Durante un interrogatorio la persona indagata ha sempre la facoltà di non rispondere alle domande (art. 64, comma 3, c.p.p.): deve soltanto fornire le proprie generalità. Prima di cominciare va avvertita che ciò che dirà potrà essere usato contro di lei; se gli avvertimenti mancano, le dichiarazioni non sono utilizzabili.
In questa guida vediamo quali sono gli avvertimenti obbligatori, quando serve il difensore, come comportarsi se si è convocati in caserma o in Procura, cosa succede a chi viene sentito come testimone e diventa indagato, e come funzionano l’interrogatorio di garanzia e quello preventivo introdotto nel 2024.
In breve
- Prima dell’interrogatorio l’indagato va avvertito che le sue dichiarazioni potranno essere usate contro di lui, che può non rispondere e che, se accusa altri, può assumere l’ufficio di testimone (art. 64 c.p.p.).
- Per l’interrogatorio davanti al pubblico ministero il difensore va avvisato almeno 24 ore prima; le informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria richiedono la presenza necessaria del difensore (artt. 364 e 350 c.p.p.).
- Dalla legge 114/2024 il giudice, prima di applicare una misura cautelare, deve di regola interrogare l’indagato, salvo pericolo di fuga o di inquinamento delle prove (art. 291, comma 1-quater, c.p.p.).
- Chi è in custodia in carcere va interrogato dal giudice entro cinque giorni, chi è sottoposto ad altre misure entro dieci (art. 294 c.p.p.), se non c’è già stato l’interrogatorio preventivo.
Quali avvertimenti devono essere dati all’indagato?
L’interrogatorio è l’atto con cui l’autorità giudiziaria, o la polizia giudiziaria da questa delegata, ascolta la persona indagata sui fatti. L’indagato vi partecipa libero, anche se detenuto, e non possono essere usati metodi che incidono sulla sua libertà di decidere o sulla memoria, neppure con il suo consenso (art. 64, commi 1 e 2).
Prima delle domande deve ricevere tre avvertimenti:
- le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
- ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma il procedimento seguirà comunque il suo corso;
- se renderà dichiarazioni su fatti che riguardano la responsabilità di altri, assumerà su quei fatti l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità.
Se mancano i primi due avvertimenti, le dichiarazioni sono inutilizzabili (art. 64, comma 3-bis). L’autorità deve poi contestare il fatto in modo chiaro, indicare gli elementi di prova e, se non danneggia le indagini, le fonti (art. 65). Il rifiuto di rispondere viene solo annotato nel verbale.
Convocati in caserma o in Procura: cosa fare?
La convocazione può arrivare in forme diverse, e la prima cosa da capire è in quale veste si è chiamati: come indagato o come persona informata sui fatti. Il pubblico ministero invita l’indagato a presentarsi con un atto scritto e dà avviso al difensore almeno 24 ore prima; il difensore ha sempre diritto di assistere (art. 364). Se l’indagato non si presenta senza un legittimo impedimento, il pubblico ministero può disporre l’accompagnamento coattivo, con l’autorizzazione del giudice (art. 376).
Quando è la polizia giudiziaria a raccogliere informazioni dall’indagato non arrestato, deve invitarlo a nominare un difensore e l’atto si svolge con la sua assistenza necessaria (art. 350). Le notizie chieste sul posto senza avvocato non possono essere documentate né utilizzate; le dichiarazioni spontanee possono essere ricevute, ma non sono utilizzabili nel dibattimento.
In pratica, conviene seguire alcuni passi:
- Leggere l’invito e verificare in che qualità si è convocati e per quale fatto.
- Chiamare subito un difensore e non presentarsi da soli quando si è indagati.
- Decidere prima, con l’avvocato, se rispondere, rispondere solo ad alcune domande o tacere.
- Rileggere il verbale prima di firmarlo e chiedere la correzione di ciò che non corrisponde a quanto detto.
Da testimone a indagato: cosa prevede l’art. 63?
Capita che una persona sentita come testimone o persona informata sui fatti dica qualcosa da cui emergono indizi di reato a suo carico. In quel momento l’autorità deve interrompere l’esame, avvertirla che potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e invitarla a nominare un difensore (art. 63, comma 1).
Le dichiarazioni rese fino a quel momento non possono essere usate contro di lei. Se poi risulta che doveva essere sentita fin dall’inizio come indagata, le sue dichiarazioni sono del tutto inutilizzabili (art. 63, comma 2). È una garanzia importante per chi viene convocato «solo per chiarimenti» in vicende nelle quali potrebbe essere coinvolto.
Interrogatorio di garanzia e interrogatorio preventivo
Quando viene applicata una misura cautelare, il giudice deve sentire la persona per verificare se i presupposti della misura esistono ancora. È l’interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.): entro cinque giorni dall’inizio della custodia in carcere, entro dieci giorni per le altre misure cautelari. Per chi è arrestato in flagranza, il confronto con il giudice avviene nell’udienza di convalida, di cui parliamo nella guida sull’arresto e il fermo.
La legge 114/2024 ha aggiunto l’interrogatorio preventivo (art. 291, comma 1-quater): prima di disporre la misura, il giudice deve interrogare l’indagato. L’obbligo non vale se c’è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, né per alcuni reati gravi quando c’è rischio che vengano ripetuti. L’invito va notificato almeno cinque giorni prima, salvo urgenza, e insieme vengono depositati la richiesta del pubblico ministero e gli atti su cui si fonda.
L’interrogatorio preventivo va documentato integralmente con riproduzione audiovisiva o fonografica, a pena di inutilizzabilità, come quello della persona detenuta fuori udienza (art. 141-bis c.p.p.). In questa sede il silenzio ha un peso particolare: conviene valutare con il difensore, dopo aver letto gli atti, se offrire spiegazioni che possano evitare la misura.
Domande frequenti
Posso rispondere solo ad alcune domande?
Sì. La facoltà di non rispondere vale per ogni singola domanda. Conviene però deciderlo prima con il difensore, perché le risposte date possono essere utilizzate e un silenzio selettivo va gestito con attenzione.
L’indagato è obbligato a dire la verità?
Non ha l’obbligo di verità che grava sul testimone per i fatti che lo riguardano. Deve però indicare con esattezza le proprie generalità e non può accusare falsamente altre persone, perché commetterebbe il reato di calunnia (art. 368 c.p.). Dichiarazioni smentite, inoltre, possono pesare nella valutazione del giudice.
Il silenzio può essere usato come prova di colpevolezza?
No. Non rispondere è un diritto e non costituisce di per sé una prova a carico. Resta il fatto che, se le prove dell’accusa sono solide, il silenzio non aiuta a contrastarle: per questo la scelta va fatta caso per caso.
Un interrogatorio si prepara: conoscere gli atti e i propri diritti cambia il modo di affrontarlo. Lo studio assiste nei procedimenti penali con la collaborazione dell’Avv. Claudio Nigrelli; se ha ricevuto un avviso di garanzia o un invito a presentarsi, può chiedere una valutazione attraverso la pagina sedi e contatti.



