La perdita di chance, nella responsabilità sanitaria, è il danno che subisce il paziente quando un errore medico gli toglie una possibilità seria, apprezzabile e concreta di guarire, di stare meglio o di vivere più a lungo, anche se non si può dire che, senza l’errore, quel risultato sarebbe stato raggiunto. Si risarcisce quando la possibilità perduta non era trascurabile e, di regola, il giudice la liquida in via equitativa.
È una figura pensata per i casi più incerti, in cui la malattia avrebbe potuto avere un esito sfavorevole anche con cure corrette. Vediamo come si distingue dal danno «pieno», cosa ha stabilito la Cassazione, cosa va provato e come si calcola.
In breve
- La chance perduta è una possibilità incerta di un risultato migliore (guarigione, sopravvivenza più lunga, minori conseguenze), distrutta dall’errore medico.
- È diversa dal danno da nesso causale pieno: se è «più probabile che non» che le cure corrette avrebbero evitato il danno, si risarcisce il danno intero, non la chance.
- Secondo la Cassazione (sentenze della terza sezione civile dell’11 novembre 2019), la chance è risarcibile solo se seria, apprezzabile e consistente; non lo è una speranza vaga o statisticamente irrilevante.
- La liquidazione è equitativa (art. 1226 c.c.), in base all’entità della possibilità perduta e al risultato sperato.
Cos’è la perdita di chance in ambito sanitario?
Immaginiamo un tumore diagnosticato con alcuni mesi di ritardo. La consulenza medico-legale conclude che, con una diagnosi tempestiva, il paziente avrebbe avuto una certa possibilità di guarire, ma non una probabilità superiore al 50 per cento. In questo caso non si può affermare che il ritardo abbia causato la morte o l’aggravamento, ma il paziente ha perso qualcosa di reale: la possibilità di giocarsela.
È questo il bene che il diritto tutela con la perdita di chance. Le chance tipiche in materia sanitaria sono due: la chance di guarigione, cioè di un decorso migliore della malattia, e la chance di sopravvivenza, cioè di vivere più a lungo. La situazione tipica è quella dell’errore diagnostico o della diagnosi tardiva, ma la chance può venire in rilievo anche per terapie o interventi non eseguiti in tempo.
Che differenza c’è con il danno da nesso causale pieno?
La distinzione è decisiva e deriva dal modo in cui si accerta il nesso causale nel processo civile. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, il collegamento tra errore e danno è provato se è «più probabile che non» che, senza l’errore, il danno non si sarebbe verificato.
- Se questa prova riesce, il paziente ottiene il risarcimento dell’intero danno: la lesione subita o, in caso di morte, la perdita della vita e i danni dei familiari. Non si parla di chance.
- Se invece resta un’incertezza sul risultato, perché anche con cure corrette l’esito sarebbe stato forse lo stesso, si può chiedere il risarcimento della possibilità perduta, purché sia dimostrato che l’errore l’ha distrutta.
La Cassazione ha precisato che la chance non è una «prova ridotta» del danno pieno: è un danno diverso, che ha per oggetto l’incertezza stessa. Per questo è prudente formulare la domanda in modo specifico fin dall’inizio, anche in via subordinata rispetto a quella per il danno intero.
Cosa ha stabilito la Cassazione dal 2018 in poi?
Il punto di partenza è una sentenza della terza sezione civile del 2018 (Cass. n. 5641 del 9 marzo 2018), che ha definito la chance di sopravvivenza come la possibilità, seria e concreta anche se incerta, di vivere più a lungo, distinguendola dalla morte anticipata di cui l’errore sia la causa accertata.
Il quadro è stato poi sistemato con le dieci sentenze della terza sezione civile depositate l’11 novembre 2019, le cosiddette sentenze di San Martino. Una di esse (Cass. n. 28993 del 2019) è dedicata alla perdita di chance e ne fissa i requisiti:
- la possibilità perduta deve essere seria, apprezzabile e consistente: una speranza evanescente o statisticamente irrilevante non basta;
- resta necessario il nesso causale, secondo il criterio del «più probabile che non», tra l’errore e la perdita della possibilità;
- il danno si liquida in via equitativa, tenendo conto della consistenza della chance e del risultato sperato.
Negli anni successivi la Cassazione ha confermato questa impostazione e ha chiarito altri aspetti. Per esempio, ha ammesso che il danno da morte anticipata e la perdita della chance di vivere più a lungo possano, in casi particolari, coesistere quando la seconda riguarda un periodo ulteriore che non si può quantificare (Cass. civ., sez. III, n. 26851 del 2023).
Come si prova e come si liquida la perdita di chance?
La prova passa quasi sempre per la consulenza medico-legale, che deve rispondere a domande precise:
- quale era la condotta corretta secondo le linee guida e la buona pratica clinica, e in cosa si è discostata quella tenuta;
- quali possibilità di guarigione o di sopravvivenza avrebbe avuto il paziente con cure tempestive, alla luce della letteratura scientifica e delle sue condizioni concrete;
- quanto si sono ridotte quelle possibilità per effetto dell’errore.
In giudizio, al Tribunale di Palermo come altrove, la consulenza è affidata a un medico legale e a uno o più specialisti della disciplina (art. 15 della legge 24/2017). Le statistiche sono utili ma non decisive: il giudice valuta la chance del singolo paziente, non quella media. Per la liquidazione non esiste una tabella: il giudice procede in via equitativa (art. 1226 c.c.), considerando la serietà della possibilità, la gravità del risultato mancato e le circostanze del caso. Per questo la chance vale di regola meno del danno pieno corrispondente.
La chance di sopravvivenza perduta dal paziente deceduto si trasmette agli eredi. I familiari possono poi far valere il proprio danno, secondo le regole illustrate nell’articolo sulla morte del paziente per malasanità. Chi è chiamato a rispondere e quali sono i passaggi della procedura è spiegato nella guida su come chiedere il risarcimento per malasanità.
Domande frequenti
Se le probabilità di guarire erano basse, spetta comunque qualcosa?
Può spettare, se la possibilità perduta era comunque seria e concreta e non soltanto teorica. Una percentuale modesta non esclude il risarcimento, ma ne riduce l’importo. Decisiva è la valutazione medico-legale del caso concreto.
La perdita di chance si calcola con le tabelle del danno biologico?
No. Le tabelle servono per il danno alla salute accertato. La chance si liquida in via equitativa: il giudice può partire dai valori del danno pieno, ma deve spiegare come arriva alla somma, tenendo conto della consistenza della possibilità perduta.
Quanto dura una causa per perdita di chance?
I tempi sono quelli di ogni giudizio di responsabilità sanitaria, compreso il tentativo obbligatorio di conciliazione. Tempi e costi sono illustrati nell’articolo su quanto costa e quanto dura una causa per malasanità.
Capire se un caso va impostato come danno pieno o come perdita di chance richiede un esame attento della documentazione e una consulenza medico-legale accurata. Se ritieni che un errore medico abbia tolto a te o a un tuo familiare una possibilità concreta di cura, puoi chiedere una valutazione allo studio, che riceve a Palermo e a Mussomeli: i riferimenti sono nella pagina sedi e contatti.



