Il produttore di un farmaco risponde dei danni quando il medicinale è difettoso, cioè non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, per un problema di fabbricazione, di progettazione o di informazione su rischi e avvertenze (artt. 114-127 del Codice del consumo, D.Lgs. 206/2005). Non serve provare la sua colpa, ma il difetto, il danno e il collegamento tra i due. Un effetto collaterale noto e indicato nel foglietto illustrativo, di regola, non è un difetto.
Questo articolo spiega quando un farmaco si considera difettoso, cosa deve provare chi ha subito un danno, quali termini rispettare e come si distingue la responsabilità del produttore da quella del medico, della struttura o del farmacista.
In breve
- Il produttore risponde del danno causato da un difetto del prodotto anche senza colpa; il danneggiato deve provare difetto, danno e nesso causale (artt. 114 e 120 Codice del consumo).
- Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni da quando il danneggiato ha conosciuto o poteva conoscere danno, difetto e responsabile, e si estingue comunque dopo dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto (artt. 125 e 126).
- Il produttore non risponde se, quando il farmaco è stato messo in circolazione, le conoscenze scientifiche non permettevano di considerarlo difettoso (art. 118, lettera e).
- La nuova direttiva (UE) 2024/2853 sui prodotti difettosi va recepita entro il 9 dicembre 2026 e riguarderà i prodotti immessi sul mercato dopo quella data.
Quando un farmaco si considera difettoso?
Per il Codice del consumo un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che si può legittimamente attendere, tenuto conto del modo in cui è presentato, delle istruzioni e avvertenze fornite, dell’uso che se ne può ragionevolmente fare e del momento in cui è stato messo in circolazione (art. 117). Per i medicinali i casi tipici sono tre:
- difetto di fabbricazione: un lotto contaminato, con un dosaggio diverso da quello dichiarato o con impurità, spesso oggetto di ritiro dal mercato;
- difetto di progettazione: un farmaco i cui rischi, conosciuti o conoscibili, superano in modo sproporzionato i benefici per l’uso indicato;
- difetto di informazione: un foglietto illustrativo che non avverte di un rischio rilevante già noto, di un’interazione pericolosa o di una controindicazione.
Ogni farmaco efficace ha effetti indesiderati. Se un effetto era conosciuto, era descritto chiaramente nel foglietto e il rapporto tra benefici e rischi era favorevole, il farmaco non è difettoso anche se quell’effetto si è verificato: si tratta di un rischio accettato della cura.
Cosa deve provare chi ha subito un danno?
Il danneggiato deve dimostrare il difetto, il danno e il nesso causale tra i due (art. 120); il produttore deve invece provare le circostanze che escludono la sua responsabilità, come il rischio di sviluppo o l’inesistenza del difetto al momento della messa in circolazione (art. 118). Per i farmaci la prova può essere difficile, perché la stessa malattia può avere altre cause.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 21 giugno 2017 nella causa C-621/15, ha ammesso che, in mancanza di un consenso scientifico, difetto e nesso causale possano essere provati con indizi gravi, precisi e concordanti, come la vicinanza temporale tra assunzione e malattia, l’assenza di precedenti personali e familiari e un numero significativo di casi segnalati. Il giudice deve comunque valutarli con rigore.
Si risarciscono la morte e le lesioni personali, oltre ai danni a cose di uso privato diverse dal prodotto, questi ultimi oltre una franchigia di 387 euro (art. 123). Se il produttore non è individuabile, risponde il fornitore che non lo indica entro tre mesi dalla richiesta (art. 116). Le stesse regole valgono per i dispositivi medici, come spiegato nell’articolo sulle protesi difettose.
Difetto del farmaco o errore di chi lo ha prescritto o consegnato?
È la prima domanda da porsi, perché cambiano responsabile, regole e termini. Se il farmaco era sicuro ma è stato prescritto o somministrato in modo sbagliato, rispondono il medico o la struttura sanitaria, come spiegato nell’articolo sugli errori nella terapia farmacologica. Se il farmacista ha consegnato un prodotto o un dosaggio diverso da quello prescritto, il caso rientra nell’errore del farmacista.
Le due responsabilità possono anche sommarsi: per esempio quando un’avvertenza c’era, ma il medico non ne ha tenuto conto. Una particolare attenzione meritano i farmaci assunti in gravidanza: se una malformazione è legata a un medicinale, la questione è diversa dalla diagnosi prenatale mancata, trattata nell’articolo sulla nascita indesiderata.
Per i danni permanenti da vaccinazioni obbligatorie o raccomandate esiste inoltre un indennizzo dello Stato che non richiede la prova di un difetto o di un errore, previsto dalla legge 210/1992.
Cosa fare se si sospetta un danno da farmaco?
- Rivolgiti subito al medico per la cura e per far annotare la reazione nella documentazione sanitaria.
- Conserva confezione e foglietto, con il numero di lotto e la data di scadenza, insieme a ricetta e scontrino.
- Segnala la reazione all’AIFA: anche il cittadino può farlo, con il modulo online dell’Agenzia italiana del farmaco o tramite il responsabile di farmacovigilanza della propria azienda sanitaria. La segnalazione serve alla sicurezza dei farmaci, ma non è una richiesta di risarcimento.
- Verifica eventuali ritiri di lotti pubblicati dall’AIFA, che possono confermare un difetto di fabbricazione.
- Fai valutare il caso da un medico legale affiancato da un farmacologo clinico, tenendo presente il termine di tre anni.
Domande frequenti
Ho avuto un effetto collaterale scritto nel foglietto: posso chiedere i danni al produttore?
Di regola no, se l’effetto era descritto in modo chiaro e il farmaco era indicato per la tua situazione. Può esserci invece una responsabilità del medico se il rischio era prevedibile per te, per esempio per un’allergia nota, e non è stato considerato.
Il farmaco è stato ritirato dal mercato: ho diritto al risarcimento?
Il ritiro è un indizio importante, ma non basta da solo. Occorre dimostrare di aver assunto proprio un lotto difettoso e che il danno dipende da quel difetto.
La nuova direttiva europea si applica già?
No. La direttiva (UE) 2024/2853 deve essere recepita entro il 9 dicembre 2026 e riguarderà i prodotti immessi sul mercato dopo quella data; a ottobre 2026 lo schema di decreto di recepimento è all’esame del Parlamento. Per i farmaci già in commercio continuano ad applicarsi le regole del Codice del consumo.
Se sospetti che un danno alla salute dipenda da un farmaco, lo studio può esaminare la documentazione e valutare il caso con un medico legale. Riceve a Palermo e a Mussomeli: trovi i recapiti nella pagina sedi e contatti.



