Degli errori del medico specializzando risponde verso il paziente la struttura sanitaria in cui si svolge la formazione; lo specializzando risponde personalmente quando ha agito con colpa, in particolare se ha accettato un compito che non era in grado di svolgere, e con lui possono rispondere il tutor e i medici che dovevano guidarlo. Il medico specializzando è un medico laureato e abilitato che frequenta una scuola di specializzazione universitaria.
Di seguito: cosa può fare lo specializzando, quando l’errore è suo, quali responsabilità hanno tutor e reparto e come si chiede il risarcimento.
In breve
- Lo specializzando partecipa a tutte le attività del reparto con un’autonomia graduale, vincolata alle direttive del tutore (art. 38, c. 3, D.Lgs. 368/1999).
- La stessa norma stabilisce che la sua attività non può mai sostituire quella del personale di ruolo.
- L’azienda sanitaria deve assicurare lo specializzando per la responsabilità civile verso terzi alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, c. 3, D.Lgs. 368/1999).
- Verso il paziente risponde la struttura (art. 7, legge 24/2017); la rivalsa sullo specializzando è ammessa solo per dolo o colpa grave (art. 9).
Chi è il medico specializzando e cosa può fare?
Lo specializzando ha superato l’esame di abilitazione, è iscritto all’Ordine dei medici e svolge la formazione con un contratto stipulato con l’università. Lavora nei policlinici universitari e nelle strutture della rete formativa: in Sicilia, per esempio, nelle aziende ospedaliere universitarie di Palermo, Catania e Messina e negli ospedali collegati alle scuole.
Il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, descrive la formazione come una partecipazione guidata alle attività dell’unità operativa, con la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con un’autonomia vincolata alle direttive del tutore, concordate con la direzione sanitaria e con i responsabili delle strutture (art. 38, c. 3). L’autonomia cresce con gli anni di corso, ma non è mai piena.
Negli ultimi anni del corso la legge consente inoltre alle aziende sanitarie di assumere gli specializzandi con contratti a tempo determinato, senza interrompere la formazione. Anche in quel caso conta il livello di preparazione raggiunto e il tipo di compito affidato.
Lo specializzando risponde personalmente dei suoi errori?
Sì, se ha agito con colpa. Lo specializzando non è un semplice esecutore: secondo l’orientamento consolidato della Cassazione penale, se ritiene di non essere in grado di svolgere un compito, o di non condividere una direttiva, deve rappresentarlo al tutor e, se necessario, astenersi. Se invece accetta e sbaglia, risponde per la cosiddetta colpa per assunzione: la colpa di chi si assume un’attività sapendo, o dovendo sapere, di non avere la preparazione necessaria.
La sua condotta si valuta in base al compito che ha assunto: chi esegue da solo un atto medico non può invocare la propria inesperienza per giustificare un errore che un medico preparato non avrebbe commesso. Sul piano penale si applicano anche a lui le regole dell’art. 590-sexies c.p.; come si arriva a un processo è spiegato nella guida sulla denuncia penale per malasanità.
Quando rispondono il tutor, il primario e la struttura?
Il tutor e il medico che affidano un compito allo specializzando hanno il dovere di scegliere attività proporzionate alla sua preparazione e di controllarne l’esecuzione. Possono quindi rispondere insieme a lui se gli affidano atti che non era in grado di svolgere o se non lo seguono quando dovevano farlo. Nel lavoro di gruppo valgono le regole del principio di affidamento, approfondite nella guida sulla responsabilità dell’équipe chirurgica.
C’è poi un profilo organizzativo. Se uno specializzando viene lasciato solo a coprire un turno o un reparto senza un medico strutturato disponibile, la struttura viola la regola per cui la sua attività non è mai sostitutiva del personale di ruolo. Una carenza di questo tipo può fondare una responsabilità propria della struttura, indipendente dalla colpa del singolo medico.
Chi paga il risarcimento al paziente?
Il paziente non deve preoccuparsi di distinguere chi, in reparto, era strutturato e chi in formazione. La struttura sanitaria o sociosanitaria risponde a titolo contrattuale dell’operato di tutti gli esercenti la professione sanitaria di cui si avvale, anche se non sono suoi dipendenti (art. 7, c. 1, legge 24/2017). Lo specializzando, che non ha un contratto con il paziente, risponde invece a titolo extracontrattuale (art. 7, c. 3).
Nei policlinici universitari la scelta di chi citare può richiedere qualche verifica in più, perché accanto all’azienda ospedaliera c’è l’università: il tema è trattato nella guida su contro chi si fa causa in Sicilia. Le regole sulla prova restano quelle generali, spiegate nell’articolo sull’onere della prova nella malasanità.
Se la struttura risarcisce il paziente, può rivalersi sullo specializzando solo per dolo o colpa grave (art. 9); per le strutture pubbliche decide la Corte dei conti. La copertura assicurativa che l’azienda deve garantirgli per legge copre i rischi professionali e la responsabilità civile verso terzi. Il percorso per presentare la richiesta è descritto nella guida su come chiedere il risarcimento per malasanità.
Domande frequenti
A un familiare l’intervento è stato eseguito da uno specializzando: è un errore?
Di per sé no: la formazione sul campo è prevista dalla legge. Conta se l’intervento è stato eseguito correttamente e se lo specializzando era adeguatamente guidato e controllato. Se c’è un danno, lo valuta il medico legale sui documenti.
Uno specializzando può fare la guardia da solo?
La legge esclude che la sua attività sostituisca quella del personale di ruolo. Affidargli da solo un reparto o un turno, senza un medico strutturato disponibile, espone la struttura a una responsabilità organizzativa.
Lo specializzando è assicurato?
Sì. L’azienda sanitaria in cui svolge la formazione deve assicurarlo, a proprie spese, per i rischi professionali, la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni (art. 41, c. 3, D.Lgs. 368/1999).
Capire chi ha fatto cosa, e con quale grado di autonomia, richiede la lettura attenta della cartella clinica e del registro operatorio. Per un esame della documentazione lo studio riceve a Palermo e a Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.



