Il danno iatrogeno è il danno alla salute causato da una cura: un intervento, una terapia, un esame o un’omissione del personale sanitario. Quando il paziente aveva già una malattia o una menomazione, si risarcisce il danno differenziale, cioè il peggioramento attribuibile all’errore, che secondo la Cassazione si calcola come differenza tra il valore in denaro dell’invalidità complessiva e quello dell’invalidità che il paziente avrebbe avuto comunque.
Il metodo non è un dettaglio tecnico: sottrarre i punti di invalidità o sottrarre gli importi porta a risultati molto diversi. Vediamo come si stima il danno iatrogeno, quali tabelle si usano, come funziona il calcolo differenziale e quali documenti servono.
In breve
- Il danno da responsabilità sanitaria si liquida con le tabelle degli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private (art. 7, c. 4, L. 24/2017).
- Fino a 9 punti di invalidità si applica la tabella delle lesioni lievi (art. 139); da 10 a 100 punti, per i fatti avvenuti dal 5 marzo 2025, la tabella unica nazionale del D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12.
- Con una menomazione preesistente «concorrente» si convertono in denaro l’invalidità complessiva e quella preesistente e si sottraggono gli importi, non le percentuali (Cass. civ., sez. III, n. 28986 del 2019).
- Una menomazione «coesistente», che riguarda funzioni diverse, di regola non incide sul calcolo.
Cos’è il danno iatrogeno?
«Iatrogeno» significa provocato dal medico o dalla cura. In senso medico-legale si parla di danno iatrogeno quando la prestazione sanitaria, invece di migliorare o lasciare invariata la salute del paziente, la peggiora: un nervo leso durante un intervento, un’infezione per mancata profilassi, un ritardo che rende necessario un intervento più invasivo.
Non ogni effetto negativo della cura è risarcibile: occorre che derivi da una condotta scorretta e che sia collegato all’errore secondo il criterio del «più probabile che non», spiegato nell’articolo sul nesso causale nella malasanità. Il medico legale deve poi separare il danno causato dall’errore da quello che la malattia, o lo stesso trattamento eseguito correttamente, avrebbero comunque prodotto.
Come si calcola il danno iatrogeno?
La legge Gelli-Bianco rinvia alle tabelle del Codice delle assicurazioni private, nate per gli incidenti stradali (art. 7, c. 4). Il medico legale esprime il danno permanente in punti percentuali di invalidità e il danno temporaneo in giorni, distinguendo l’inabilità totale da quella parziale. Il valore in denaro dipende dai punti e dall’età del paziente:
- Lesioni lievi, da 1 a 9 punti: tabella dell’art. 139, con valori aggiornati ogni anno; i postumi permanenti vanno accertati con esami clinici strumentali obiettivi o, per lesioni come le cicatrici, visivamente.
- Lesioni gravi, da 10 a 100 punti: per i fatti avvenuti dal 5 marzo 2025 si applica la tabella unica nazionale, che richiama espressamente anche i danni da attività sanitaria; per i fatti precedenti i giudici utilizzano di regola le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
- Personalizzazione: il giudice può aumentare l’importo fino al 30% per le lesioni gravi (art. 138, c. 3) e fino al 20% per quelle lievi (art. 139, c. 3), se la menomazione incide in modo rilevante su aspetti specifici della vita, documentati.
Per una stima orientativa, partendo dai punti indicati nella relazione medico-legale, si può usare il calcolatore del danno biologico. Le altre voci, come le spese e la perdita di reddito, si aggiungono a parte e sono illustrate nell’articolo su quali danni si possono chiedere.
Cos’è il danno differenziale e come si calcola?
Il danno differenziale entra in gioco quando il paziente non era sano: aveva già una malattia o una menomazione, oppure il trattamento corretto avrebbe comunque lasciato dei postumi. Le tabelle crescono in modo più che proporzionale, perché ogni punto in più vale più del precedente: per questo il modo di sottrarre è decisivo.
Con le sentenze del novembre 2019, in particolare la n. 28986, la Cassazione ha indicato un metodo in quattro passaggi:
- Stimare l’invalidità complessiva: la percentuale di danno che il paziente presenta oggi, comprensiva della preesistenza.
- Stimare l’invalidità di partenza: quella che il paziente avrebbe avuto comunque, senza l’errore.
- Convertire entrambe in denaro con la tabella applicabile.
- Sottrarre gli importi: il risarcimento è la differenza tra i due valori monetari, non il valore dei soli punti di differenza.
Il giudice può poi correggere il risultato con una valutazione equitativa, se il calcolo non rispecchia la situazione concreta. In pratica, sottrarre gli importi dà di regola un risultato più alto che sottrarre le percentuali, proprio per la progressività delle tabelle.
Menomazioni coesistenti e concorrenti: che differenza c’è?
La Cassazione distingue due tipi di preesistenza. Le menomazioni coesistenti riguardano organi o funzioni diversi da quelli colpiti dall’errore, come un deficit uditivo in chi subisce poi una lesione al ginocchio: di regola non incidono sul calcolo, perché il danno nuovo si sarebbe prodotto allo stesso modo.
Le menomazioni concorrenti riguardano invece la stessa funzione, e il danno nuovo è più grave proprio perché si somma a quello vecchio: per esempio chi aveva già perso la vista da un occhio e subisce un errore sull’altro. In questi casi si applica il calcolo differenziale. La distinzione richiede una valutazione medico-legale accurata, frequente per esempio negli errori in ortopedia, dove spesso c’è un trauma o un’artrosi di partenza.
Quali documenti servono per provare il danno differenziale?
- Documentazione precedente all’errore: visite, esami, certificati di invalidità che fotografano lo stato di salute di partenza.
- Cartella clinica delle cure contestate e documentazione successiva sull’evoluzione.
- Relazione medico-legale che indichi entrambe le percentuali e motivi la distinzione tra danno da malattia e danno da errore.
Se l’errore non ha aggravato la malattia ma ha solo ridotto la possibilità di guarire, non si calcola un danno differenziale ma si valuta la perdita di chance. Il percorso generale della richiesta è descritto nella guida su come chiedere il risarcimento per malasanità.
Domande frequenti
Se ero già malato ho diritto al risarcimento?
Sì, per il peggioramento causato dall’errore. La malattia preesistente non esclude la responsabilità, ma riduce la parte di danno risarcibile secondo il calcolo differenziale.
Quale tabella si applica a un errore medico del 2024?
Per le invalidità da 10 punti in su la tabella unica nazionale si applica ai fatti successivi al 5 marzo 2025; per i fatti precedenti si utilizzano di regola le tabelle di Milano. Per le lesioni fino a 9 punti si applica la tabella dell’art. 139.
Chi stabilisce i punti di invalidità?
Una prima stima la fa il medico legale di parte; nella causa la valutazione spetta al collegio dei consulenti nominato dal giudice, che il giudice può condividere o non condividere, motivando.
Il calcolo del danno differenziale dipende da una ricostruzione precisa dello stato di salute prima e dopo le cure. Se vuoi un parere sul tuo caso, lo studio riceve a Palermo e a Mussomeli: trovi i recapiti nella pagina sedi e contatti.



