Le misure cautelari personali sono provvedimenti con cui il giudice limita la libertà di una persona indagata o imputata prima della condanna definitiva: vanno dall’obbligo di firma agli arresti domiciliari, fino alla custodia in carcere. Si possono applicare solo se ci sono gravi indizi di colpevolezza e specifiche esigenze cautelari (artt. 272 ss. c.p.p.) e non sono un anticipo della pena.
In questa guida vediamo quali misure esistono, quando il giudice può disporle, come ci si difende con l’interrogatorio preventivo e il riesame, quanto possono durare e come si ottiene la revoca o la sostituzione con una misura meno grave.
In breve
- Le misure cautelari le dispone il giudice su richiesta del pubblico ministero; servono gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e almeno un’esigenza cautelare (art. 274 c.p.p.).
- La custodia in carcere è l’ultima scelta: si applica solo per delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e se ogni altra misura è inadeguata (artt. 275 e 280 c.p.p.).
- Contro l’ordinanza che dispone una misura coercitiva si può chiedere il riesame entro 10 giorni dall’esecuzione o dalla notifica (art. 309 c.p.p.).
- Dal 28 febbraio 2027 sulla custodia in carcere chiesta durante le indagini deciderà un collegio di tre giudici (L. 114/2024, termine rinviato dal D.L. 100/2026).
Quali sono le misure cautelari?
Il codice distingue tra misure coercitive, che limitano la libertà personale, e misure interdittive, che vietano temporaneamente alcune attività. Le misure coercitive, dalla più lieve alla più grave, sono:
- divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.);
- obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il cosiddetto obbligo di firma (art. 282);
- allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (artt. 282-bis e 282-ter), tipici dei casi di maltrattamenti in famiglia;
- divieto e obbligo di dimora in un comune (art. 283);
- arresti domiciliari (art. 284);
- custodia cautelare in carcere (art. 285) o in un luogo di cura (art. 286).
Le misure interdittive (artt. 287-290) sono, per esempio, la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio, il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione e il divieto di esercitare un’attività professionale o imprenditoriale. Non possono durare più di dodici mesi (art. 308 c.p.p.).
Quando il giudice può disporre una misura cautelare?
La decide sempre un giudice (durante le indagini il giudice per le indagini preliminari, GIP) su richiesta del pubblico ministero. Servono tre condizioni.
La prima sono i gravi indizi di colpevolezza (art. 273): elementi che rendono molto probabile che la persona abbia commesso il reato. La seconda è almeno una delle esigenze cautelari dell’art. 274, che devono essere concrete e attuali: il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga o il pericolo che la persona commetta altri reati gravi o della stessa specie.
La terza riguarda i limiti di pena. Le misure coercitive si applicano solo per delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a tre anni; la custodia in carcere solo per delitti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (art. 280), salvo eccezioni previste dalla legge. Ogni misura deve essere adeguata e proporzionata al fatto (art. 275): il carcere è ammesso solo se tutte le altre misure risultano inadeguate. Inoltre, salvo alcune eccezioni, il giudice non può disporre carcere o domiciliari se ritiene che la condanna potrà avere la sospensione condizionale, né il carcere se prevede una pena non superiore a tre anni.
Come funzionano gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico?
Con gli arresti domiciliari la persona deve restare nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora, di cura o di assistenza, senza allontanarsene. Il giudice può autorizzarla ad assentarsi per il tempo strettamente necessario al lavoro o a esigenze di vita indispensabili, e può vietare di comunicare con persone diverse dai conviventi.
Nel disporre i domiciliari il giudice, salvo che li ritenga non necessari, prescrive controlli con mezzi elettronici, il cosiddetto braccialetto, dopo che la polizia giudiziaria ne ha verificato la fattibilità tecnica (art. 275-bis). Se l’interessato nega il consenso, si applica la custodia in carcere. Anche l’allontanamento non autorizzato è grave: di regola comporta la sostituzione con il carcere (art. 276 c.p.p.) e integra il reato di evasione.
Come ci si difende: interrogatorio preventivo e riesame
La legge Nordio (L. 114/2024) ha introdotto l’interrogatorio preventivo (art. 291, comma 1-quater, c.p.p.): prima di decidere, il giudice convoca la persona con almeno cinque giorni di anticipo, così che possa difendersi conoscendo la richiesta. L’interrogatorio non si fa quando c’è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, o pericolo di reiterazione per alcuni gravi delitti, compresi quelli commessi con armi o violenza. Se viene omesso fuori da queste ipotesi, l’ordinanza è nulla.
Quando la misura è stata disposta senza interrogatorio preventivo, il giudice deve sentire la persona con l’interrogatorio di garanzia entro cinque giorni dall’inizio della custodia in carcere, o entro dieci giorni per le altre misure; altrimenti la misura perde efficacia (artt. 294 e 302). In entrambi i casi l’indagato può scegliere se rispondere: ne parliamo nella guida sull’interrogatorio e la facoltà di non rispondere.
Contro l’ordinanza che applica una misura coercitiva si può proporre:
- Riesame (art. 309): entro 10 giorni dall’esecuzione o dalla notifica, al tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello (Palermo per la provincia di Palermo, Caltanissetta per quella di Caltanissetta). Il tribunale decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti, altrimenti la misura perde efficacia.
- Appello (art. 310): contro le altre ordinanze in materia cautelare, per esempio il rigetto di una richiesta di revoca.
- Ricorso per cassazione (art. 311): per violazione di legge.
Una novità riguarda chi decide sul carcere. La L. 114/2024 ha affidato a un collegio di tre giudici la decisione sulla custodia cautelare in carcere chiesta durante le indagini (art. 328, comma 1-quinquies, c.p.p.). L’entrata in vigore, prevista per il 25 agosto 2026, è stata rinviata al 28 febbraio 2027 dal D.L. 100/2026, convertito dalla L. 145/2026. Il collegio non interverrà, tra l’altro, nella convalida dell’arresto in flagranza o del fermo.
Quanto dura una misura cautelare e come si ottiene la revoca?
La custodia in carcere e gli arresti domiciliari hanno termini massimi per ogni fase del procedimento (art. 303) e una durata complessiva massima di due, quattro o sei anni a seconda della pena prevista per il reato. Scaduto il termine, la misura perde efficacia.
In qualsiasi momento, inoltre, la difesa può chiedere la revoca della misura se vengono meno i presupposti, o la sostituzione con una meno grave se le esigenze cautelari si sono attenuate (art. 299), per esempio per il tempo trascorso o per un’offerta di risarcimento. Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta va notificata anche alla persona offesa.
Domande frequenti
Chi decide gli arresti domiciliari, la polizia o il giudice?
Il giudice, su richiesta del pubblico ministero. La polizia può arrestare in flagranza, ma l’arresto va convalidato dal giudice, che decide anche sull’eventuale misura cautelare.
Il periodo trascorso ai domiciliari si scala dalla pena?
Sì. La custodia cautelare, compresi gli arresti domiciliari, si detrae dalla pena da eseguire in caso di condanna. Se invece il procedimento si chiude con un’assoluzione, può spettare la riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.).
Si può lavorare durante gli arresti domiciliari?
Solo se il giudice lo autorizza, quando la persona non può altrimenti provvedere alle proprie esigenze di vita o si trova in una situazione di assoluta indigenza. L’autorizzazione indica orari e percorsi da rispettare.
Chi riceve un’ordinanza cautelare ha tempi di reazione molto brevi, a partire dai 10 giorni per il riesame: è importante nominare subito un difensore e non rendere dichiarazioni prima di averlo consultato. Lo studio si avvale per il diritto penale della collaborazione dell’Avv. Claudio Nigrelli; per una valutazione del caso concreto potete contattarci.



