Responsabilità dell’ostetrica durante gravidanza e parto

Cosa può fare l’ostetrica da sola, quando deve chiamare il ginecologo, quali errori vengono contestati e chi risponde verso la madre e il neonato.

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Responsabilità dell’ostetrica durante gravidanza e parto

L’ostetrica risponde dei danni alla madre o al neonato quando sbaglia nelle attività che la legge le affida in autonomia, cioè l’assistenza alla gravidanza, al parto e al puerperio fisiologici, oppure quando non riconosce in tempo una situazione a rischio e non chiama il medico. Verso la famiglia, però, risponde di regola anche la struttura in cui l’ostetrica lavora.

Vediamo quali sono i compiti dell’ostetrica, dove finisce la sua autonomia e comincia quella del ginecologo, chi paga in caso di errore e quali documenti servono per capire cosa è successo.

In breve

  • Il profilo dell’ostetrica è fissato dal D.M. 740/1994: conduce e porta a termine con propria responsabilità i parti eutocici, cioè fisiologici, e assiste la donna in gravidanza e nel puerperio.
  • Quando riconosce segni di patologia deve attivare il medico: il ritardo nella chiamata è uno degli errori più contestati.
  • L’ospedale o la clinica rispondono verso madre e neonato anche per l’operato dell’ostetrica (art. 7, c. 1, legge 24/2017).
  • L’ostetrica libera professionista, per esempio nel parto a domicilio, risponde direttamente per contratto e deve essere assicurata (art. 10, c. 2, legge 24/2017).

Cosa può fare l’ostetrica da sola e quando deve chiamare il medico?

Il D.M. 14 settembre 1994, n. 740, definisce l’ostetrica come la professionista che assiste e consiglia la donna durante la gravidanza, il parto e il puerperio, conduce e porta a termine i parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato. Partecipa inoltre alla preparazione alla nascita, all’educazione sanitaria e ai programmi di prevenzione.

La sua autonomia riguarda la fisiologia. Lo stesso decreto le chiede di saper individuare le situazioni potenzialmente patologiche che richiedono l’intervento medico e di praticare, quando occorre, le misure di emergenza. In sala parto questo significa, per esempio:

  • monitorare il benessere del feto, anche con la cardiotocografia (il tracciato del battito fetale e delle contrazioni), e riconoscerne le anomalie;
  • valutare la progressione del travaglio e accorgersi di un travaglio distocico, cioè che non procede in modo regolare;
  • attivare subito il ginecologo davanti a segni di sofferenza fetale, emorragia, ipertensione o altre complicanze;
  • assistere il neonato nei primi minuti e chiamare il pediatra o il neonatologo se servono manovre di rianimazione.

Le conseguenze dei danni da parto per la madre e per il bambino, e il loro risarcimento, sono trattate nella guida sui danni da parto; qui l’attenzione è sul ruolo dell’ostetrica.

Quali errori vengono contestati più spesso all’ostetrica?

Nelle cause di responsabilità ostetrica il punto centrale è quasi sempre il tempo. Un tracciato cardiotocografico alterato non segnalato, un travaglio prolungato senza rivalutazione, una manovra eseguita senza il medico quando la situazione non era più fisiologica possono incidere sulla salute del neonato, per esempio con danni da carenza di ossigeno.

Secondo l’orientamento della Cassazione penale, quando il parto esce dalla fisiologia l’ostetrica che continua a gestirlo da sola, senza informare il medico, assume una responsabilità propria; il ginecologo chiamato risponde a sua volta delle decisioni che gli spettano. Ciascuno risponde del proprio segmento di attività, nei limiti del principio di affidamento spiegati nella guida sulla responsabilità dell’équipe. In sala parto possono essere presenti anche medici in formazione: chi risponde dei loro errori è spiegato nell’articolo sul medico specializzando.

Altri profili riguardano il puerperio, con emorragie dopo il parto non riconosciute o dimissioni senza indicazioni adeguate, e l’informazione: anche l’ostetrica deve spiegare alla donna le scelte che la riguardano, nel rispetto delle regole sul consenso informato. Gli errori nella diagnosi prenatale riguardano invece di regola il medico che esegue e referta gli esami: se ne parla nella guida sulla diagnosi prenatale sbagliata.

Chi risponde: l’ostetrica, il medico o l’ospedale?

Verso la madre la struttura, pubblica o privata, risponde a titolo contrattuale dell’operato di tutto il personale di cui si avvale, ostetriche comprese (art. 7, c. 1, legge 24/2017, con gli artt. 1218 e 1228 c.c.). Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, il contratto con la struttura protegge anche il nascituro: per questo il bambino danneggiato può chiedere il risarcimento in proprio.

L’ostetrica dipendente risponde personalmente solo a titolo extracontrattuale (art. 7, c. 3), e la struttura o l’assicurazione possono rivalersi su di lei solo per dolo o colpa grave (art. 9). È diverso se la donna ha scelto un’ostetrica libera professionista per seguire la gravidanza o per il parto a domicilio: c’è un contratto diretto, la responsabilità è contrattuale e la professionista deve avere una propria assicurazione.

Sul piano penale valgono anche per l’ostetrica le regole dell’art. 590-sexies c.p. sulla colpa degli esercenti le professioni sanitarie; sul piano disciplinare è competente l’Ordine della professione di ostetrica della provincia.

Quali documenti servono per capire cosa è successo?

  1. La cartella clinica del ricovero della madre e quella del neonato.
  2. Il partogramma, il grafico che registra l’andamento del travaglio.
  3. I tracciati cardiotocografici completi, con gli orari.
  4. La documentazione ostetrica e infermieristica, con le annotazioni sulle chiamate al medico.
  5. Gli esami e le visite della gravidanza, anche quelli eseguiti fuori dall’ospedale.

I tracciati sono decisivi: senza di essi il medico legale non può ricostruire quando la situazione è diventata patologica. Prima di agire serve una valutazione medico-legale, spesso affiancata da un ginecologo e da un neonatologo, che dica se il danno è collegato all’assistenza ricevuta o a cause che nessuno poteva evitare.

Domande frequenti

Il parto è stato seguito solo dall’ostetrica: è normale?

Sì, se il travaglio e il parto sono fisiologici: la legge consente all’ostetrica di condurli in autonomia. Il problema nasce quando compaiono segni di patologia e il medico non viene chiamato o arriva in ritardo.

Il figlio può chiedere il risarcimento anche dopo molti anni?

Il suo diritto si prescrive secondo le regole generali, che decorrono da quando il danno è percepibile e riconducibile all’assistenza ricevuta. Conviene comunque non attendere: con il passare degli anni ricostruire i fatti diventa più difficile.

L’ostetrica deve essere assicurata?

Sì. Se è dipendente deve avere una polizza per la colpa grave, che la tutela dalla rivalsa; se lavora come libera professionista deve essere assicurata per i danni alle pazienti (art. 10, legge 24/2017).

Ogni parto ha una storia clinica propria, che va letta sui documenti prima di trarre conclusioni. Per un esame della documentazione lo studio riceve a Palermo e a Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.

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