Quando un incidente stradale è causato da entrambi i conducenti, il risarcimento si divide in proporzione alle rispettive colpe: chi ha il 30% di responsabilità riceve il 70% del proprio danno e risponde, tramite la sua assicurazione, del 30% di quello dell’altro. Se non si riesce a capire chi abbia sbagliato, la legge presume che i conducenti abbiano concorso in misura uguale, cioè al 50% ciascuno (art. 2054, comma 2, c.c.).
È una situazione frequente, agli incroci come nei cambi di corsia. Qui vediamo come si stabiliscono le percentuali, come si calcola il risarcimento, cosa succede alla classe di merito e come contestare una ripartizione che non convince.
In breve
- Nello scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a causare il danno (art. 2054, comma 2, c.c.).
- Se il danneggiato ha contribuito con la propria colpa, il risarcimento si riduce secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze (art. 1227, comma 1, c.c.).
- Con la responsabilità paritaria la quota viene annotata nell’attestato di rischio e il malus scatta solo se, in cinque anni, le quote arrivano almeno al 51% (regole IVASS sulla classe di merito, Regolamenti n. 9/2015 e n. 58/2026).
- Il passeggero è risarcito dall’assicurazione del veicolo su cui viaggiava, qualunque sia la ripartizione delle colpe tra i conducenti, salvo il caso fortuito (art. 141 Codice delle assicurazioni private).
Cos’è il concorso di colpa e quando si presume il 50%?
Il concorso di colpa si ha quando il danno è prodotto dal comportamento scorretto di più persone. Nella circolazione la regola di partenza è l’art. 2054 c.c.: il conducente risponde dei danni causati dal veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarli.
Per lo scontro tra veicoli il comma 2 aggiunge una presunzione: fino a prova contraria, ciascun conducente ha concorso in misura uguale. Il giudice la applica quando dalle prove non emerge come sono andate le cose. Se la dinamica è chiara, le percentuali si fissano in base alle violazioni accertate, e si può arrivare anche alla colpa esclusiva di uno solo.
Per superare la presunzione non basta dimostrare che l’altro ha sbagliato. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, chi vuole essere ritenuto del tutto esente da colpa deve provare anche di aver guidato in modo corretto e prudente: velocità adeguata, distanza di sicurezza, rispetto della segnaletica.
Come si stabiliscono le percentuali di colpa?
Non esiste una tabella che il giudice applica in automatico. Conta quante e quanto gravi sono le violazioni del Codice della strada commesse da ciascuno e quanto hanno pesato sull’incidente. Alcuni casi tipici:
- Precedenza: chi non la rispetta ha di regola la colpa principale, ma chi l’aveva può vedersi attribuire una quota se andava troppo veloce.
- Tamponamento: si presume la colpa di chi tampona, perché non ha tenuto la distanza di sicurezza; può esserci concorso se chi precede ha frenato senza motivo o era fermo senza segnalazione.
- Sorpasso e cambio di corsia: si valuta chi ha iniziato la manovra, se era consentita e se è stata segnalata.
- Uscita da un parcheggio o da un passo carrabile: chi si immette deve dare la precedenza, ma pesa anche la velocità di chi sopraggiunge.
Nei rapporti tra loro le compagnie usano criteri standard di attribuzione della responsabilità (il cosiddetto barème, allegato al regolamento sul risarcimento diretto, D.P.R. 254/2006), legati alle caselle barrate nel modulo di denuncia. Quei criteri non vincolano il giudice: se non corrispondono ai fatti, si possono contestare. Per questo è importante compilare con cura la constatazione amichevole.
Come si calcola il risarcimento con il concorso di colpa?
Ogni danneggiato ottiene il proprio danno ridotto della sua quota di colpa. Un esempio: due auto si scontrano a un incrocio, con responsabilità del 70% per il primo conducente e del 30% per il secondo. Se il secondo ha 4.000 euro di danni, ne riceve 2.800; se il primo ha 2.000 euro di danni, ne riceve 600.
La riduzione vale per tutte le voci di danno: riparazione dell’auto, spese mediche, danno biologico, perdita di reddito. Se il danno alla persona vale 10.000 euro e il danneggiato ha il 40% di colpa, il risarcimento è di 6.000 euro.
Il canale resta quello ordinario: nei casi di risarcimento diretto (art. 149 Codice delle assicurazioni) si chiede alla propria compagnia, che paga la percentuale spettante. Per la procedura e i termini dell’offerta vedi la guida su come ottenere il risarcimento dall’assicurazione.
Pedoni, ciclisti e passeggeri: quando c’è concorso?
Il pedone è tutelato in modo più forte: il conducente risponde se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l’investimento. Il risarcimento può però ridursi se il pedone ha attraversato con il rosso, lontano dalle strisce vicine o sbucando all’improvviso; ne parliamo nella guida sul pedone investito.
Per ciclisti e monopattini valgono le regole dei veicoli: contano anche le luci spente di notte o la marcia contromano, come spiegato nell’articolo sulla caduta del ciclista.
Il passeggero, invece, non subisce le percentuali dei conducenti: chiede i danni all’assicurazione del veicolo su cui viaggiava (art. 141 Codice delle assicurazioni; vedi il risarcimento del passeggero). Il risarcimento può però ridursi per una sua colpa, per esempio se non indossava la cintura di sicurezza: per la Cassazione può essere un concorso nella produzione delle lesioni.
Il concorso di colpa fa scattare il malus?
Dipende dalla quota. Con la responsabilità principale, cioè maggiore di quella dell’altro conducente, il sinistro pagato peggiora la classe di merito alla scadenza della polizza.
Con la responsabilità paritaria, per esempio 50 e 50, la percentuale viene annotata nell’attestato di rischio e il malus scatta solo quando la somma delle quote dei sinistri pagati negli ultimi cinque anni raggiunge almeno il 51%. Una responsabilità minoritaria, per esempio del 30%, non viene annotata e non comporta malus (Regolamento IVASS n. 9/2015, regole riprese dal Regolamento IVASS n. 58/2026).
Come si contesta la percentuale di colpa?
Se la compagnia attribuisce una quota di colpa che non corrisponde ai fatti, conviene muoversi con ordine:
- Chiedere la motivazione: l’offerta deve essere congrua e motivata (art. 148 Codice delle assicurazioni).
- Raccogliere le prove: foto, testimoni, verbale delle forze dell’ordine, video, dati della scatola nera se presente.
- Incassare la somma offerta in acconto: la compagnia deve pagarla anche se non la si accetta (art. 148, comma 7); vedi offerta dell’assicurazione troppo bassa.
- Avviare la negoziazione assistita, obbligatoria prima della causa per i danni da circolazione (art. 3 D.L. 132/2014), e poi, se serve, il giudizio.
Il diritto al risarcimento si prescrive in due anni dall’incidente, o nel termine più lungo previsto se il fatto è reato (art. 2947 c.c.).
Domande frequenti
Se l’altro conducente ha firmato il CAI ammettendo la colpa, ci può essere concorso?
Il modulo firmato da entrambi fa presumere che l’incidente sia avvenuto come descritto, ma la compagnia può dare la prova contraria (art. 143 Codice delle assicurazioni). Un concorso può emergere, per esempio, dalla velocità o da una manovra non indicata nel modulo.
Con il 50% di colpa ho diritto al risarcimento?
Sì, alla metà del danno subito. Allo stesso modo la tua assicurazione risarcisce la metà del danno dell’altro conducente.
Chi decide la percentuale di colpa?
All’inizio la propongono le compagnie, sulla base del modulo e delle prove. Se non c’è accordo decide il giudice, che non è vincolato alle loro valutazioni.
La ripartizione delle colpe si gioca spesso su dettagli della dinamica e sulle prove raccolte nei primi giorni. Se vuoi una valutazione del tuo caso, trovi le modalità di contatto dello studio nella pagina Sedi e contatti.



