Una diagnosi prenatale sbagliata dà diritto al risarcimento quando il medico o la struttura non hanno individuato, o non hanno comunicato, una grave anomalia del feto che si poteva riconoscere, e la madre dimostra che, se informata, avrebbe potuto e voluto interrompere la gravidanza nei limiti della legge 194/1978. Il risarcimento spetta ai genitori, non al figlio.
«Nascita indesiderata» è l’espressione tecnica con cui i giuristi indicano questi casi: non riguarda il valore della vita del bambino, ma il diritto della donna a ricevere informazioni corrette e a compiere una scelta consapevole. Vediamo quali errori contano, cosa va provato, quali danni si risarciscono e come muoversi.
In breve
- Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 25767 del 2015) hanno riconosciuto il risarcimento ai genitori per la diagnosi prenatale mancata, escludendo un diritto del figlio a «non nascere se non sano».
- La madre deve dimostrare, anche con presunzioni, che avrebbe interrotto la gravidanza e che ne ricorrevano le condizioni di legge.
- Dopo i primi 90 giorni l’interruzione è ammessa solo per grave pericolo per la vita della donna o per anomalie del nascituro che causano un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica (art. 6 legge 194/1978).
- Degli errori commessi in ospedale o in clinica risponde la struttura a titolo contrattuale (art. 7 legge 24/2017); il ginecologo o l’ecografista privati scelti direttamente rispondono anch’essi a titolo contrattuale.
Quali errori nella diagnosi prenatale possono dare diritto al risarcimento?
Non ogni anomalia non vista è un errore: alcuni esami hanno limiti noti e certe condizioni non sono riconoscibili prima della nascita. La valutazione medico-legale esamina in particolare:
- ecografie eseguite o refertate male, quando l’anomalia era visibile con un esame condotto secondo le buone pratiche;
- esami non proposti nonostante età, storia familiare o risultati precedenti li rendessero indicati;
- esiti non comunicati o comunicati in ritardo, quando ormai non era più possibile scegliere;
- informazione insufficiente sui limiti degli esami: la differenza tra un test di screening, che indica una probabilità, e un esame diagnostico, che dà una risposta più sicura.
Sull’ultimo punto vale la disciplina generale dell’informazione al paziente, spiegata nell’articolo sul consenso informato. Anche i tempi contano: un esame prenotato oltre il periodo utile può rendere inutile la diagnosi, e per questo è importante far valere le priorità indicate sulla ricetta, come spiegato nell’articolo sulle liste d’attesa.
Cosa deve dimostrare la madre?
Secondo le Sezioni Unite, non basta provare l’errore diagnostico. La madre deve dimostrare che, se correttamente informata, avrebbe deciso di interrompere la gravidanza e che ne avrebbe avuto il diritto. La prova può essere data anche per presunzioni, cioè con elementi concreti: per esempio la richiesta di esami specifici, le domande poste al medico, le condizioni di salute e le circostanze familiari.
Le condizioni di legge dipendono dal momento in cui l’anomalia poteva essere scoperta. Nei primi 90 giorni l’art. 4 della legge 194/1978 consente l’interruzione in presenza di un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, valutato anche in relazione alle previsioni di anomalie o malformazioni del concepito. Dopo i 90 giorni l’art. 6 richiede un grave pericolo per la vita della donna o, in caso di rilevanti anomalie del nascituro, per la sua salute fisica o psichica. Quando il feto ha possibilità di vita autonoma, l’interruzione è ammessa solo per il grave pericolo per la vita della donna (art. 7).
Per questo il medico legale, affiancato da un ginecologo e spesso da uno psichiatra, deve ricostruire quando l’anomalia era riconoscibile e quali conseguenze la notizia avrebbe avuto sulla salute della madre.
Chi ha diritto al risarcimento e per quali danni?
Il diritto spetta alla madre e, secondo la giurisprudenza, anche al padre, entrambi colpiti dalla mancata possibilità di scegliere e dalle conseguenze sulla vita familiare. Le Sezioni Unite hanno invece escluso che possa agire il figlio: l’ordinamento non riconosce un diritto a non nascere se non sano.
Possono essere risarciti:
- il danno non patrimoniale dei genitori, compreso l’eventuale danno psichico accertato dal medico legale e lo sconvolgimento delle abitudini di vita;
- il danno patrimoniale, in particolare le maggiori spese per cure, assistenza e sostegno legate alla condizione del figlio, secondo quanto ammesso dalla giurisprudenza.
Per orientarsi sulla misura del danno non patrimoniale c’è il calcolatore del danno non patrimoniale, che offre solo una stima indicativa. I danni subiti dalla madre o dal neonato durante il travaglio e il parto sono un tema diverso, trattato nell’articolo sui danni da parto; se la malformazione è stata causata da un medicinale assunto in gravidanza, entrano in gioco le regole sul farmaco difettoso o sull’errore di prescrizione.
Come muoversi in pratica?
- Raccogli tutta la documentazione della gravidanza: referti delle ecografie, esiti dei test, richieste di esami, cartella del parto.
- Ricostruisci la cronologia: date degli esami, cosa è stato detto e da chi, quali domande erano state fatte.
- Fai esaminare il caso da un medico legale con un ginecologo esperto di diagnosi prenatale.
- Verifica i termini: la prescrizione è di dieci anni verso la struttura e di cinque verso il medico dipendente, con le regole spiegate nell’articolo sulla prescrizione nella malasanità.
- Avvia il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 8 della legge 24/2017.
Domande frequenti
Il test di screening era negativo ma il bambino ha un’anomalia: c’è responsabilità?
Non necessariamente. Un test di screening indica una probabilità e può dare risultati falsamente rassicuranti. La responsabilità può esserci se non sono stati spiegati i suoi limiti o se, in presenza di altri segnali, non è stato proposto un esame diagnostico.
Anche il padre può chiedere il risarcimento?
Sì, secondo la giurisprudenza anche il padre subisce un danno proprio per la mancata informazione e per le conseguenze sulla vita familiare. La sua posizione dipende comunque dalla prova che la madre avrebbe potuto e voluto interrompere la gravidanza.
Il figlio, una volta maggiorenne, può agire in proprio?
No. Le Sezioni Unite del 2015 hanno escluso che il nato possa chiedere un risarcimento per essere nato con una disabilità non diagnosticata. Restano ovviamente salvi i suoi diritti se il danno è stato causato da un errore nelle cure, per esempio durante il parto.
Sono situazioni che toccano la vita di un’intera famiglia e vanno affrontate con attenzione e riservatezza. Lo studio può esaminare la documentazione e valutare il caso con un medico legale prima di qualsiasi iniziativa. Riceve a Palermo e a Mussomeli: trovi i recapiti nella pagina sedi e contatti.



