Dei danni subiti in una clinica privata risponde la clinica, sia quando la prestazione è pagata dal paziente sia quando avviene in convenzione con il Servizio sanitario nazionale: la legge Gelli-Bianco la tratta come un ospedale pubblico (art. 7, commi 1 e 2, legge 24/2017). Accanto alla clinica può rispondere il medico, in modo diverso a seconda del rapporto che aveva con il paziente.
Questa guida spiega le differenze tra clinica privata, accreditata e convenzionata, chi risponde quando il medico è stato scelto dal paziente, che ruolo ha l’azienda sanitaria e come si procede in concreto.
In breve
- La casa di cura risponde a titolo contrattuale anche per i medici che non sono suoi dipendenti e che il paziente ha scelto (art. 7, c. 1, legge 24/2017).
- La stessa regola vale per le prestazioni erogate in convenzione con il Servizio sanitario nazionale e in libera professione intramuraria (art. 7, c. 2).
- Il medico che ha concluso un contratto direttamente con il paziente risponde anche lui a titolo contrattuale (art. 7, c. 3).
- La clinica deve essere assicurata o adottare misure analoghe e pubblicare sul proprio sito i dati della copertura (art. 10, commi 1 e 4).
Che differenza c’è tra clinica privata, accreditata e convenzionata?
Ogni struttura privata deve essere autorizzata dalla Regione a esercitare l’attività sanitaria. Se vuole lavorare per conto del Servizio sanitario deve anche ottenere l’accreditamento istituzionale (art. 8-quater, D.Lgs. 502/1992) e stipulare accordi contrattuali con la Regione o con le aziende sanitarie (art. 8-quinquies). Nel linguaggio comune la struttura accreditata viene chiamata «convenzionata».
Per il paziente cambia soprattutto chi paga: nella clinica accreditata la prestazione è a carico del Servizio sanitario, salvo il ticket; nella clinica privata la paga il paziente, direttamente o tramite una polizza sanitaria. Per la responsabilità, invece, la differenza conta poco: in entrambi i casi la clinica risponde come qualsiasi struttura sanitaria per l’operato del personale di cui si avvale.
Chi risponde se il medico è stato scelto dal paziente?
Molti pazienti scelgono il chirurgo e poi si ricoverano nella casa di cura in cui opera. In questo caso le responsabilità sono due e si sommano:
- la clinica risponde a titolo contrattuale per il ricovero e per l’operato del medico, anche se non è suo dipendente e anche se è stato scelto dal paziente (art. 7, c. 1);
- il medico che ha concluso un accordo diretto con il paziente, per esempio ricevendo da lui l’onorario, risponde anch’egli a titolo contrattuale (art. 7, c. 3).
La clinica risponde inoltre in proprio delle carenze organizzative: sale operatorie e attrezzature, personale infermieristico, assistenza dopo l’intervento, trasferimento in un ospedale attrezzato quando sorge una complicanza che la casa di cura non è in grado di gestire. Le responsabilità dei singoli professionisti in sala operatoria sono spiegate nella guida sulla responsabilità dell’équipe chirurgica.
Il medico che lavora nella clinica senza alcun accordo con il paziente risponde invece a titolo extracontrattuale (art. 2043 c.c.), come il medico dipendente di un ospedale.
L’azienda sanitaria risponde dei danni nella clinica convenzionata?
Di regola la richiesta si rivolge alla clinica, che ha preso in carico il paziente e ha eseguito la prestazione, e alla sua assicurazione. Il coinvolgimento dell’azienda sanitaria provinciale che ha stipulato l’accordo è una questione discussa, che dipende dal caso concreto e dai rapporti tra gli enti: va valutato sui documenti, senza darlo per scontato.
In Sicilia, dove molte prestazioni sono erogate da case di cura accreditate con le ASP, conviene individuare con precisione chi ha eseguito la prestazione e a che titolo. I criteri per scegliere i destinatari della richiesta sono spiegati nella guida su contro chi si fa causa in Sicilia.
Come si chiede il risarcimento a una clinica privata?
Il percorso è lo stesso previsto per gli ospedali pubblici:
- chiedere la cartella clinica, che la clinica deve consegnare nei tempi previsti dalla legge (art. 4, legge 24/2017), come spiegato nella guida sulla cartella clinica;
- far valutare il caso a un medico legale, per capire se c’è stato un errore e se è collegato al danno;
- individuare l’assicurazione della clinica e del medico: la struttura deve pubblicarne i dati sul proprio sito, e contro l’assicuratore è possibile l’azione diretta;
- avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione, con consulenza tecnica preventiva o mediazione, come spiegato nell’articolo su ATP o mediazione nella malasanità;
- se non c’è accordo, promuovere la causa contro la clinica e, se opportuno, contro il medico.
Rispetto all’ospedale pubblico c’è un rischio in più: una struttura privata può trovarsi in difficoltà economiche o chiudere. Per questo la verifica della copertura assicurativa è importante fin dall’inizio. Il Fondo di garanzia previsto dalla legge per alcuni di questi casi non è ancora operativo.
Domande frequenti
L’intervento l’ha pagato il paziente: cambia qualcosa?
Non cambia chi risponde: la clinica risponde comunque. Il pagamento diretto al medico può però dimostrare un contratto anche con lui, che risponde allora a titolo contrattuale.
E se la clinica nel frattempo ha chiuso o è fallita?
Il credito si fa valere nella procedura che riguarda la clinica e, soprattutto, verso la sua assicurazione, se esiste. Resta possibile agire contro il medico responsabile e il suo assicuratore.
L’intervento in intramoenia in ospedale segue le stesse regole?
Sì. Per le prestazioni in libera professione intramuraria risponde la struttura pubblica, anche se il paziente ha scelto e pagato il medico (art. 7, c. 2, legge 24/2017).
Prima di inviare richieste conviene ricostruire con i documenti chi ha eseguito la prestazione e con quale copertura. Per un esame del caso lo studio riceve a Palermo e a Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.



