Cittadinanza per discendenza: cosa è cambiato con la riforma del 2025

Cosa è cambiato per la cittadinanza iure sanguinis con il D.L. 36/2025: eccezioni, domande entro il 27 marzo 2025, figli minori, sentenza 63/2026 e rinvio alla Corte UE.

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Cittadinanza per discendenza: cosa è cambiato con la riforma del 2025

Con la riforma del 2025 chi è nato all’estero e ha un’altra cittadinanza non è più considerato cittadino italiano per discendenza, salvo alcune eccezioni: la domanda presentata entro il 27 marzo 2025, un genitore o un nonno che abbia (o avesse alla morte) soltanto la cittadinanza italiana, oppure un genitore che abbia vissuto in Italia almeno due anni prima della nascita del figlio. Lo prevede il nuovo art. 3-bis della legge 91/1992, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74.

Fino a quella data la cittadinanza iure sanguinis, cioè «per diritto di sangue», si trasmetteva di padre o di madre in figlio senza limiti di generazioni.

In breve

  • Dal 29 marzo 2025, data di entrata in vigore del decreto, chi è nato all’estero e ha un’altra cittadinanza si considera non avere mai acquistato quella italiana, salvo le eccezioni dell’art. 3-bis L. 91/1992.
  • Restano valide le regole precedenti per chi ha presentato domanda al consolato, al Comune o al tribunale entro le 23:59 del 27 marzo 2025.
  • La Corte costituzionale, con la sentenza n. 63 del 2026, ha ritenuto non fondati i dubbi di costituzionalità sollevati dal Tribunale di Torino.
  • Con l’ordinanza n. 147 del 23 luglio 2026 la stessa Corte ha chiesto alla Corte di giustizia UE se la riforma è compatibile con la cittadinanza europea.

Cosa prevede la riforma del 2025?

Il decreto-legge 36/2025 è in vigore dal 29 marzo 2025. La regola è netta: chi è nato all’estero, anche prima della riforma, e possiede un’altra cittadinanza si considera non avere mai acquistato quella italiana. Resta cittadino solo se ricorre una di queste condizioni:

  • domanda entro il 27 marzo 2025: la richiesta, completa di documenti, è stata presentata al consolato o al Comune entro le 23:59 di quel giorno, oppure in una data fissata con un appuntamento comunicato entro quel termine;
  • causa entro il 27 marzo 2025: la domanda giudiziale è stata depositata entro la stessa ora;
  • genitore o nonno solo italiano: un ascendente di primo o secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
  • genitore residente in Italia: un genitore o adottante ha vissuto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquistato la cittadinanza e prima della nascita o dell’adozione del figlio.

La riforma non tocca chi è nato in Italia né chi ha soltanto la cittadinanza italiana. Chi era già stato riconosciuto cittadino prima della riforma conserva la cittadinanza.

Cosa cambia per i figli minori?

Il figlio minore nato all’estero da un cittadino italiano per nascita può diventare cittadino con una dichiarazione dei genitori o del tutore, se ricorre una di queste condizioni (art. 4, comma 1-bis):

  • dopo la dichiarazione, il minore risiede legalmente in Italia per almeno due anni continuativi;
  • la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita (il termine era di un anno ed è stato allungato dalla legge di bilancio 2026, dal 1° gennaio 2026).

Per i ragazzi che erano minorenni il 24 maggio 2025, figli di persone riconosciute cittadine in base alle domande presentate entro il 27 marzo 2025, la dichiarazione si può fare entro il 31 maggio 2029: il termine iniziale del 31 maggio 2026 è stato prorogato dal decreto Milleproroghe (D.L. 200/2025, convertito dalla L. 26/2026). Dal 1° gennaio 2026 queste dichiarazioni non pagano il contributo di 250 euro previsto per le altre istanze di cittadinanza.

Riacquisto e altre strade

Chi è nato in Italia o vi ha vissuto almeno due anni continuativi, e ha perso la cittadinanza secondo la vecchia legge del 1912, può riacquistarla con una dichiarazione resa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027 (art. 17). Lo straniero con un genitore o un nonno cittadino per nascita può inoltre chiedere la cittadinanza per residenza dopo soli 2 anni di residenza legale in Italia (art. 9). La legge 74/2025 ha anche previsto un ingresso per lavoro fuori dalle quote del decreto flussi per i discendenti di italiani cittadini di alcuni Paesi di forte emigrazione italiana, individuati con decreto del Ministero degli Esteri. Resta aperta, se ne ricorrono i requisiti, anche la cittadinanza per matrimonio.

Cosa ha deciso la Corte costituzionale?

La Corte costituzionale si è pronunciata più volte. Con la sentenza n. 142 del 2025, sulla legge precedente, ha dichiarato inammissibili o infondati i dubbi sollevati dai tribunali di Bologna, Roma, Milano e Firenze, lasciando al Parlamento la scelta dei limiti alla trasmissione della cittadinanza.

Con la sentenza n. 63 del 2026 (decisa l’11 marzo e depositata il 30 aprile 2026) ha esaminato il nuovo art. 3-bis su richiesta del Tribunale di Torino. Ha dichiarato non fondate le questioni riferite al principio di uguaglianza e alle norme europee sulla cittadinanza dell’Unione, e inammissibili le altre. Secondo la Corte, la cittadinanza richiede legami effettivi con la Repubblica e chi non aveva ancora ottenuto il riconoscimento non aveva una posizione consolidata.

La partita però non è chiusa. Con l’ordinanza n. 147 del 23 luglio 2026, nei giudizi promossi dai tribunali di Mantova e Campobasso, la Corte ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea se gli articoli 9 TUE e 20 TFUE, che legano la cittadinanza europea a quella nazionale, si oppongano a una regola come l’art. 3-bis. Quei giudizi sono sospesi in attesa della risposta.

Dove si presenta la domanda e come funziona la causa?

Le vie restano due: quella amministrativa e quella giudiziaria.

  1. Chi vive all’estero presenta la domanda al consolato. La legge 11/2026 trasferisce le domande dei maggiorenni residenti all’estero a un ufficio centrale del Ministero degli Esteri dal 1° gennaio 2029; fino ad allora ogni consolato riceve un numero annuo massimo di domande. Il termine per decidere è di 36 mesi. Il contributo consolare per i maggiorenni è di 600 euro dal 2025.
  2. Chi vive in Italia presenta la domanda al Comune di residenza, che può chiedere un contributo fino a 600 euro per ogni maggiorenne.
  3. La causa si propone con rito semplificato davanti alla sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale. Se chi agisce risiede all’estero, è competente la sezione del luogo di nascita del genitore o dell’avo italiano (art. 4, comma 5, D.L. 13/2017): per un avo nato nel distretto di Palermo, il Tribunale di Palermo; per un avo nato in provincia di Caltanissetta, il Tribunale di Caltanissetta. Il contributo unificato è di 600 euro per ciascun ricorrente.

Nelle cause non sono ammessi testimoni né giuramento, e chi chiede il riconoscimento deve provare che nessun antenato ha perso la cittadinanza (art. 19-bis del D.Lgs. 150/2011, come modificato nel 2025). Per questo gli atti di stato civile, i certificati di naturalizzazione e le traduzioni vanno raccolti con cura prima di iniziare.

Domande frequenti

Mio nonno è nato in Italia: posso ancora avere la cittadinanza?

Non basta che il nonno sia nato in Italia. Se la domanda non è stata presentata entro il 27 marzo 2025, serve che il genitore o il nonno avesse soltanto la cittadinanza italiana, oppure che un genitore abbia vissuto in Italia due anni prima della nascita del figlio.

Ho presentato domanda prima del 28 marzo 2025: cosa succede?

La domanda viene decisa con le regole precedenti, purché fosse completa della documentazione necessaria. Lo stesso vale per le cause depositate entro il 27 marzo 2025.

La Corte di giustizia europea può cambiare le cose?

Può chiarire se la riforma rispetta il diritto dell’Unione, ma la risposta richiederà tempo. Nel frattempo l’art. 3-bis resta in vigore e viene applicato da consolati, Comuni e tribunali.

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