Arresto in flagranza e fermo: cosa succede nelle prime 96 ore

Arresto obbligatorio e facoltativo, fermo, diritti dell’arrestato, termini di 24, 48 e 96 ore, udienza di convalida e giudizio direttissimo.

6 min di lettura

Arresto in flagranza e fermo: cosa succede nelle prime 96 ore

Dopo un arresto in flagranza o un fermo, la persona deve essere portata davanti a un giudice entro 96 ore: la polizia la mette a disposizione del pubblico ministero entro 24 ore, il pubblico ministero chiede la convalida entro 48 ore e il giudice decide entro le 48 ore successive (artt. 386, 390 e 391 c.p.p.). Se un termine non viene rispettato, l’arresto o il fermo perde efficacia.

In questa guida spieghiamo la differenza tra arresto e fermo, quando l’arresto è obbligatorio o facoltativo, quali diritti ha la persona arrestata, come si svolgono l’udienza di convalida e il giudizio direttissimo e cosa possono fare i familiari.

In breve

  • L’arresto in flagranza lo esegue la polizia giudiziaria su chi è colto mentre commette un reato o subito dopo (artt. 380-382 c.p.p.); il fermo lo dispone il pubblico ministero, anche fuori dalla flagranza, se c’è pericolo di fuga (art. 384 c.p.p.).
  • All’arrestato va consegnata subito una comunicazione scritta dei diritti, in una lingua che comprende, e va avvisato il difensore (art. 386 c.p.p.).
  • L’udienza di convalida si tiene davanti al giudice per le indagini preliminari, con il difensore, entro 96 ore complessive dall’arresto (artt. 390 e 391 c.p.p.).
  • In alternativa il pubblico ministero può portare l’arrestato entro 48 ore davanti al giudice del dibattimento per la convalida e il giudizio direttissimo (art. 449 c.p.p.).

Che differenza c’è tra arresto in flagranza e fermo?

L’arresto in flagranza è la privazione della libertà di chi viene sorpreso nell’atto di commettere un reato. È in stato di flagranza anche chi, subito dopo il fatto, è inseguito o viene sorpreso con cose o tracce che fanno pensare che l’abbia appena commesso (art. 382 c.p.p.). Per alcuni reati, tra cui maltrattamenti in famiglia, stalking e violazione del divieto di avvicinamento, la legge ammette anche la flagranza «differita»: l’arresto è possibile sulla base di video o foto che mostrano inequivocabilmente il fatto, purché avvenga entro 48 ore (art. 382-bis c.p.p.).

Il fermo, invece, è disposto dal pubblico ministero (o, in caso di urgenza, dalla polizia giudiziaria) anche fuori dalla flagranza. Richiede che la persona sia gravemente indiziata di un delitto punito con la reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, o di determinati delitti in materia di armi da guerra, esplosivi e terrorismo, e che ci sia un concreto pericolo di fuga (art. 384 c.p.p.).

Quando l’arresto è obbligatorio e quando è facoltativo?

L’arresto è obbligatorio per i delitti non colposi, consumati o tentati, puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, e per un elenco di reati indicati dall’art. 380 c.p.p., come la rapina e il furto in abitazione.

È invece facoltativo per i delitti non colposi puniti con la reclusione superiore nel massimo a tre anni e per altri reati elencati dall’art. 381 c.p.p. In questi casi la polizia può arrestare solo se la misura è giustificata dalla gravità del fatto o dalla pericolosità della persona. Se il reato è perseguibile a querela, l’arresto richiede che la querela sia presentata, anche oralmente agli agenti presenti.

Cosa succede nelle prime 96 ore?

La sequenza è scandita da termini precisi, che sono una garanzia della libertà personale (art. 13 della Costituzione):

  1. Subito: la polizia avvisa il pubblico ministero e il difensore di fiducia o d’ufficio, consegna all’arrestato la comunicazione scritta dei diritti e, con il suo consenso, avverte i familiari (artt. 386 e 387 c.p.p.).
  2. Entro 24 ore: l’arrestato è messo a disposizione del pubblico ministero, che può interrogarlo alla presenza del difensore. Il pubblico ministero ordina la liberazione se l’arresto è stato eseguito per errore o fuori dai casi previsti, oppure se non intende chiedere misure cautelari (art. 389 c.p.p. e art. 121 disp. att. c.p.p.).
  3. Entro 48 ore dall’arresto: il pubblico ministero chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari (art. 390 c.p.p.).
  4. Entro le 48 ore successive: il giudice tiene l’udienza di convalida e decide; se l’ordinanza non viene pronunciata o depositata in tempo, l’arresto perde efficacia (art. 391 c.p.p.).

All’udienza la presenza del difensore è necessaria. Il giudice interroga l’arrestato, che può rispondere o avvalersi della facoltà di non rispondere, e sente il difensore. Poi decide su due questioni distinte: se l’arresto era legittimo (la convalida vera e propria) e se occorre applicare una misura cautelare, come gli arresti domiciliari o l’obbligo di firma. L’arresto può essere convalidato e la persona tornare comunque libera, se non ci sono esigenze cautelari.

Quali diritti ha la persona arrestata?

La comunicazione scritta prevista dall’art. 386 c.p.p. elenca i diritti che spettano a chi è arrestato o fermato. I principali sono:

  • difensore: nominarne uno di fiducia, conferire con lui e, se ne ricorrono le condizioni, chiedere il patrocinio a spese dello Stato;
  • informazione: conoscere l’accusa e accedere agli atti su cui si fonda l’arresto;
  • interprete: essere assistito gratuitamente da un interprete e ottenere la traduzione degli atti essenziali, se non conosce l’italiano;
  • silenzio: avvalersi della facoltà di non rispondere;
  • avvisi: informare le autorità consolari e far avvisare i familiari;
  • assistenza medica di urgenza;
  • convalida: essere condotto davanti all’autorità giudiziaria entro 96 ore dall’arresto.

Il colloquio con il difensore può essere rinviato solo in casi eccezionali, per alcuni gravi delitti come quelli di criminalità organizzata, e per un tempo limitato (art. 104 c.p.p.). Per questo è sempre consigliabile non rendere dichiarazioni prima di aver parlato con il difensore.

Cos’è il giudizio direttissimo?

Invece di chiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari, il pubblico ministero può presentare l’arrestato direttamente al giudice del dibattimento, entro 48 ore dall’arresto, per la convalida e il contestuale giudizio (art. 449 c.p.p.). È una strada frequente per i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica.

Se l’arresto è convalidato si procede subito al processo. L’imputato può chiedere un termine a difesa non superiore a dieci giorni (art. 451 c.p.p.) e può scegliere un rito alternativo, come il patteggiamento o il giudizio abbreviato. Sono scelte da valutare con il difensore, spesso in poche ore.

Domande frequenti

Quanto tempo si può restare in stato di arresto senza vedere un giudice?

Al massimo 96 ore. La polizia ha 24 ore per mettere l’arrestato a disposizione del pubblico ministero, che ha 48 ore dall’arresto per chiedere la convalida; il giudice deve decidere nelle 48 ore successive.

I familiari vengono avvisati dell’arresto?

Sì, ma solo con il consenso dell’arrestato: la polizia deve avvisare senza ritardo i familiari o la persona indicata (art. 387 c.p.p.). Per i minorenni il consenso non è necessario.

Se l’arresto non viene convalidato si torna liberi?

Se l’arresto non è convalidato e il giudice non dispone alcuna misura cautelare, la persona è rimessa in libertà. Il procedimento penale però continua, e le indagini sul fatto proseguono secondo le regole ordinarie.

Nelle prime ore dopo un arresto le decisioni si prendono in fretta ed è importante che il difensore sia coinvolto subito. Lo studio si avvale per il diritto penale della collaborazione dell’Avv. Claudio Nigrelli; per una valutazione del caso concreto potete contattarci.

Assistenza legale

Ogni caso ha le sue particolarità

Un articolo offre un orientamento generale. Per sapere come le norme si applicano alla tua situazione, lo studio esamina fatti e documenti e ti indica le strade percorribili, con tempi e costi.