Ritardi di pagamento tra imprese: interessi moratori e risarcimento

Quando un’impresa o un ente pubblico paga in ritardo, il D.Lgs. 231/2002 riconosce interessi di mora automatici, 40 euro forfettari e il rimborso dei costi di recupero.

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Ritardi di pagamento tra imprese: interessi moratori e risarcimento

Se un’impresa o una pubblica amministrazione paga una fattura in ritardo, il fornitore ha diritto per legge agli interessi moratori, che decorrono in automatico, a un importo forfettario di 40 euro e al rimborso degli ulteriori costi di recupero dimostrati. Lo stabilisce il D.Lgs. 231/2002, che attua la direttiva europea contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Vediamo i termini di pagamento, il calcolo degli interessi, le clausole nulle, il caso dell’ente pubblico debitore e il recupero del credito.

In breve

  • Se il contratto non fissa una scadenza, si paga entro 30 giorni dal ricevimento della fattura (art. 4 D.Lgs. 231/2002).
  • Tra imprese si può concordare un termine più lungo, ma oltre 60 giorni serve un patto espresso, provato per iscritto e non gravemente iniquo.
  • Gli interessi di mora decorrono senza diffida, al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di otto punti percentuali.
  • Con la pubblica amministrazione il termine non supera mai i 60 giorni; la clausola che esclude gli interessi di mora è sempre nulla (art. 7).

A chi si applicano le regole sui ritardi di pagamento?

Il D.Lgs. 231/2002 riguarda le transazioni commerciali, cioè i contratti tra imprese, o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo (art. 2). Ne sono esempi il grossista che rifornisce un supermercato o l’impresa edile in subappalto.

Per questa legge è «imprenditore» anche chi esercita una libera professione, come il consulente che fattura a una società. Restano fuori i rapporti con i consumatori, i debiti coinvolti in procedure concorsuali aperte contro il debitore e i pagamenti a titolo di risarcimento del danno (art. 1). Le regole attuali si applicano ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2013.

Entro quanti giorni deve pagare un’impresa?

Se le parti non hanno fissato una scadenza, il termine è di 30 giorni dal ricevimento della fattura. Quando la data di ricevimento è incerta, o la fattura arriva prima della merce, i 30 giorni decorrono dalla consegna dei beni o dalla prestazione del servizio; se è prevista una verifica di conformità, dalla sua conclusione. Le richieste di correzioni solo formali della fattura non spostano la scadenza (art. 4).

Tra imprese si può pattuire un termine più lungo. Oltre i 60 giorni, però, il patto deve essere espresso e provato per iscritto, e non deve risultare gravemente iniquo per il creditore. Se il creditore è una piccola o media impresa e il debitore no, un termine superiore a 60 giorni si presume gravemente iniquo (art. 7, comma 4-bis).

Se si concorda un pagamento a rate, interessi e risarcimento si calcolano solo sulle rate scadute.

Quanto spetta al creditore in caso di ritardo?

Gli interessi moratori

Gli interessi moratori sono il risarcimento dovuto per il ritardo. Se le imprese non hanno concordato un tasso diverso, si applicano gli interessi legali di mora: interessi semplici, calcolati giorno per giorno, a un tasso pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea (quello delle operazioni di rifinanziamento principali) maggiorato di otto punti percentuali (art. 2).

Il tasso si aggiorna ogni semestre (per il primo vale quello in vigore il 1° gennaio, per il secondo quello del 1° luglio) ed è pubblicato in Gazzetta Ufficiale dal Ministero dell’economia (art. 5): va verificato quello del periodo di ritardo.

Il calcolo: importo della fattura per il tasso annuo e per i giorni di ritardo, diviso 365. Gli interessi decorrono senza bisogno di messa in mora dal giorno successivo alla scadenza; il debitore li evita solo se prova che il ritardo dipende da una causa a lui non imputabile (artt. 3 e 4). Sulle differenze con gli interessi ordinari si veda la guida su interessi legali e moratori.

I 40 euro e gli altri costi di recupero

Oltre agli interessi, al creditore spetta un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento, anche questo senza messa in mora. Può inoltre chiedere il maggior danno, se lo prova, compresi i costi di assistenza sostenuti per recuperare il credito (art. 6).

La Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza C-585/20 del 2022) ha chiarito che i 40 euro spettano per ogni transazione commerciale pagata in ritardo e attestata da una fattura, anche se più fatture sono chieste insieme, e non una sola volta per contratto.

Quali clausole sul pagamento sono nulle?

Le clausole su termini di pagamento, tasso di mora e costi di recupero sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Il giudice lo rileva anche d’ufficio, considerando in particolare lo scostamento dalla prassi commerciale, e al posto della clausola nulla applica le regole di legge (art. 7). In particolare:

  • esclusione degli interessi di mora: è sempre gravemente iniqua, senza possibilità di prova contraria;
  • esclusione dei costi di recupero: si presume gravemente iniqua;
  • termini oltre 60 giorni imposti a una PMI: si presumono gravemente iniqui, salvo che tutte le parti del contratto siano PMI;
  • data di ricevimento della fattura predeterminata: se il debitore è una pubblica amministrazione, la clausola è nulla.

Anche le prassi gravemente inique danno diritto al risarcimento (art. 7-bis). Conviene quindi leggere bene le condizioni generali dei clienti più forti, come spiegato nella guida sul contratto di fornitura tra imprese.

Cosa cambia se a pagare in ritardo è la pubblica amministrazione?

Con un ente pubblico il termine resta di 30 giorni, allungabile solo con un patto espresso giustificato dalla natura del contratto e mai oltre i 60 giorni (art. 4, comma 4). I termini sono raddoppiati per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e per alcune imprese pubbliche (art. 4, comma 5).

Negli appalti pubblici di lavori, gli acconti vanno pagati entro 30 giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento, salvo un diverso termine espresso non superiore a 60 giorni (art. 125 D.Lgs. 36/2023). Per l’esecuzione forzata contro le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, però, occorre attendere 120 giorni dalla notifica del titolo prima di notificare il precetto (art. 14 D.L. 669/1996).

Come si recupera un credito commerciale non pagato?

  1. Raccogliere i documenti: ordine, documenti di trasporto, fatture e prova del loro ricevimento.
  2. Inviare un sollecito scritto via PEC con il calcolo di interessi e 40 euro: interrompe la prescrizione e apre la trattativa.
  3. Valutare un piano di rientro, con un riconoscimento scritto del debito.
  4. Chiedere un decreto ingiuntivo: per i crediti di imprenditori commerciali e lavoratori autonomi sono prova scritta anche gli estratti autentici delle scritture contabili e le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di interscambio (art. 634 c.p.c.).
  5. Passare all’esecuzione con precetto e pignoramento, se il debitore non paga.

Le singole fasi sono spiegate nelle guide sul decreto ingiuntivo e sul recupero crediti dalla diffida al pignoramento.

Domande frequenti

Per avere gli interessi di mora devo prima mandare una diffida?

No. Nelle transazioni commerciali gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza (art. 4 D.Lgs. 231/2002). La diffida resta utile per documentare la richiesta e interrompere la prescrizione.

Gli interessi di mora si calcolano anche sull’IVA?

Sì. L’importo su cui maturano comprende le imposte indicate nella fattura (art. 2 D.Lgs. 231/2002). Contano anche i giorni di ritardo effettivi, fino al pagamento.

I 40 euro spettano anche per un ritardo di pochi giorni?

Sì. L’importo forfettario è dovuto per il solo fatto del ritardo, qualunque ne sia la durata. Gli eventuali costi di recupero maggiori vanno invece dimostrati.

Ogni credito ha una storia diversa, legata a documenti, clausole e solidità del debitore. Se la vostra impresa ha fatture scadute verso clienti privati o enti pubblici, potete chiedere allo Studio una valutazione del caso concreto. I recapiti delle sedi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.

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