Concordato preventivo: come funziona e chi può chiederlo

Il concordato preventivo permette all’impresa in crisi o insolvente di pagare i debiti secondo un piano votato dai creditori e omologato dal tribunale. Ecco come funziona.

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Concordato preventivo: come funziona e chi può chiederlo

Il concordato preventivo è lo strumento con cui l’impresa in crisi o insolvente propone ai creditori un piano per pagarli, anche in parte e con tempi diversi da quelli originari, evitando la liquidazione giudiziale: il piano viene votato dai creditori e diventa vincolante per tutti dopo l’omologazione del tribunale (artt. 84 ss. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, nel testo modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024).

Questa guida spiega chi può chiederlo, la differenza tra concordato in continuità e liquidatorio, come si svolge la procedura dalla domanda all’omologazione e cosa cambia per i creditori.

In breve

  • Può chiedere il concordato preventivo l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza che supera le soglie dell’impresa minore (art. 2 D.Lgs. 14/2019).
  • Nel concordato liquidatorio servono risorse esterne che aumentino l’attivo di almeno il 10% e ai chirografari va assicurato almeno il 20% del credito (art. 84, comma 4).
  • Con la domanda «con riserva» il tribunale concede da 30 a 60 giorni, prorogabili fino a ulteriori 60, per depositare piano e proposta (art. 44).
  • Le misure protettive bloccano le azioni esecutive dei creditori, ma non possono durare in tutto più di 12 mesi (artt. 8 e 54).

Chi può chiedere il concordato preventivo?

Il concordato è riservato all’imprenditore commerciale che non rientra nella definizione di impresa minore. È minore l’impresa che, nei tre esercizi precedenti, ha avuto insieme un attivo annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro (art. 2, lett. d, D.Lgs. 14/2019). Chi resta sotto queste soglie usa gli strumenti del sovraindebitamento, tra cui il concordato minore.

Serve poi uno stato di crisi o di insolvenza. La crisi è la situazione che rende probabile l’insolvenza, perché i flussi di cassa previsti non bastano a pagare le obbligazioni dei 12 mesi successivi; l’insolvenza è l’incapacità, già manifesta, di adempiere regolarmente (art. 2, lett. a e b). Chiedere il concordato in fase di crisi, e non a insolvenza conclamata, lascia più margini per salvare l’azienda.

La domanda si presenta al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, che si presume coincida con la sede legale (art. 27). Per un’impresa con sede a Palermo, Caltanissetta o Termini Imerese è competente il tribunale del rispettivo circondario.

Concordato in continuità o liquidatorio: che differenza c’è?

Nel concordato in continuità aziendale l’attività prosegue, gestita dallo stesso imprenditore (continuità diretta) o da un terzo che subentra con un affitto o una cessione d’azienda (continuità indiretta). I creditori sono pagati anche con i flussi futuri dell’impresa e ciascuno deve ricevere un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile (art. 84, commi 2 e 3).

Nel concordato liquidatorio i beni vengono venduti e il ricavato distribuito. La legge lo ammette a condizioni più rigide: il piano deve prevedere un apporto di risorse esterne che aumenti l’attivo disponibile di almeno il 10% e assicurare ai creditori chirografari, cioè senza garanzie né privilegi, almeno il 20% del loro credito complessivo (art. 84, comma 4).

In entrambi i casi i creditori devono ricevere almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale. I creditori con ipoteca, pegno o privilegio possono essere pagati anche in parte, ma non meno del valore di realizzo del bene su cui grava la garanzia, attestato da un professionista indipendente: la parte che resta scoperta è trattata come chirografaria (art. 84, comma 5).

Come si svolge la procedura?

Il percorso, semplificato, è questo:

  1. Domanda: l’impresa deposita il ricorso con la proposta, il piano e l’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano. Se il piano non è pronto, può presentare una domanda con riserva: il tribunale fissa un termine da 30 a 60 giorni, prorogabile fino a ulteriori 60, e nomina un commissario giudiziale (art. 44).
  2. Obblighi informativi: durante il termine l’impresa deposita ogni mese una relazione sulla propria situazione, pubblicata nel registro delle imprese, e non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione.
  3. Ammissione: il tribunale verifica che la proposta sia ammissibile e il piano non manifestamente inidoneo, apre la procedura e fissa i tempi del voto.
  4. Voto dei creditori: si esprimono per via telematica sulla proposta, eventualmente divisa in classi di creditori con interessi omogenei.
  5. Omologazione: se le maggioranze sono raggiunte e non ci sono opposizioni fondate, il tribunale omologa il concordato con sentenza, che lo rende obbligatorio per tutti i creditori anteriori.

Le maggioranze cambiano secondo il tipo di piano. Nel liquidatorio basta la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se ci sono più classi, anche la maggioranza delle classi. Nel concordato in continuità devono approvare tutte le classi, ciascuna con la maggioranza dei crediti o con i due terzi dei votanti, purché votino almeno metà dei crediti della classe (art. 109). Se una classe vota contro, il tribunale può comunque omologare a determinate condizioni, con la cosiddetta ristrutturazione trasversale.

Cosa succede ai creditori e alle azioni in corso?

Se l’impresa lo chiede nella domanda, dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, le prescrizioni restano sospese e non può essere aperta la liquidazione giudiziale (art. 54). Queste misure protettive non possono durare in tutto più di 12 mesi, comprese proroghe e rinnovi (art. 8).

Il creditore non resta senza voce: può verificare il proprio credito con il commissario giudiziale, votare, proporre opposizione all’omologazione e, nei casi previsti, presentare una proposta concorrente. Per i debiti con il fisco e gli enti previdenziali il piano può contenere una proposta di transazione fiscale. Se il concordato non viene omologato o non viene eseguito, resta aperta la via della liquidazione giudiziale e dell’insinuazione al passivo.

Il concordato non è l’unica strada. Se c’è un accordo con la maggior parte dei creditori, possono bastare gli accordi di ristrutturazione dei debiti; se la crisi è all’inizio, la composizione negoziata permette di trattare con l’aiuto di un esperto, in modo riservato.

Quando conviene pensarci?

Il momento giusto è quello in cui compaiono i primi segnali: ritardi nel pagamento di stipendi e fornitori, esposizioni bancarie scadute, segnalazioni dell’INPS o dell’Agenzia delle entrate. Gli amministratori hanno l’obbligo di dotarsi di assetti adeguati per cogliere i segnali di crisi e di attivarsi senza indugio: aspettare riduce il valore dell’azienda e le possibilità di un piano credibile.

Per preparare un concordato servono di norma un avvocato, un consulente aziendale che redige il piano e un attestatore indipendente. I costi vanno valutati in anticipo, perché il tribunale chiede anche di versare le somme necessarie per le spese della procedura.

Domande frequenti

Con il concordato preventivo si possono pagare i debiti in percentuale?

Sì, il piano può prevedere il pagamento parziale dei crediti, purché i creditori ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale. Nel concordato liquidatorio ai chirografari va assicurato almeno il 20%.

Durante il concordato l’impresa può continuare a lavorare?

Sì. L’imprenditore resta alla guida dell’impresa per l’ordinaria amministrazione, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale.

Il concordato libera anche i fideiussori?

Di regola no: i creditori conservano i loro diritti contro i garanti dell’impresa, che possono essere chiamati a pagare la parte non soddisfatta. La posizione dei garanti va esaminata insieme al piano.

Il concordato richiede scelte rapide e una valutazione attenta dei numeri dell’impresa. Per un esame della situazione, le modalità di contatto dello studio sono nella pagina Sedi e contatti.

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