Responsabilità dell’infermiere: quando risponde dei danni al paziente

Quali compiti ha l’infermiere, quando risponde degli errori di terapia e di assistenza, perché il paziente si rivolge di solito alla struttura e quando c’è la rivalsa.

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Responsabilità dell’infermiere: quando risponde dei danni al paziente

L’infermiere risponde dei danni al paziente quando sbaglia nelle attività che rientrano nella sua competenza, come la somministrazione dei farmaci, la sorveglianza o l’assistenza, ma il risarcimento si chiede di regola alla struttura sanitaria, che risponde anche per lui. Dalla legge 42/1999, che ha abolito il vecchio «mansionario», l’infermiere è un professionista con un’autonomia e responsabilità proprie, non un semplice esecutore degli ordini del medico.

Questa guida spiega quali sono i compiti dell’infermiere, quando l’errore è suo e quando del medico o dell’organizzazione, chi paga il risarcimento e cosa accade sul piano penale e disciplinare.

In breve

  • Il profilo dell’infermiere è definito dal D.M. 739/1994: è responsabile dell’assistenza generale infermieristica, dalla pianificazione alla valutazione degli interventi.
  • La struttura pubblica o privata risponde verso il paziente anche per gli errori degli infermieri (art. 7, c. 1, legge 24/2017, con gli artt. 1218 e 1228 c.c.).
  • L’infermiere dipendente risponde personalmente solo a titolo extracontrattuale (art. 2043 c.c.), con una prova più impegnativa per il paziente.
  • La struttura o l’assicurazione che ha pagato può rivalersi sull’infermiere solo per dolo o colpa grave (art. 9, legge 24/2017).

Cosa deve fare l’infermiere e di cosa è responsabile?

Il D.M. 14 settembre 1994, n. 739, descrive l’infermiere come il professionista responsabile dell’assistenza generale infermieristica: individua i bisogni di assistenza della persona, pianifica e attua gli interventi, ne valuta i risultati e garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche. Le leggi 42/1999 e 251/2000 hanno poi riconosciuto l’autonomia della professione, il cui campo è delimitato dal profilo, dalla formazione e dal codice deontologico della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI). Regole analoghe valgono per l’ostetrica, che ha un proprio profilo e un proprio ambito di autonomia: sono spiegate nella guida sulla responsabilità dell’ostetrica.

In pratica l’infermiere ha verso il paziente una posizione di garanzia: deve proteggerne la salute per tutto il tempo in cui lo ha in carico. Gli errori contestati più spesso riguardano:

  • la terapia: farmaco, dose, via o orario sbagliati, scambio di paziente, allergie note non controllate;
  • la sorveglianza: parametri vitali non rilevati o non comunicati al medico, peggioramenti notati in ritardo;
  • l’assistenza di base: mancata mobilizzazione, prevenzione insufficiente di cadute e lesioni da pressione;
  • le procedure: cateteri, accessi venosi e medicazioni eseguiti senza rispettare le regole di asepsi;
  • la documentazione: diario infermieristico incompleto o non aggiornato.

Al pronto soccorso è l’infermiere a svolgere il triage, cioè ad assegnare la priorità di accesso alla visita: le regole sono spiegate nella guida su triage e attese al pronto soccorso. Le conseguenze degli sbagli nella somministrazione sono trattate nell’articolo sugli errori nella terapia farmacologica, quelle dell’assistenza carente nella guida sulle piaghe da decubito.

L’infermiere risponde anche se esegue un ordine del medico?

Dipende. L’infermiere deve applicare le prescrizioni, ma non in modo meccanico. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione penale, se la prescrizione contiene un errore evidente, per esempio un dosaggio palesemente eccessivo o un farmaco incompatibile con un’allergia annotata in cartella, l’infermiere deve segnalarlo al medico e chiedere chiarimenti prima di procedere. Se esegue senza alcun controllo, può essere chiamato a rispondere insieme al medico.

Non risponde, invece, delle scelte diagnostiche e terapeutiche riservate al medico che non è in grado di valutare con le proprie competenze. Nel lavoro di gruppo vale il principio di affidamento: ciascun professionista può contare sul corretto operato degli altri, salvo che l’errore altrui sia riconoscibile. Il tema è approfondito nella guida sulla responsabilità dell’équipe chirurgica.

Lo stesso vale per misure delicate come la contenzione, che non può diventare una prassi per sopperire alla sorveglianza: i limiti sono spiegati nell’articolo sulla contenzione del paziente. Spesso, poi, il danno dipende anche dall’organizzazione: turni scoperti, troppi pazienti per ogni infermiere, protocolli assenti. Queste carenze sono imputabili prima di tutto alla struttura, che deve garantire un’assistenza sicura.

Chi paga il risarcimento: l’infermiere o la struttura?

Il paziente danneggiato può rivolgersi alla struttura, pubblica o privata, che risponde a titolo contrattuale dell’operato degli infermieri di cui si avvale (art. 7, c. 1, legge 24/2017). È la strada più lineare: il paziente prova il ricovero, il danno e il collegamento con l’assistenza ricevuta, mentre tocca alla struttura dimostrare di aver operato correttamente.

L’infermiere dipendente risponde invece a titolo extracontrattuale (art. 7, c. 3): il paziente dovrebbe provare anche la sua colpa, e il termine di prescrizione è di cinque anni anziché dieci. Diverso è il caso dell’infermiere libero professionista incaricato direttamente dalla famiglia, per esempio per l’assistenza a domicilio: qui c’è un contratto, la responsabilità è contrattuale e il professionista deve essere assicurato (art. 10, c. 2).

Se la struttura o la sua assicurazione risarciscono il paziente, possono rivalersi sull’infermiere solo in caso di dolo o colpa grave (art. 9). Nelle strutture pubbliche l’azione spetta al pubblico ministero presso la Corte dei conti e, per colpa grave, la condanna non può superare il triplo della retribuzione lorda annua più alta tra l’anno del fatto e quelli immediatamente vicini. Per questo l’infermiere dipendente deve avere una polizza per la colpa grave (art. 10, c. 3).

I passaggi per presentare la richiesta, dalla valutazione medico-legale al tentativo obbligatorio di conciliazione, sono descritti nella guida su come chiedere il risarcimento per malasanità.

Quando l’infermiere risponde penalmente o davanti all’Ordine?

Se dall’errore derivano lesioni o la morte del paziente, l’infermiere può rispondere dei reati di lesioni personali colpose o di omicidio colposo. Anche a lui si applica l’art. 590-sexies c.p.: se l’evento è dovuto a imperizia e sono state rispettate le linee guida o le buone pratiche adeguate al caso concreto, la punibilità è esclusa.

Sul piano deontologico, l’Ordine delle professioni infermieristiche della provincia può avviare un procedimento disciplinare. È un percorso autonomo: non serve a ottenere il risarcimento e non lo condiziona.

Domande frequenti

Si può fare causa direttamente all’infermiere che ha sbagliato?

Sì, ma di rado conviene come unica scelta: verso l’infermiere dipendente la responsabilità è extracontrattuale e la prova più impegnativa. La richiesta si rivolge in genere alla struttura, che risponde anche per lui.

Se in reparto mancava personale, la colpa è dell’infermiere?

Non necessariamente. La carenza di personale è un problema organizzativo che ricade sulla struttura. Non esclude però la responsabilità dell’infermiere per errori che sarebbero stati evitabili anche in quelle condizioni.

Il diario infermieristico fa parte della cartella clinica?

Sì. La documentazione infermieristica fa parte della documentazione sanitaria del ricovero e se ne può chiedere copia insieme alla cartella clinica. Spesso è la fonte più precisa su orari, terapie somministrate e parametri.

Prima di qualsiasi iniziativa serve una valutazione medico-legale che stabilisca se il danno dipende davvero dall’assistenza ricevuta. Per un esame della documentazione lo studio riceve a Palermo e a Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.

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