Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono intese che l’imprenditore in crisi o insolvente conclude con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei suoi debiti e che il tribunale omologa: chi non aderisce deve essere pagato per intero, entro 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza del credito (art. 57 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019).
Questa guida spiega chi può usarli, le tre varianti previste dalla legge (ordinari, agevolati e a efficacia estesa), come si arriva all’omologazione e quali effetti hanno per i creditori e per i garanti.
In breve
- Gli accordi ordinari richiedono l’adesione di creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; gli estranei vanno pagati per intero entro 120 giorni (art. 57 D.Lgs. 14/2019).
- La soglia scende al 30% se l’impresa non chiede moratorie per gli estranei e rinuncia alle misure protettive (accordi agevolati, art. 60).
- Negli accordi a efficacia estesa l’intesa firmata dal 75% di una categoria vincola anche i creditori dissenzienti della stessa categoria (art. 61).
- Contro l’omologazione creditori e interessati possono opporsi entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese (art. 48, comma 4).
Che cosa sono e chi può usarli?
Sono un contratto tra l’impresa e una parte dei creditori, che la legge rafforza con il controllo del tribunale. Possono usarli l’imprenditore commerciale e anche quello non commerciale, per esempio agricolo, purché non sia un’impresa minore e si trovi in stato di crisi o di insolvenza (art. 57, comma 1). Le imprese minori hanno a disposizione gli strumenti del sovraindebitamento.
A differenza del concordato preventivo, non c’è un voto a maggioranza che vincola tutti: ogni creditore decide se firmare. Chi firma accetta le condizioni concordate, come dilazioni, riduzioni del credito o conversione in altri strumenti; chi resta fuori non subisce nulla e va pagato regolarmente. Per questo la procedura è più rapida e riservata, ma richiede una trattativa solida prima del deposito.
Quali requisiti deve avere l’accordo?
L’accordo deve essere accompagnato da un piano economico-finanziario che ne consenta l’esecuzione e dai documenti contabili dell’impresa (art. 57, comma 2). Un professionista indipendente deve attestare che i dati aziendali sono veri, che il piano è fattibile e che assicura il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini di legge (art. 57, comma 4).
I termini per gli estranei sono precisi: i crediti già scaduti vanno pagati entro 120 giorni dall’omologazione, quelli che scadono dopo entro 120 giorni dalla scadenza (art. 57, comma 3). Con la domanda, o anche dopo, l’impresa può chiedere di essere autorizzata a ottenere nuovi finanziamenti prededucibili, cioè da rimborsare prima degli altri debiti.
Quali tipi di accordo esistono?
La legge prevede tre varianti:
- Ordinari: adesione di almeno il 60% dei crediti e pagamento integrale degli estranei (art. 57).
- Agevolati: la percentuale è ridotta della metà, quindi al 30%, se l’impresa non propone la moratoria dei creditori estranei e non chiede, rinunciando a farlo, le misure protettive (art. 60).
- A efficacia estesa: gli effetti si estendono anche ai creditori non aderenti di una stessa categoria, omogenea per posizione giuridica e interessi economici, se gli aderenti rappresentano il 75% dei crediti della categoria (art. 61).
L’accordo a efficacia estesa ha condizioni rigorose: tutti i creditori della categoria devono essere stati informati delle trattative e messi in condizione di parteciparvi; l’accordo non deve essere liquidatorio ma prevedere la prosecuzione dell’attività; i non aderenti devono ricevere almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale. A questi creditori non si possono imporre nuove prestazioni o nuovi finanziamenti (art. 61). Quando i debiti verso banche e intermediari finanziari sono almeno metà del totale, l’accordo esteso può riguardare queste categorie anche se non è previsto il proseguimento dell’attività.
Come si arriva all’omologazione?
I passaggi principali sono questi:
- Trattativa con i creditori più rilevanti, di solito banche, fornitori strategici e talvolta il fisco con una proposta di transazione fiscale.
- Misure protettive: già durante le trattative l’impresa può chiedere al tribunale di bloccare le azioni esecutive, depositando l’attestazione che sono in corso trattative con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (art. 54, comma 3).
- Deposito dell’accordo con il piano e l’attestazione e domanda di omologazione, che viene pubblicata nel registro delle imprese.
- Opposizioni: creditori e altri interessati possono opporsi entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda (art. 48, comma 4).
- Sentenza: il tribunale, verificati i requisiti, omologa l’accordo, che produce effetti dalla pubblicazione e verso i terzi dall’iscrizione nel registro delle imprese.
Se la crisi è ancora iniziale, prima degli accordi si può tentare la composizione negoziata con l’aiuto di un esperto indipendente, che spesso prepara il terreno per un’intesa con i creditori.
Che effetti ha l’accordo per creditori e garanti?
Gli atti, i pagamenti e le garanzie compiuti in esecuzione di un accordo omologato sono esenti dall’azione revocatoria (art. 166 D.Lgs. 14/2019): se l’impresa finisce poi in liquidazione giudiziale, il curatore non può farli dichiarare inefficaci. È una tutela importante per chi concede nuova finanza o riceve pagamenti; sul funzionamento della revocatoria si veda la guida sull’azione revocatoria.
Per i garanti la regola cambia secondo la posizione del creditore. Ai creditori che hanno firmato l’accordo si applica l’art. 1239 c.c.: se rimettono in parte il debito all’impresa, la riduzione giova anche ai fideiussori. I creditori non aderenti ai quali l’accordo viene esteso conservano invece intatti i diritti contro coobbligati e fideiussori (art. 59). Chi ha prestato garanzie personali per i debiti dell’impresa deve quindi leggere con attenzione i termini dell’accordo; le regole generali sono nella guida sulla fideiussione.
Se l’impresa non rispetta l’accordo omologato, i creditori aderenti possono far valere l’inadempimento secondo le regole dei contratti e, se c’è insolvenza, domandare l’apertura della liquidazione giudiziale.
Domande frequenti
Un creditore può essere obbligato ad accettare l’accordo?
Solo nell’accordo a efficacia estesa, e solo se appartiene a una categoria in cui ha aderito il 75% dei crediti. Negli accordi ordinari e agevolati chi non firma resta estraneo e va pagato per intero.
Quanto tempo ci vuole per l’omologazione?
Dipende dal tribunale e dalle opposizioni. Dopo l’iscrizione della domanda decorrono 30 giorni per le opposizioni; poi il tribunale fissa l’udienza e decide con sentenza.
Che differenza c’è con un accordo stragiudiziale con le banche?
Un semplice accordo privato non ha la protezione dalla revocatoria né le misure protettive. L’omologazione offre queste tutele, in cambio di un piano attestato e del controllo del tribunale.
Gli accordi funzionano se la trattativa è impostata per tempo e con numeri verificabili. Per valutare la situazione dell’impresa, le modalità di contatto dello studio sono nella pagina Sedi e contatti.



