Il patteggiamento, che il codice chiama «applicazione della pena su richiesta delle parti», è l’accordo con cui imputato e pubblico ministero chiedono al giudice di applicare una pena concordata, ridotta fino a un terzo (art. 444 c.p.p.). Il giudice non celebra il processo: controlla l’accordo sulla base degli atti e, se lo ritiene corretto, lo recepisce con sentenza.
È una scelta che chiude il procedimento in tempi brevi, ma ha conseguenze che vanno valutate con attenzione. Ecco quando è possibile, quali reati sono esclusi, cosa cambia dopo la riforma Cartabia e cosa succede alla fedina penale e al risarcimento della vittima.
In breve
- Il patteggiamento consente di ottenere una pena ridotta fino a un terzo, purché la pena detentiva finale non superi cinque anni (art. 444, comma 1, c.p.p.).
- Oltre i due anni di pena alcuni reati sono esclusi, per esempio quelli di mafia e terrorismo, alcuni reati sessuali e i recidivi reiterati (art. 444, comma 1-bis, c.p.p.).
- La sentenza non ha efficacia e non può essere usata come prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi (art. 445, comma 1-bis, c.p.p.).
- Con una pena fino a due anni, il reato si estingue se entro cinque anni (delitti) o due anni (contravvenzioni) non si commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole (art. 445, comma 2, c.p.p.).
Quando si può patteggiare?
La pena che le parti indicano al giudice può essere una pena pecuniaria, una pena sostitutiva oppure una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni, sola o congiunta alla multa (art. 444, comma 1, c.p.p.).
Si distinguono di solito due forme:
- patteggiamento «tradizionale»: pena finale fino a due anni, con i benefici più ampi previsti dall’art. 445 c.p.p.;
- patteggiamento «allargato»: pena finale oltre due anni e fino a cinque, con esclusioni per alcuni reati e alcuni imputati.
Sono esclusi, quando la pena supera due anni, i procedimenti per i delitti di mafia e terrorismo indicati dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., per diversi reati sessuali e di pornografia minorile, e quelli contro i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e i recidivi reiterati (art. 99, quarto comma, c.p.). Per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, come peculato e corruzione, la richiesta è ammissibile solo con la restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
La parte può anche chiedere che l’accordo valga solo se il giudice concede la sospensione condizionale della pena: se il giudice non la ritiene concedibile, rigetta la richiesta (art. 444, comma 3, c.p.p.).
Entro quando va chiesto e come decide il giudice?
Il patteggiamento si può chiedere già durante le indagini, oppure fino alle conclusioni dell’udienza preliminare. Nei reati a citazione diretta la richiesta va fatta, a pena di decadenza, nell’udienza predibattimentale prima che il giudice decida (art. 554-ter, comma 2, c.p.p.); nel giudizio direttissimo, fino all’apertura del dibattimento (art. 446 c.p.p.). Termini specifici valgono nel giudizio immediato e in caso di opposizione a un decreto penale di condanna.
La volontà dell’imputato va espressa personalmente o con procura speciale. Se c’è il consenso di entrambe le parti, il giudice verifica anzitutto che non debba prosciogliere l’imputato (per esempio perché il fatto non sussiste, art. 129 c.p.p.). Poi controlla la qualificazione giuridica del fatto, le circostanze, la confisca e la congruità della pena. Se tutto è corretto, pronuncia la sentenza; altrimenti rigetta la richiesta e il procedimento prosegue.
La sentenza si può impugnare in Cassazione solo per motivi limitati: vizi della volontà dell’imputato, mancata corrispondenza tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, pena o misura di sicurezza illegale (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.).
Quali effetti ha la sentenza di patteggiamento?
Se la pena detentiva non supera due anni, la sentenza non comporta il pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, salvo la confisca nei casi previsti dall’art. 240 c.p. (art. 445, comma 1, c.p.p.). Anche oltre i due anni, le parti possono chiedere di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, con eccezioni per alcuni reati contro la pubblica amministrazione.
La riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha rafforzato il carattere «neutro» della sentenza fuori dal processo penale. Oggi l’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. prevede che:
- la sentenza non ha efficacia e non può essere usata come prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari, amministrativi e contabili;
- se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le leggi non penali che equiparano il patteggiamento a una condanna;
- per il resto, salvo diverse disposizioni, la sentenza è equiparata a una condanna: conta, per esempio, ai fini della recidiva.
Le sentenze di patteggiamento sono iscritte nel casellario giudiziale. Quando la pena non supera due anni, però, non compaiono nel certificato che l’interessato richiede per sé (art. 24 D.P.R. 313/2002). Per le possibilità di cancellazione, si veda l’articolo sulla riabilitazione penale.
Quando il reato si estingue?
Se la pena detentiva applicata non supera due anni, il reato si estingue automaticamente quando, entro cinque anni per i delitti o due anni per le contravvenzioni, l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole (art. 445, comma 2, c.p.p.). Con l’estinzione cade ogni effetto penale.
Se è stata applicata una pena pecuniaria o una pena sostitutiva, il patteggiamento non impedisce di ottenere in futuro la sospensione condizionale di un’altra pena. Le pene sostitutive previste dall’art. 20-bis c.p. sono la semilibertà e la detenzione domiciliare (per pene fino a quattro anni), il lavoro di pubblica utilità (fino a tre anni) e la pena pecuniaria (fino a un anno).
Cosa succede alla vittima e al risarcimento?
Se la persona danneggiata si è costituita parte civile, il giudice del patteggiamento non decide sulla domanda di risarcimento: condanna soltanto l’imputato a rimborsarle le spese, salvo giusti motivi per compensarle (art. 444, comma 2, c.p.p.). Il danno va chiesto con una causa civile, nella quale la sentenza di patteggiamento non può essere usata come prova.
Per questo, spesso, l’imputato che vuole patteggiare valuta di risarcire prima il danno: può incidere sulle circostanze attenuanti e sulla congruità della pena. Nei procedimenti per alcuni reati di violenza alla persona, come maltrattamenti e atti persecutori, la richiesta presentata fuori udienza va inoltre notificata, a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa o alla persona offesa stessa (art. 444, comma 1-quater, c.p.p.).
Il patteggiamento non è l’unica alternativa al dibattimento. Il rito abbreviato consente uno sconto senza accordo con il pubblico ministero, mentre la messa alla prova, se va a buon fine, estingue il reato senza alcuna condanna.
Domande frequenti
Il patteggiamento è un’ammissione di colpa?
No, non è una confessione, ma la sentenza è equiparata a una condanna salvo diverse previsioni di legge. Per questo va scelto solo dopo aver esaminato gli atti con il difensore, valutando anche le possibilità di assoluzione.
Con il patteggiamento si perde il lavoro o l’abilitazione?
Dipende dalla disciplina del singolo settore e dalle pene accessorie applicate. Nei procedimenti disciplinari la sentenza non ha efficacia, ma l’ente può valutare autonomamente i fatti: la questione va verificata caso per caso.
Posso ritirare la richiesta di patteggiamento?
Secondo l’orientamento della Cassazione, una volta che l’altra parte ha prestato il consenso l’accordo non si può più revocare unilateralmente. Se invece il pubblico ministero dissente o il giudice rigetta la richiesta, il procedimento prosegue e l’imputato può rinnovarla nei limiti e nei tempi previsti dalla legge (art. 448 c.p.p.).
Decidere se patteggiare richiede di conoscere gli atti, la pena realisticamente in gioco e le conseguenze personali e professionali. Per un procedimento penale a Palermo, Termini Imerese o Caltanissetta lo studio si avvale della collaborazione dell’Avv. Claudio Nigrelli, penalista: per una valutazione del caso concreto i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.



