Offendere la reputazione di una persona con un post, un commento o una storia sui social è diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, c.p.): per la Cassazione il social network è un «mezzo di pubblicità», perché il messaggio raggiunge un numero indeterminato di persone. Chi viene diffamato può sporgere querela entro tre mesi, ottenere la rimozione del contenuto e chiedere il risarcimento del danno.
Vediamo quando un’offesa online è diffamazione e quando è invece ingiuria o critica lecita, cosa fare subito, come conservare prove che reggano in giudizio, quale strada scegliere tra querela e causa civile e come si calcola il risarcimento.
In breve
- La diffamazione sui social è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro (art. 595, comma 3, c.p.).
- La querela va presentata entro tre mesi dal giorno in cui si è saputo dell’offesa (art. 124 c.p.).
- Il risarcimento si chiede costituendosi parte civile nel processo penale oppure con una causa civile, di regola preceduta dalla mediazione obbligatoria (art. 5 D.Lgs. 28/2010).
- Per quantificare il danno i giudici fanno spesso riferimento ai criteri dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (edizione 2024), con cinque fasce che partono da 1.175 euro.
Quando un post sui social è diffamazione?
La diffamazione è l’offesa alla reputazione di una persona assente, fatta comunicando con più persone (art. 595 c.p.). Sui social questi elementi ci sono quasi sempre: il messaggio è letto da molti e la vittima non partecipa alla comunicazione. Non serve nemmeno il nome: basta che la persona sia riconoscibile da chi legge, ad esempio per la foto, il ruolo o i dettagli raccontati.
La pena aumenta se si attribuisce un fatto determinato («ha rubato i soldi della cassa») e, soprattutto, se l’offesa passa per la stampa o per un altro mezzo di pubblicità, come i social. Nel 2021 la Corte costituzionale (sent. n. 150) ha chiarito che il carcere va riservato ai casi di eccezionale gravità, come i discorsi d’odio o l’istigazione alla violenza. Possono essere diffamatori post, commenti, recensioni, storie e messaggi in gruppi aperti.
Diffamazione, ingiuria e critica: le differenze
- Ingiuria: è l’offesa rivolta direttamente alla persona, anche con un messaggio privato. Dal 2016 non è più reato ma illecito civile, con risarcimento e una sanzione pecuniaria civile da 100 a 8.000 euro, più alta nei casi aggravati (D.Lgs. 7/2016). Nelle chat di gruppo il confine è sottile: la Cassazione ha parlato di ingiuria quando l’offeso legge in tempo reale, di diffamazione quando è assente.
- Critica lecita: esprimere un giudizio negativo, anche aspro, è un diritto (art. 21 Cost.) se si basa su fatti veri, riguarda un tema di interesse e usa toni non gratuitamente offensivi. Una recensione negativa ma corretta non è diffamazione; per le recensioni che riguardano un’impresa, comprese le regole del 2026 per ristoranti e turismo, vedi la guida sulle recensioni negative online.
- Calunnia: è l’accusa falsa di un reato rivolta all’autorità, ad esempio con una denuncia, sapendo che l’accusato è innocente (art. 368 c.p.). È un reato diverso e più grave.
Diffamazione sui social: cosa fare subito
- Conservare le prove: screenshot che mostrino contenuto, autore, data, indirizzo della pagina e commenti. Uno screenshot semplice è utilizzabile ma, se contestato, il giudice ne valuta l’attendibilità: nei casi seri conviene una copia forense certificata o una constatazione notarile.
- Non rispondere con altre offese: si rischia di passare dalla parte del torto.
- Segnalare il contenuto alla piattaforma: il Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065) obbliga i social a offrire un sistema di segnalazione dei contenuti illegali, a motivare le decisioni e a gestire i reclami.
- Diffidare l’autore, anche tramite avvocato, a rimuovere il post e a smentire.
- Presentare querela entro tre mesi a polizia postale, carabinieri o procura della Repubblica.
Se la piattaforma non interviene e il danno cresce, si può chiedere al giudice civile un provvedimento d’urgenza per la rimozione (art. 700 c.p.c.); nel processo penale il pubblico ministero può chiedere il sequestro, cioè l’oscuramento del contenuto. Se le offese si ripetono e si accompagnano a minacce o a una vera persecuzione, può configurarsi lo stalking. Chi pubblica chat private altrui pone invece un problema diverso, trattato nella guida sugli screenshot di una conversazione.
Querela o causa civile: quale strada scegliere?
Con la querela si avvia il processo penale: le indagini permettono anche di identificare l’autore di un profilo anonimo o falso, chiedendo i dati alla piattaforma. La vittima può poi costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento nello stesso processo, senza mediazione. La querela si può ritirare, e spesso questo apre la strada a un accordo.
La causa civile si può fare anche senza querela o dopo che i tre mesi sono scaduti. Prima occorre la mediazione, obbligatoria per il risarcimento da diffamazione con la stampa o con altro mezzo di pubblicità: secondo l’interpretazione prevalente vi rientrano anche i social (vedi la guida sulla mediazione civile obbligatoria). Il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni, o nel termine più lungo previsto per il reato; sui rapporti tra le due strade vedi l’articolo sulla prescrizione del danno da reato.
Quanto vale il risarcimento per diffamazione?
Il danno alla reputazione non è automatico: va allegato e provato, anche con presunzioni, cioè ricavandolo da elementi come la diffusione del post e il ruolo della vittima. Si risarciscono il danno non patrimoniale, per la lesione di onore e reputazione, che il giudice liquida in via equitativa, e quello patrimoniale, ad esempio clienti o incarichi persi, che va dimostrato.
Come riferimento si usano spesso i criteri dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, edizione 2024, pensati per la stampa e gli altri mezzi di comunicazione di massa:
- tenue gravità: da 1.175 a 11.750 euro;
- modesta gravità: da 11.750 a 23.498 euro;
- media gravità: da 23.498 a 35.247 euro;
- elevata gravità: da 35.247 a 58.745 euro;
- eccezionale gravità: oltre 58.745 euro.
Contano la notorietà di chi offende, il ruolo della vittima, la natura delle accuse, la diffusione, la ripetizione nel tempo e l’eventuale rettifica. Sono valori orientativi, che il giudice adatta al caso concreto.
Domande frequenti
Si può querelare un profilo falso o anonimo?
Sì. La querela si presenta contro ignoti, allegando le prove; polizia postale e procura possono chiedere alla piattaforma i dati di registrazione e di connessione per risalire all’autore. Per attribuire il post a una persona servono però elementi concreti, non basta il nome del profilo.
Si può chiedere il risarcimento senza fare querela?
Sì. L’azione civile è autonoma: si può proporre anche se non si è presentata querela o se il termine di tre mesi è scaduto, dopo aver tentato la mediazione obbligatoria.
Quanto tempo ho per agire contro chi mi ha diffamato?
Per la querela, tre mesi da quando si è saputo dell’offesa. Per la causa di risarcimento il termine è più lungo, di almeno cinque anni, ma conviene muoversi presto: i contenuti online possono sparire e con loro le prove.
Ogni caso di diffamazione online va valutato in fretta, perché i termini sono brevi e i contenuti possono essere cancellati. Lo Studio Legale Di Carlo, a Palermo e Mussomeli, può aiutarvi a mettere al sicuro le prove e a scegliere la strada più adatta: potete contattarci per esporre la vostra situazione.



