Danni da parto alla madre e al neonato: quando spetta il risarcimento

Quando un errore nell’assistenza al travaglio o al parto dà diritto al risarcimento, quali danni spettano al neonato, alla madre e ai genitori e quali documenti servono.

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Danni da parto alla madre e al neonato: quando spetta il risarcimento

Il risarcimento per i danni da parto spetta quando la lesione della madre o del neonato deriva da un errore nell’assistenza alla gravidanza, al travaglio o al parto, per esempio un taglio cesareo eseguito in ritardo nonostante i segnali di sofferenza fetale, e non da una complicanza che nessuna condotta corretta avrebbe potuto evitare. Ne risponde la struttura sanitaria, pubblica o privata, secondo la legge Gelli-Bianco (legge 8 marzo 2017, n. 24).

Nella grande maggioranza dei casi il parto si svolge senza problemi. Qui vediamo quali errori contano, quali danni si risarciscono, cosa succede alla prescrizione se il danneggiato è un minore e quali documenti chiedere subito.

In breve

  • Degli errori di medici e ostetriche risponde la struttura a titolo contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c., richiamati dall’art. 7 della legge 24/2017); il medico dipendente risponde di regola a titolo extracontrattuale (art. 2043 c.c.).
  • Chi agisce deve provare il danno e il collegamento con l’assistenza ricevuta secondo il criterio del «più probabile che non»; la struttura deve provare di aver agito correttamente.
  • Il neonato ha diritto al risarcimento del proprio danno; i genitori a quello che subiscono come familiari di una persona gravemente lesa.
  • Il tracciato cardiotocografico (CTG) e la cartella del parto sono le prove principali: vanno chiesti il prima possibile.

Quali errori durante il parto danno diritto al risarcimento?

La responsabilità nasce quando l’équipe non si comporta come richiedono le linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali (art. 5 della legge 24/2017). Le contestazioni più frequenti riguardano:

  • Sofferenza fetale non riconosciuta: il bambino riceve poco ossigeno e il tracciato cardiotocografico, cioè la registrazione continua del battito fetale e delle contrazioni, mostra segnali d’allarme che non vengono letti o seguiti.
  • Ritardo nel cesareo: la decisione di far nascere il bambino con un intervento arriva troppo tardi, o passa troppo tempo tra la decisione e l’intervento.
  • Distocia di spalla: dopo l’uscita della testa, la spalla del bambino resta bloccata dietro l’osso del bacino materno; conta se il rischio era prevedibile e se le manovre sono state eseguite correttamente.
  • Paralisi ostetrica: la lesione dei nervi del plesso brachiale, che comandano il braccio, spesso legata a trazioni eccessive durante l’espulsione.
  • Uso scorretto di ventosa o forcipe, oppure fattori di rischio della gravidanza (diabete, peso fetale elevato, presentazione podalica) non valutati per tempo.

Non ogni esito negativo è un errore. Una distocia di spalla o una paralisi ostetrica possono verificarsi anche con un’assistenza impeccabile. Per questo serve una valutazione medico-legale, condotta insieme a un ginecologo e, per i danni del bambino, a un neonatologo o a un neurologo pediatrico.

Quali danni della madre si risarciscono?

Anche la madre può subire lesioni evitabili: un’emorragia dopo il parto trattata in ritardo, lacerazioni gravi non riconosciute o mal suturate, lesioni della vescica o dell’intestino durante il cesareo, infezioni, fino all’asportazione dell’utero quando una diagnosi tempestiva l’avrebbe evitata.

Il danno alla salute si liquida con le tabelle degli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private, richiamate dall’art. 7, comma 4, della legge 24/2017; per le lesioni più gravi, con invalidità dal 10% in su, si usa la Tabella unica nazionale (D.P.R. 12/2025, in vigore dal 5 marzo 2025). Nella liquidazione rientra anche la sofferenza interiore; si aggiungono le spese mediche e il reddito perduto.

Conta anche l’informazione: la scelta tra parto naturale e cesareo, quando entrambe le strade sono praticabili, va spiegata alla donna con rischi e alternative. Se manca, può esserci un danno autonomo da consenso informato mancante.

Cosa spetta al neonato e ai genitori?

Il bambino ha diritto al risarcimento del proprio danno, che nei casi più gravi, come l’encefalopatia da mancanza di ossigeno o la paralisi cerebrale infantile, è un danno permanente molto elevato. Vi rientrano il danno biologico, le spese di cura, riabilitazione e assistenza per tutta la vita e la perdita della futura capacità di guadagno.

I genitori hanno diritto a un risarcimento proprio. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 9556 del 2002), decidendo proprio il caso di un bambino rimasto gravemente invalido dopo il parto, hanno riconosciuto ai familiari stretti di una persona gravemente lesa il danno morale, accertato in concreto in base al legame affettivo con la vittima. Si aggiungono le spese sostenute e i cambiamenti di vita, come il lavoro lasciato per assistere il figlio. Se il bambino o la madre muoiono, valgono le regole spiegate nell’articolo sulla morte del paziente per malasanità.

E se una malformazione non è stata diagnosticata in gravidanza?

È un tema diverso e delicato, la cosiddetta «nascita indesiderata». Secondo le Sezioni Unite (sentenza n. 25767 del 2015), la diagnosi prenatale mancata che ha impedito alla madre di scegliere l’interruzione della gravidanza, nei limiti dell’art. 6 della legge 194/1978, può fondare un risarcimento per i genitori. La madre deve però dimostrare, anche per presunzioni, che informata avrebbe interrotto la gravidanza. Il bambino, invece, non ha diritto al risarcimento per il fatto di essere nato: la Corte ha escluso un «diritto a non nascere se non sano».

Entro quando agire se il danneggiato è un bambino?

Per il figlio minorenne agiscono i genitori, come suoi rappresentanti legali. Un eventuale accordo con la struttura o l’assicurazione richiede di regola l’autorizzazione del giudice tutelare, che verifica che la transazione sia nell’interesse del bambino (art. 320 c.c.).

La minore età, da sola, non ferma la prescrizione: è sospesa solo se il minore non ha un rappresentante legale (art. 2942 c.c.). Valgono quindi i termini ordinari, 10 anni verso la struttura e 5 verso il medico dipendente, che decorrono da quando il danno è percepibile come conseguenza delle cure. Nei danni neonatali può accadere anni dopo, quando emergono ritardi dello sviluppo: il quadro completo è nell’articolo su entro quanto tempo chiedere il risarcimento.

Quali documenti servono e come si procede?

  1. Chiedi la cartella clinica della madre e quella del neonato: la struttura deve consegnarle entro 7 giorni dalla richiesta (art. 4 della legge 24/2017). Come fare è spiegato nella guida alla cartella clinica.
  2. Chiedi i tracciati CTG completi, anche in formato elettronico, il partogramma (il grafico dell’andamento del travaglio), il punteggio di Apgar e gli esami del sangue del cordone ombelicale; conserva i referti successivi e le spese.
  3. Fai esaminare il caso da un medico legale con gli specialisti necessari.
  4. Segui la procedura della legge Gelli-Bianco: richiesta scritta, tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 8) e, se non c’è accordo, causa civile.

Le lacune della cartella, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, non possono danneggiare il paziente. A Palermo, come negli altri tribunali siciliani, il giudice affida la consulenza tecnica a un medico legale e ad almeno uno specialista della materia (art. 15 della legge 24/2017), di regola un ginecologo e un neonatologo. I passaggi generali sono descritti nella guida su come chiedere il risarcimento per malasanità.

Domande frequenti

La paralisi ostetrica del braccio è sempre colpa del medico?

No. Può verificarsi anche con un’assistenza corretta. Conta se la distocia era prevedibile e se le manovre sono state eseguite secondo le buone pratiche.

Mio figlio ha già alcuni anni: posso ancora chiedere il risarcimento?

Spesso sì, perché il termine decorre da quando il danno e il suo legame con il parto sono diventati riconoscibili. Conviene però verificare subito le date con un avvocato, perché ogni caso ha la sua storia.

Anche il padre ha diritto al risarcimento?

Sì. Entrambi i genitori possono chiedere il risarcimento del danno che subiscono per la grave lesione del figlio, oltre alle spese sostenute. L’entità dipende dalla gravità delle conseguenze e dal cambiamento della vita familiare.

I danni da parto richiedono un esame attento della documentazione e il parere di specialisti. Se ritieni che tu o tuo figlio abbiate subito un danno durante il parto, puoi contattare lo studio a Palermo o a Mussomeli per una prima valutazione del caso.

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