Chi subisce un danno da malasanità può chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale, cioè danno biologico temporaneo e permanente, sofferenza interiore e conseguenze sulla vita di relazione, e del danno patrimoniale, cioè spese mediche e di assistenza, perdita di reddito e di capacità di guadagno. Ogni voce va provata: le lesioni con la valutazione medico-legale, le spese con le ricevute, il reddito perduto con documenti fiscali e di lavoro.
A queste voci si aggiungono, in casi specifici, il danno da violazione del consenso informato, la perdita di chance e i danni propri dei familiari. Ecco come si classificano i danni, come si liquidano e quali prove servono per ciascuno.
In breve
- Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria che comprende tutte le conseguenze non economiche della lesione, da liquidare senza duplicazioni (Cass. civ., Sezioni Unite, n. 26972 del 2008).
- Il danno biologico si liquida con le tabelle degli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private (art. 7, c. 4, L. 24/2017), che considerano anche la sofferenza; la personalizzazione richiede circostanze specifiche e documentate.
- Il danno patrimoniale comprende le perdite subite e i guadagni mancati che sono conseguenza immediata e diretta dell’errore (art. 1223 c.c.).
- I familiari possono chiedere un danno proprio, anche quando il paziente sopravvive con lesioni gravi.
Quali danni non patrimoniali si possono chiedere?
Il danno non patrimoniale è il pregiudizio che non ha un valore di mercato: la salute, la serenità, le relazioni (art. 2059 c.c.). Le Sezioni Unite del 2008 lo hanno ricostruito come una categoria unitaria, al cui interno il giudice deve considerare tutte le conseguenze concrete della lesione, senza risarcirle due volte con nomi diversi. In pratica si distinguono:
- Danno biologico temporaneo: il periodo di malattia, totale o parziale, fino alla stabilizzazione.
- Danno biologico permanente: la menomazione che resta, espressa in punti percentuali.
- Sofferenza interiore, o danno morale: dolore, angoscia, turbamento; le tabelle di legge ne tengono conto con un aumento del valore del punto.
- Conseguenze dinamico-relazionali particolari: rinunce ad attività sportive, artistiche o sociali coltivate in modo significativo, che possono giustificare la personalizzazione.
Per una stima orientativa si può usare il calcolatore del danno biologico, partendo dai valori della relazione medico-legale; il sito offre anche un calcolatore del danno non patrimoniale.
Come si provano il danno biologico e la sofferenza?
Il danno biologico si prova con la valutazione medico-legale, che nella causa spetta al collegio dei consulenti del giudice. Per le lesioni lievi, fino a 9 punti, la legge richiede un accertamento clinico strumentale obiettivo o, per lesioni come le cicatrici, visivo (art. 139, c. 2). Se c’era una malattia preesistente si risarcisce solo il peggioramento, con il metodo spiegato nell’articolo sul danno iatrogeno e differenziale.
La sofferenza interiore e le conseguenze sulla vita quotidiana si provano anche con testimonianze e presunzioni: familiari, colleghi e amici possono riferire come è cambiata la vita della persona. Per la personalizzazione, fino al 30% per le lesioni da 10 punti in su e fino al 20% per quelle lievi (artt. 138 e 139), non basta il disagio comune a chiunque abbia la stessa menomazione: servono circostanze specifiche, allegate e dimostrate.
Quali danni patrimoniali si possono chiedere?
Il danno patrimoniale comprende la perdita subita, detta danno emergente, e il mancato guadagno, detto lucro cessante. Le voci più frequenti:
- Spese mediche sostenute: visite, farmaci, interventi correttivi, fisioterapia, ausili; si provano con fatture e ricevute.
- Spese future: cure e assistenza che saranno necessarie, indicate dal medico legale e documentate con preventivi.
- Assistenza di terzi: una persona retribuita o un familiare che ha dovuto ridurre o lasciare il lavoro per accudire il paziente.
- Perdita di reddito: i giorni di lavoro perduti, provati con buste paga, dichiarazioni dei redditi e certificati.
- Riduzione della capacità di guadagno: quando la menomazione impedisce o limita il lavoro svolto, o quello che il paziente avrebbe svolto, da provare anche con presunzioni legate a età, studi e professione.
Per i lavoratori autonomi la prova del reddito passa di regola dalle dichiarazioni fiscali degli anni precedenti; per chi non lavorava ancora, come uno studente, il giudice ragiona sulle prospettive concrete, con una valutazione prudente.
Ci sono danni particolari della responsabilità sanitaria?
Sì, e hanno regole proprie, trattate in articoli dedicati. La mancanza di un consenso informato valido può dar luogo a un danno autonomo da lesione del diritto all’autodeterminazione, anche se l’intervento è riuscito: lo spiega l’articolo sul consenso informato. Quando l’errore ha tolto solo una possibilità seria e concreta di guarire o di vivere più a lungo, si risarcisce la perdita di chance.
I familiari del paziente hanno un danno proprio. In caso di morte si tratta del danno da perdita del rapporto parentale, illustrato nell’articolo sulla morte del paziente per malasanità. Secondo l’orientamento della Cassazione, anche quando il paziente sopravvive con lesioni gravi i familiari stretti possono chiedere il risarcimento per lo sconvolgimento della vita familiare, se lo provano.
Quali documenti raccogliere fin da subito?
- Documentazione sanitaria completa: cartella clinica, esami, visite successive.
- Ricevute e fatture di ogni spesa, anche piccola, conservate in ordine cronologico.
- Documenti di lavoro e fiscali: buste paga, dichiarazioni dei redditi, certificati di malattia.
- Prove della vita prima dell’errore: iscrizioni a corsi e associazioni, attività svolte, fotografie, testimoni.
Una richiesta completa e documentata rende più semplice anche valutare un’eventuale proposta di accordo, come spiegato nell’articolo sull’offerta di risarcimento per malasanità.
Domande frequenti
Il danno morale si chiede separatamente dal danno biologico?
Va allegato e provato, ma nelle tabelle di legge è già considerato con un aumento del valore del punto; può giustificare un aumento ulteriore solo se la sofferenza è particolarmente intensa e dimostrata. L’importante è evitare duplicazioni.
Si possono chiedere le spese del medico legale e dell’avvocato?
Sì, se necessarie: nella causa il giudice può porle a carico di chi perde, e in una transazione vanno negoziate espressamente.
Le cure future si possono chiedere prima di sostenerle?
Sì, se sono probabili e stimabili. Servono una valutazione medico-legale che ne indichi la necessità e preventivi o tariffe che ne indichino il costo.
Individuare tutte le voci di danno, e documentarle bene, è parte essenziale di una richiesta di risarcimento. Per un esame del tuo caso puoi rivolgerti allo studio, che riceve a Palermo e a Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.



