La constatazione amichevole di incidente (modulo CAI, ancora chiamato CID) è il modulo con cui i conducenti di due veicoli descrivono insieme l’incidente e lo denunciano alla propria assicurazione: si compila un solo modulo per i due veicoli, sul posto, e lo si firma in due se si è d’accordo sulla dinamica. Con la doppia firma si presume che l’incidente sia avvenuto come descritto, salvo prova contraria della compagnia (art. 143 del Codice delle assicurazioni private), e l’offerta per i danni ai veicoli arriva in 30 giorni invece di 60.
Il modello è approvato dall’IVASS e oggi è disciplinato dal Regolamento IVASS n. 56/2025, che ha sostituito il regolamento ISVAP n. 13/2008 e prevede anche la compilazione digitale. Qui vediamo come si compila riquadro per riquadro, cosa cambia con la firma di entrambi, cosa fare se l’altro conducente non firma e cosa succede dopo.
In breve
- Il modulo CAI si usa per denunciare alla propria compagnia gli incidenti tra veicoli a motore soggetti all’obbligo di assicurazione (art. 143 Codice delle assicurazioni private).
- Il sinistro va denunciato alla propria compagnia entro tre giorni (art. 1913 c.c.); se l’avviso manca per colpa, l’indennizzo può essere ridotto in proporzione al pregiudizio (art. 1915 c.c.).
- Con la firma di entrambi i conducenti il termine per l’offerta sui danni ai veicoli scende da 60 a 30 giorni (art. 148, comma 1); con lesioni resta di 90 giorni.
- Se ci sono solo danni alle cose, i testimoni vanno indicati subito, nella denuncia o nella prima richiesta, altrimenti la loro testimonianza rischia di non essere ammessa (art. 135 Codice delle assicurazioni).
Quando si usa la constatazione amichevole?
Il modulo serve quando due veicoli a motore assicurati si scontrano. Se i veicoli sono tre, si usano due moduli, e così via. Il modulo può essere messo a disposizione da uno qualsiasi dei conducenti; per i veicoli con targa estera vanno bene anche i moduli delle compagnie straniere, purché conformi al modello europeo (art. 12 del Regolamento IVASS 56/2025).
Non serve, invece, quando l’incidente non coinvolge un altro veicolo identificato: per esempio se il danno è causato da una buca stradale, di cui risponde l’ente proprietario della strada, o da un pirata della strada, per cui interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Come si compila il modulo, riquadro per riquadro?
La parte frontale è comune ai due veicoli, indicati come A e B. I riquadri seguono questo ordine:
- Riquadri 1-5, dati generali: data e ora, luogo, presenza di feriti anche lievi, danni ad altri veicoli o cose, nomi e recapiti dei testimoni.
- Riquadri 6-8, contraente, veicolo e assicurazione: si copiano dal certificato di assicurazione o dalla carta verde (numero di polizza, compagnia, agenzia, targa).
- Riquadro 9, conducente: dati della patente di chi guidava, che può essere diverso dal proprietario.
- Riquadro 10, punto d’urto iniziale: va segnato con precisione con una freccia sulla sagoma del veicolo.
- Riquadro 11, danni visibili: descrizione sintetica dei danni a ciascun mezzo.
- Riquadro 12, circostanze: si mette una croce solo nelle caselle che descrivono l’accaduto, per esempio «tamponava» o «non rispettava il segnale di precedenza», e si scrive il numero totale delle caselle segnate, così che nessuno possa aggiungerne altre dopo.
- Riquadro 13, grafico: disegno della strada, della direzione dei veicoli e della loro posizione al momento dell’urto, con segnaletica e nomi delle vie.
- Riquadro 14, osservazioni: spazio per precisazioni di ciascun conducente.
- Riquadro 15, firme dei due conducenti.
Ogni conducente tiene una copia. Il retro e il foglio «altre informazioni» si completano dopo, ciascuno per conto proprio, per la propria compagnia. Prima di firmare conviene scattare foto ai veicoli, alla targa, ai documenti e al luogo.
Cosa cambia con la firma di entrambi i conducenti?
Con la doppia firma il modulo vale come constatazione amichevole: la compagnia deve considerare l’incidente avvenuto come descritto, salvo che provi il contrario (art. 143, comma 2), e ha 30 giorni invece di 60 per l’offerta sui danni ai veicoli e alle cose (art. 148, comma 1). Il modulo, allegato alla richiesta, vale anche per avviare la procedura di risarcimento.
La firma, però, non è una formalità. Le croci nel riquadro 12 di solito decidono chi ha torto: non firmare una ricostruzione che non condividi. Nella causa con la compagnia, inoltre, secondo le Sezioni Unite della Cassazione la dichiarazione del responsabile contenuta nel modulo è liberamente valutata dal giudice. Firmare una dinamica falsa per far pagare l’assicurazione è frode assicurativa, un reato (art. 642 c.p.).
Cosa fare se l’altro conducente non vuole firmare?
Compila comunque il modulo da solo. Le istruzioni IVASS chiedono di completare tutta la parte del proprio veicolo (A) e, per l’altro (B), almeno la targa e la compagnia di assicurazione, aggiungendo le altre informazioni disponibili. Poi invialo alla tua compagnia come denuncia.
- Fotografa la targa e la posizione dei veicoli prima che vengano spostati, se non crea pericolo.
- Annota i testimoni: per i soli danni alle cose vanno indicati già nella denuncia.
- Chiama le forze dell’ordine se ci sono feriti o se l’altro conducente contesta la dinamica.
Senza accordo, se non si riesce a provare chi ha sbagliato, la legge presume che i conducenti abbiano contribuito in pari misura (art. 2054, comma 2, c.c.): ne parliamo nell’articolo sul concorso di colpa nell’incidente stradale.
Si può compilare la constatazione amichevole con lo smartphone?
Sì. Il modulo può essere compilato su carta o in formato digitale, a scelta del conducente o del proprietario (art. 11 del Regolamento IVASS 56/2025). Le compagnie devono mettere a disposizione applicazioni, utilizzabili anche da smartphone e via web, per compilare il modulo e trasmetterlo; secondo l’IVASS dovevano attivarle entro aprile 2026.
Il modulo digitale va firmato con modalità sicure almeno quanto la firma elettronica avanzata, e la compagnia deve consegnarne una copia conforme. Conviene verificare in anticipo come funziona l’applicazione della propria compagnia, così da non scoprirlo a bordo strada.
Cosa succede dopo aver inviato il modulo?
Il conducente non responsabile chiede il risarcimento alla propria compagnia con l’indennizzo diretto (art. 149), se l’incidente riguarda due veicoli identificati e assicurati; negli altri casi alla compagnia del responsabile. Il veicolo va messo a disposizione per la perizia per almeno cinque giorni non festivi. Il percorso completo è nella guida al risarcimento dopo un incidente stradale.
Riparazione, fermo tecnico e auto sostitutiva sono trattati nell’articolo sui danni all’auto; se compare un dolore al collo nei giorni successivi, leggi quello sul colpo di frusta. Chi risulta responsabile, invece, subisce di regola un peggioramento della classe di merito della propria polizza.
Domande frequenti
Entro quanto tempo va inviata la constatazione amichevole?
Entro tre giorni dall’incidente (art. 1913 c.c.). Un invio tardivo non fa perdere automaticamente il diritto, ma l’indennizzo può essere ridotto se il ritardo ha danneggiato la compagnia: meglio inviarla comunque, il prima possibile.
Ho firmato il modulo ma mi sono accorto di un errore: cosa posso fare?
Dopo la doppia firma il modulo non si può modificare da soli: le aggiunte su una sola copia non valgono come constatazione comune. Si può però inviare alla compagnia una dichiarazione che spieghi l’errore, prima possibile; la valuterà insieme alle altre prove.
Il modulo CAI serve anche se ci sono feriti?
Sì, il modulo si compila comunque, indicando i feriti nel riquadro 3. Conviene però chiamare le forze dell’ordine; per le lesioni l’offerta della compagnia arriva entro 90 giorni dalla richiesta completa.
Se la dinamica è contestata o la compagnia non riconosce la tua versione, una valutazione tempestiva aiuta a non perdere prove. I recapiti dello studio, a Palermo e a Mussomeli, sono nella pagina Sedi e contatti.



