Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria: è attivo?

Cosa prevede l’art. 14 della legge 24/2017, in quali casi il Fondo dovrebbe pagare, perché oggi non è operativo e chi risponde nel frattempo se la copertura non basta.

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Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria: è attivo?

Il Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria, previsto dall’art. 14 della legge 24/2017, non è ancora operativo: al 19 ottobre 2026 non risulta adottato il regolamento che deve stabilire i contributi delle assicurazioni, le modalità di intervento e il funzionamento del Fondo, e quindi non è possibile presentargli domande di risarcimento. Fino ad allora, a risarcire il paziente restano la struttura, il professionista e le loro assicurazioni.

Il Fondo, quando sarà attivo, servirà a coprire alcuni casi in cui l’assicurazione non basta o non c’è più. Vediamo cosa prevede la legge, quali sono i suoi limiti e cosa fare nel frattempo.

In breve

  • Il Fondo è istituito presso il Ministero della Salute, è alimentato da un contributo annuale delle imprese che assicurano la responsabilità sanitaria ed è gestito dalla Consap tramite una convenzione (art. 14, c. 1, legge 24/2017).
  • Dovrà intervenire in tre casi: danno superiore al massimale, assicuratore insolvente o in liquidazione coatta, copertura venuta meno per recesso dell’assicuratore o per sua cancellazione (art. 14, c. 7).
  • Il regolamento attuativo doveva essere adottato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge (art. 14, c. 2), ma al 19 ottobre 2026 non risulta emanato.
  • Anche quando sarà operativo, il Fondo pagherà nei limiti delle risorse disponibili e solo per i sinistri denunciati per la prima volta dopo l’entrata in vigore della legge, il 1° aprile 2017 (art. 14, commi 3 e 9).

Cos’è il Fondo di garanzia e a cosa serve?

La legge Gelli-Bianco obbliga strutture sanitarie e professionisti ad avere un’assicurazione o, per le strutture, misure analoghe come l’autoassicurazione (art. 10). Le polizze, però, hanno un massimale, cioè una somma massima oltre la quale l’assicuratore non paga, e possono venire meno se la compagnia fallisce o recede dal contratto.

Il Fondo di garanzia è stato pensato per questi casi: una rete di sicurezza che protegga il paziente quando chi deve pagare non è in grado di farlo con la propria copertura. Le sue risorse vengono dalle assicurazioni stesse, che versano un contributo annuale, e la gestione è affidata alla Consap, la società pubblica che amministra già altri fondi di garanzia. La legge gli assegna anche un secondo compito: agevolare l’accesso alla copertura assicurativa dei professionisti sanitari che lavorano in regime libero-professionale (art. 14, c. 7-bis).

In quali casi dovrebbe intervenire?

L’art. 14, c. 7, prevede che il Fondo risarcisca i danni quando:

  1. il danno supera il massimale previsto dalla polizza della struttura o del professionista;
  2. l’assicuratore è insolvente o in liquidazione coatta amministrativa, al momento del sinistro o anche dopo;
  3. la copertura è venuta meno per recesso unilaterale dell’assicuratore o perché l’impresa ha cessato di esistere o è stata cancellata dall’albo.

Restano fuori, almeno secondo il testo della legge, i casi in cui la struttura o il professionista non si sono mai assicurati: lì il paziente deve rivolgersi direttamente a loro. E il Fondo concorre al risarcimento solo nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie (c. 3): non è una garanzia illimitata.

Il Fondo è operativo oggi?

No. La legge affida a un regolamento del Ministro della Salute, adottato con altri ministeri e sentite la Conferenza Stato-Regioni e le associazioni delle imprese assicuratrici, il compito di fissare il contributo, i principi della convenzione con la Consap, le modalità di intervento e di funzionamento del Fondo e il regresso verso i responsabili (art. 14, c. 2).

Uno schema di regolamento era stato trasmesso alle Regioni nel 2018. Negli anni successivi il Governo ha riferito in Parlamento di criticità tecniche sollevate in Conferenza Stato-Regioni, e la stessa Consap ha sollecitato il Ministero sullo stato del provvedimento. Alla data di questo articolo, 19 ottobre 2026, nessun regolamento risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale: le domande al Fondo non hanno ancora una procedura e un destinatario operativo.

Non va confuso con il decreto 15 dicembre 2023, n. 232, che dal 16 marzo 2024 fissa i requisiti minimi delle polizze e ha reso esercitabile l’azione diretta contro l’assicuratore: è un provvedimento diverso, spiegato nella guida sull’assicurazione della struttura e l’azione diretta.

Chi paga oggi se l’assicurazione non basta?

In attesa del Fondo valgono le regole ordinarie, che in molti casi proteggono comunque il paziente:

  • Danno oltre il massimale: l’assicuratore paga fino alla somma assicurata, ma la struttura o il professionista restano obbligati per la parte che eccede.
  • Struttura pubblica: le aziende sanitarie sono enti pubblici e non possono fallire; anche quando sono in autoassicurazione, il risarcimento resta a loro carico.
  • Assicuratore in liquidazione: il credito si fa valere nella procedura, ma la struttura o il medico restano responsabili verso il paziente.
  • Clinica privata in difficoltà: è il caso più delicato, perché la struttura può non avere risorse; si valutano allora l’assicurazione e la responsabilità personale dei medici, come spiegato nella guida su clinica privata o convenzionata.

Il Fondo di garanzia sanitario è diverso da altri strumenti con cui a volte viene confuso. L’indennizzo per i danni da trasfusioni e vaccini obbligatori è regolato dalla legge 210/1992, come spiegato nella guida sui danni da trasfusioni e vaccini; il Fondo di garanzia per le vittime della strada, anch’esso gestito dalla Consap, è invece operativo da tempo e riguarda gli incidenti con pirati della strada o veicoli non assicurati.

Cosa conviene fare per tutelarsi?

  1. Individuare subito l’assicurazione della struttura e del medico, i massimali e l’eventuale autoassicurazione, verificando i dati che la struttura deve pubblicare sul proprio sito.
  2. Rivolgere la richiesta a tutti i soggetti responsabili, struttura, professionista e assicuratori, quando la copertura appare insufficiente; i criteri sono nella guida su contro chi si fa causa in Sicilia.
  3. Valutare con attenzione le proposte transattive, soprattutto se legate al massimale, come spiegato nell’articolo sull’offerta di risarcimento per malasanità.
  4. Seguire l’evoluzione normativa: quando il regolamento sarà adottato, fisserà procedure e termini per le domande al Fondo.

Domande frequenti

Si può già presentare domanda al Fondo di garanzia?

No. Senza il regolamento attuativo il Fondo non ha regole di intervento né una procedura per le domande. Oggi il risarcimento si chiede alla struttura, al professionista e alle loro assicurazioni.

Il Fondo pagherà anche per errori avvenuti anni fa?

La legge lo limita ai sinistri denunciati per la prima volta dopo il 1° aprile 2017. Le regole di dettaglio, comprese quelle sui casi pendenti, dipenderanno dal regolamento.

È la stessa cosa dell’indennizzo per i vaccini?

No. L’indennizzo della legge 210/1992 spetta per i danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati anche senza colpa di nessuno; il Fondo di garanzia riguarda invece i risarcimenti per responsabilità sanitaria.

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