Dopo un incidente causato da altri, il risarcimento dei danni all’auto comprende il costo della riparazione e le perdite collegate: il fermo tecnico, cioè i giorni in cui non si è potuta usare l’auto, il noleggio di un’auto sostitutiva, l’eventuale svalutazione commerciale, il soccorso stradale e il deposito. Se riparare costa più di quanto l’auto vale, di regola si ottiene il valore commerciale del veicolo.
Le voci diverse dalla riparazione, però, non sono automatiche: vanno chieste e dimostrate. Qui vediamo come si stima il danno, quando l’auto è considerata da rottamare, come si provano fermo tecnico e auto sostitutiva e quando spetta la svalutazione.
In breve
- Nella richiesta di risarcimento vanno indicati luogo, giorni e orari in cui l’auto è disponibile per la perizia, per almeno cinque giorni non festivi (art. 148, comma 1, Codice delle assicurazioni private).
- Se la riparazione è eccessivamente onerosa rispetto al valore dell’auto, il giudice può riconoscere il risarcimento per equivalente, cioè il valore commerciale (art. 2058 c.c.).
- Per la Cassazione il fermo tecnico non è un danno automatico: va dimostrato, anche con presunzioni, per esempio provando l’uso quotidiano del mezzo o la spesa per un’auto a noleggio.
- Il diritto al risarcimento si prescrive in due anni dall’incidente (art. 2947 c.c.).
Cosa comprende il risarcimento dei danni all’auto?
Il principio è che il danneggiato deve tornare nella situazione in cui si trovava prima dell’incidente. Le voci che si possono chiedere sono:
- Riparazione: ricambi, manodopera e verniciatura, secondo la perizia o il preventivo della carrozzeria.
- Fermo tecnico: il pregiudizio per non aver potuto usare l’auto durante la riparazione.
- Auto sostitutiva: il costo del noleggio di un veicolo simile per il tempo necessario.
- Svalutazione commerciale: la perdita di valore dell’auto riparata, soprattutto se recente.
- Spese accessorie: soccorso stradale, deposito, oggetti danneggiati a bordo, documentati.
Nei casi più comuni, scontro tra due veicoli assicurati e identificati, la richiesta si fa alla propria compagnia con il risarcimento diretto (art. 149 Codice delle assicurazioni); per la procedura generale vedi la guida su come ottenere il risarcimento. Se anche tu hai una parte di colpa, ogni voce si riduce della tua percentuale: ne parliamo nell’articolo sul concorso di colpa. Se invece l’auto si è danneggiata per una buca, la richiesta va all’ente proprietario della strada (vedi danni da buca stradale).
Come si stima la riparazione e quando l’auto è da rottamare?
La compagnia incarica un perito che esamina l’auto e stima il costo della riparazione. Per questo la richiesta deve indicare quando il veicolo è disponibile per l’ispezione. Conviene non far riparare l’auto prima che la perizia sia fatta, o almeno documentare i danni con foto e preventivo dettagliato.
A volte il preventivo supera il valore di mercato dell’auto: si parla di riparazione antieconomica. In questi casi la compagnia offre il valore commerciale del veicolo prima dell’incidente, calcolato di solito sulle quotazioni delle riviste di settore, al netto del valore del relitto. Si possono chiedere anche le spese necessarie per la demolizione e per l’acquisto di un veicolo equivalente, come il passaggio di proprietà.
La regola sta nell’art. 2058 c.c.: il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, cioè la riparazione, ma il giudice può disporre il risarcimento per equivalente se la riparazione risulta eccessivamente onerosa. Il confronto non è sempre aritmetico: per un’auto vecchia ma in ottime condizioni, il valore di listino può non rispecchiare quanto costerebbe davvero sostituirla.
Il fermo tecnico va dimostrato?
Sì. Il fermo tecnico è il danno legato all’impossibilità di usare l’auto durante la riparazione: le spese per spostarsi in altro modo, i costi fissi che si continuano a pagare (assicurazione, bollo), il deprezzamento del mezzo inutilizzato.
Su questo punto la giurisprudenza è stata a lungo divisa. Oggi l’orientamento prevalente della Cassazione, pur con alcune pronunce di segno diverso, è che il fermo tecnico non è un danno automatico: non basta dire di non aver avuto l’auto, bisogna dimostrare un pregiudizio. La prova può essere data anche con presunzioni, per esempio documentando che l’auto serviva ogni giorno per andare al lavoro o accompagnare i figli a scuola, o che si è dovuto pagare un mezzo alternativo.
Conta anche la durata: si risarciscono i giorni tecnicamente necessari alla riparazione, indicati di solito dal perito, non i mesi in cui l’auto è rimasta ferma in attesa di decidere.
Quando l’assicurazione paga l’auto sostitutiva?
Il costo del noleggio di un’auto sostitutiva si recupera se era necessario e congruo. In pratica:
- Scegliere un veicolo di categoria simile: un’auto di lusso a noleggio per sostituire un’utilitaria non sarà rimborsata per intero.
- Limitare il noleggio ai giorni della riparazione, documentati dalla carrozzeria.
- Conservare contratto e fatture del noleggio, con le date di consegna e riconsegna.
- Indicare la spesa nella richiesta di risarcimento o in un’integrazione successiva.
Chi noleggia un’auto sostitutiva sta di fatto provando il proprio fermo tecnico: le due voci non si sommano per gli stessi giorni.
Quando spetta la svalutazione commerciale?
La svalutazione commerciale è la perdita di valore che l’auto subisce anche se riparata a regola d’arte, perché sul mercato un veicolo incidentato vale meno. Viene riconosciuta soprattutto per le auto nuove o di pochi anni e per i danni a parti strutturali, come telaio e longheroni.
Non è riconosciuta in automatico: serve una valutazione tecnica che spieghi perché, dopo la riparazione, l’auto vale meno. Per un’auto con molti anni e chilometri, di solito la differenza è minima.
Domande frequenti
Devo far riparare l’auto da una carrozzeria convenzionata con la compagnia?
Di regola no: si può scegliere la propria carrozzeria. Alcune polizze, però, prevedono uno sconto sul premio in cambio dell’impegno a riparare presso carrozzerie convenzionate: conviene leggere le condizioni del contratto.
Posso farmi risarcire senza riparare l’auto?
Sì, il danno si può liquidare in base alla stima della riparazione. Sul riconoscimento dell’IVA in assenza di fattura la giurisprudenza non è uniforme; se sei titolare di partita IVA e puoi detrarla, di regola non ti spetta.
Cosa faccio se la perizia è più bassa del preventivo?
Chiedi alla compagnia la copia della perizia e confrontala voce per voce con il preventivo; puoi farti assistere da un perito di fiducia. Per i passi successivi vedi l’articolo sull’offerta dell’assicurazione troppo bassa; prima della causa è obbligatoria la negoziazione assistita (art. 3 D.L. 132/2014), e per i danni da circolazione fino a 25.000 euro decide il giudice di pace.
Ogni voce di danno va documentata fin dall’inizio: preventivi, fatture e foto fanno spesso la differenza. Se vuoi un parere sulla richiesta o sull’offerta ricevuta, le modalità di contatto dello studio sono nella pagina Sedi e contatti.



