblico ministero dopo la chiusura delle indagini e ha previsto, con l’art. 415-ter, il deposito degli atti e un controllo del giudice quando la Procura resta inerte. Infine ha inserito nell’avviso l’informazione sulla giustizia riparativa.
Per questo i 20 giorni sono un momento in cui una difesa ben documentata può ancora portare all’archiviazione, oppure preparare la strada a soluzioni come la messa alla prova o la particolare tenuità del fatto.
Domande frequenti
I 20 giorni si possono prorogare?
No, il termine è fissato dalla legge. È importante rispettarlo soprattutto per la richiesta di interrogatorio, che obbliga il pubblico ministero solo se presentata in tempo. Documenti e argomenti difensivi potranno comunque essere fatti valere anche nelle fasi successive.
Dopo l’avviso posso ancora chiedere la messa alla prova?
Sì. La richiesta si presenta fino alle conclusioni dell’udienza preliminare oppure, nei procedimenti a citazione diretta, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale (art. 464-bis c.p.p.). Prepararla già nei 20 giorni, però, fa guadagnare tempo.
L’avviso significa che ci sarà sicuramente un processo?
No. È un passaggio obbligato prima di chiedere il processo, ma dopo le difese il pubblico ministero può ancora chiedere l’archiviazione. Anche se si arriva al giudice, l’udienza preliminare o predibattimentale può chiudersi con una sentenza di non luogo a procedere.
Ogni avviso va letto insieme al fascicolo, e il tempo per farlo è poco. Lo studio assiste nei procedimenti penali con la collaborazione dell’Avv. Claudio Nigrelli: se ha ricevuto un avviso 415-bis può chiedere una valutazione del suo caso attraverso la pagina sedi e contatti.



