Consenso informato mancante: il danno anche se l’intervento è riuscito

Senza un’informazione adeguata il paziente può essere risarcito anche se l’intervento è corretto: i due danni riconosciuti dalla Cassazione e cosa bisogna provare.

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Consenso informato mancante: il danno anche se l’intervento è riuscito

Il consenso informato è l’assenso che il paziente dà a un esame o a una cura dopo essere stato informato in modo completo e comprensibile su diagnosi, benefici, rischi e alternative. Se manca o è inadeguato, la struttura sanitaria può dover risarcire il danno anche quando l’intervento è stato eseguito correttamente: la legge tutela il diritto del paziente di decidere su di sé, non solo la sua salute.

Non basta però dire «nessuno mi ha spiegato nulla». Secondo l’orientamento della Cassazione, chi chiede il risarcimento deve indicare quale pregiudizio concreto ha subito e, per il danno alla salute, dimostrare che, se fosse stato informato, avrebbe rifiutato l’intervento. Di seguito trovi cosa prevede la legge 219/2017, quali danni si possono chiedere, cosa bisogna provare e quando il consenso non serve.

In breve

  • La legge 219/2017 (art. 1) vieta di iniziare o proseguire un trattamento sanitario senza il consenso libero e informato del paziente, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
  • Il consenso si documenta per iscritto o con videoregistrazione e va inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (art. 1, comma 4, L. 219/2017).
  • Il danno da lesione dell’autodeterminazione è distinto dal danno alla salute: si risarcisce se il paziente prova conseguenze negative di apprezzabile gravità.
  • Per il danno alla salute il paziente deve provare che, correttamente informato, avrebbe rifiutato la cura (Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28985).

Cosa prevede la legge sul consenso informato?

La legge 22 dicembre 2017, n. 219 stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata. Il paziente ha diritto di conoscere diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti e delle cure proposte, le possibili alternative e le conseguenze di un eventuale rifiuto (art. 1, comma 3).

Il paziente può anche rifiutare di essere informato o indicare un familiare o una persona di fiducia che riceva le informazioni al suo posto. Può rifiutare qualsiasi trattamento, anche necessario alla sopravvivenza, e revocare in ogni momento il consenso già dato (art. 1, comma 5).

La legge precisa che il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura (art. 1, comma 8). Il consenso, quindi, non è una firma: è un dialogo che deve precedere la scelta e che, per le cure lunghe, si rinnova quando cambiano rischi e prospettive.

Quali danni si possono chiedere se manca il consenso?

Con la sentenza n. 28985 del 2019 la Cassazione ha distinto due danni diversi, che possono sommarsi o presentarsi da soli:

  • Danno alla salute. Se dall’intervento deriva una complicanza, anche nota e non dovuta a errori, il paziente non informato può ottenerne il risarcimento se dimostra che, conoscendo quel rischio, non si sarebbe sottoposto alla cura.
  • Danno all’autodeterminazione. È il pregiudizio che nasce dall’essere stati privati della scelta: per esempio il turbamento di chi si trova davanti a una conseguenza inattesa senza esservi preparato, o la perdita della possibilità di scegliere un’alternativa o un altro centro.

Il secondo danno esiste anche quando la salute non peggiora, ma non è automatico. Secondo l’orientamento della Cassazione la sola omissione dell’informazione non basta: servono conseguenze concrete e di apprezzabile gravità, che il paziente deve allegare e provare, anche con presunzioni. Se l’intervento è riuscito e non ha lasciato alcun esito negativo, ottenere un risarcimento è quindi difficile.

Il caso più frequente è un altro: l’operazione è eseguita correttamente, ma si verifica una complicanza di cui il paziente non era stato avvertito. Se c’è stato anche un errore tecnico, il risarcimento del danno alla salute si chiede per quell’errore, secondo le regole generali della guida al risarcimento per malasanità.

Cosa deve provare il paziente?

La struttura sanitaria risponde verso il paziente a titolo contrattuale (art. 7 della legge 24/2017). Spetta a lei, e al medico, dimostrare di aver fornito un’informazione adeguata. Il paziente deve invece allegare che l’informazione è mancata o è stata insufficiente e provare il danno e il suo collegamento con l’omissione.

Per il danno alla salute la prova decisiva è quella del rifiuto ipotetico: cosa avrebbe deciso il paziente se avesse saputo. Il giudice la ricava da elementi concreti, come:

  • la natura dell’intervento: chi si sottopone a una cura non necessaria o estetica rinuncia più facilmente di chi affronta un’operazione salvavita;
  • l’esistenza di alternative meno rischiose, anche in altre strutture;
  • l’entità del rischio non comunicato e le condizioni personali e lavorative del paziente;
  • quanto il paziente aveva chiesto o dichiarato prima dell’intervento.

Nelle cause davanti al Tribunale di Palermo, come altrove, questi aspetti vengono esaminati di regola con la consulenza tecnica d’ufficio, che ricostruisce l’informazione data dalla cartella e dai moduli firmati. Prima di agire serve comunque una valutazione medico-legale del caso.

Basta aver firmato un modulo?

No. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, la firma su un modulo generico o prestampato non prova che il paziente sia stato davvero informato. L’informazione deve riguardare quel trattamento e quel paziente, essere comprensibile per chi non è medico e arrivare con un anticipo sufficiente a riflettere, non pochi minuti prima di entrare in sala operatoria.

Al contrario, un modulo dettagliato, che descrive i rischi specifici e reca annotazioni del colloquio, è una prova forte a favore della struttura. Per questo il primo passo è ottenere la cartella clinica completa, che deve contenere anche i moduli di consenso.

Nella chirurgia estetica l’informazione deve essere particolarmente accurata, anche sul risultato realisticamente raggiungibile: ne parliamo nella guida sull’errore chirurgico e la chirurgia estetica.

Quando il consenso non serve o lo dà un altro?

Nelle situazioni di emergenza o urgenza il medico e l’équipe assicurano le cure necessarie, rispettando la volontà del paziente se le sue condizioni cliniche e le circostanze consentono di conoscerla (art. 1, comma 7, L. 219/2017). Restano salvi anche i trattamenti sanitari obbligatori previsti dalla legge.

Per chi non può decidere da solo vale l’art. 3 della legge 219/2017:

  • Minori: il consenso è espresso dai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà del minore in base all’età e alla maturità.
  • Interdetti: decide il tutore, sentito l’interessato ove possibile; l’inabilitato dà il consenso personalmente.
  • Persone con amministratore di sostegno: se la nomina prevede l’assistenza o la rappresentanza in ambito sanitario, il consenso coinvolge l’amministratore di sostegno, tenendo conto della volontà del beneficiario.

Se il rappresentante rifiuta una cura che il medico ritiene appropriata e necessaria, la decisione passa al giudice tutelare (art. 3, comma 5).

Domande frequenti

Ho firmato il modulo ma nessuno mi ha spiegato i rischi: posso chiedere il risarcimento?

Sì, la firma non chiude la questione se il modulo era generico o se il colloquio non c’è stato. Bisogna però dimostrare un danno concreto: una complicanza che, informato, avresti evitato rifiutando la cura, oppure un pregiudizio serio legato alla mancata possibilità di scegliere.

Il medico può operarmi senza consenso se sono incosciente?

Sì, se c’è un’urgenza: la legge 219/2017 consente le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente quando è conoscibile, per esempio da disposizioni anticipate di trattamento. Fuori dall’urgenza, per chi non è in grado di decidere il consenso spetta al rappresentante legale.

Entro quanto tempo posso agire?

Valgono i termini ordinari della responsabilità sanitaria: dieci anni contro la struttura e cinque contro il medico dipendente, con decorrenza dalla percezione del danno. I dettagli sono nella guida sulla prescrizione del risarcimento per malasanità.

Ogni situazione va valutata sui documenti e con un parere medico-legale. Se ritieni di non essere stato informato correttamente prima di una cura, lo studio può esaminare il tuo caso nelle sedi di Palermo e Mussomeli: trovi recapiti e orari nella pagina sedi e contatti.

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Ogni caso ha le sue particolarità

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