Gli adeguati assetti sono l’organizzazione, le procedure amministrative e la contabilità che ogni impresa deve avere per accorgersi in tempo di una crisi e reagire: l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituirli, in proporzione alla natura e alle dimensioni dell’impresa, e di attivarsi senza indugio quando emergono i primi segnali (art. 2086, comma 2, c.c. e art. 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019).
Questa guida spiega cosa devono fare in concreto imprenditori e amministratori, quali sono i segnali di allarme indicati dalla legge, cosa sono le segnalazioni di INPS, INAIL e Agenzia delle entrate e quali responsabilità derivano dall’inerzia.
In breve
- Le società e le imprese collettive devono avere un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche per rilevare in tempo la crisi (art. 2086, comma 2, c.c.).
- Gli assetti devono permettere di verificare la sostenibilità dei debiti e la continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi (art. 3, comma 3, D.Lgs. 14/2019).
- Sono segnali di crisi, tra gli altri, stipendi scaduti da almeno 30 giorni per oltre metà del monte mensile e debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni superiori a quelli non scaduti (art. 3, comma 4).
- INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all’impresa i debiti che superano determinate soglie (art. 25-novies).
Che cosa sono gli adeguati assetti?
L’assetto organizzativo riguarda chi fa che cosa: organigramma, deleghe, poteri di spesa, controlli. L’assetto amministrativo riguarda le procedure: come si fanno budget, piani di tesoreria, recupero dei crediti, gestione dei fornitori. L’assetto contabile riguarda la qualità dei numeri: contabilità aggiornata, bilanci attendibili, situazioni periodiche che permettano di capire dove sta andando l’impresa.
La legge non impone un modello unico. Gli assetti devono essere adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa: per una piccola srl familiare può bastare una contabilità puntuale, un prospetto di cassa a 12 mesi aggiornato e qualche indicatore controllato con regolarità; per un gruppo con centinaia di dipendenti servono sistemi di controllo di gestione strutturati.
Anche l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e attivarsi per affrontarla (art. 3, comma 1). Nelle società la competenza a istituire gli assetti spetta agli amministratori (art. 2475 c.c. per le srl).
A cosa devono servire in concreto?
Secondo l’art. 3, comma 3, del Codice della crisi, gli assetti devono consentire di:
- Rilevare gli squilibri patrimoniali o economico-finanziari, rapportati alle caratteristiche dell’impresa e dell’attività.
- Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi.
- Raccogliere le informazioni necessarie per la lista di controllo particolareggiata e per il test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibili sulla piattaforma della composizione negoziata (art. 13, comma 2).
Il punto di riferimento è la definizione di crisi: lo stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte alle obbligazioni dei successivi 12 mesi (art. 2, lett. a). Uno strumento essenziale, quindi, è il piano di tesoreria: guardare il conto economico dell’anno passato non basta.
Quali sono i segnali di crisi previsti dalla legge?
L’art. 3, comma 4, indica alcuni segnali che possono anticipare la crisi:
- Stipendi: debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni, pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
- Fornitori: debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni, di importo superiore a quello dei debiti non scaduti.
- Banche: esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di 60 giorni o oltre il limite degli affidamenti da almeno 60 giorni, purché rappresentino almeno il 5% del totale delle esposizioni.
- Enti pubblici: debiti verso INPS, INAIL, fisco o agente della riscossione che superano le soglie dell’art. 25-novies.
Le soglie dell’art. 25-novies sono diverse per ciascun ente. Per esempio, l’INPS segnala i ritardi di oltre 90 giorni nei contributi superiori al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e a 15.000 euro, per le imprese con dipendenti; l’Agenzia delle entrate-Riscossione segnala i carichi scaduti da oltre 90 giorni sopra i 100.000 euro per le imprese individuali, i 200.000 euro per le società di persone e i 500.000 euro per le altre società. Le segnalazioni arrivano via PEC all’impresa e, se c’è, all’organo di controllo, con l’invito a valutare la composizione negoziata della crisi.
Cosa succede quando arrivano i segnali?
Il dovere non si esaurisce nell’organizzazione: quando i segnali compaiono, gli amministratori devono attivarsi senza indugio e adottare uno degli strumenti previsti per superare la crisi (art. 2086, comma 2, c.c.). Secondo la gravità e la fase, possono essere la composizione negoziata, un piano attestato, gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo.
Se la società ha un collegio sindacale o un sindaco unico, anche l’organo di controllo ha un ruolo: deve segnalare per iscritto agli amministratori la presenza dei presupposti della crisi o dell’insolvenza, fissando un termine non superiore a 30 giorni per riferire sulle iniziative intraprese (art. 25-octies). Una segnalazione tempestiva è valutata ai fini dell’attenuazione o dell’esclusione della responsabilità dei sindaci.
Quali responsabilità rischiano gli amministratori?
La mancanza di assetti adeguati è una violazione dei doveri degli amministratori. Se la società subisce un danno, per esempio perché la crisi è stata scoperta tardi e i debiti sono cresciuti, gli amministratori possono essere chiamati a risponderne dalla società, dai creditori sociali o, in caso di liquidazione giudiziale, dal curatore. I criteri di quantificazione del danno e le regole dell’azione sono nella guida sulla responsabilità dell’amministratore di srl.
Le scelte gestionali in sé, se ragionevoli e prese con le informazioni disponibili, di regola non sono sindacabili dal giudice. Diverso è non dotarsi affatto di strumenti di controllo, ignorare segnali evidenti o continuare l’attività come se nulla fosse. Nei casi più gravi, come pagamenti preferenziali o distrazione di beni, si entra nel campo penale: si veda la guida sulla bancarotta fraudolenta e semplice.
Domande frequenti
Una piccola srl deve davvero avere gli adeguati assetti?
Sì, l’obbligo vale per tutte le imprese collettive, ma va commisurato alle dimensioni. In una piccola società bastano strumenti semplici e aggiornati, purché permettano di vedere in anticipo la tenuta della cassa.
Cosa devo fare se ricevo una segnalazione dall’INPS o dall’Agenzia delle entrate?
Non va ignorata: indica un debito che supera le soglie di legge. Conviene valutare subito con il commercialista e un legale se basta una rateizzazione o se servono strumenti di regolazione della crisi.
Chi controlla che gli assetti siano adeguati?
In primo luogo il collegio sindacale o il sindaco unico, se nominati. In caso di crisi, la valutazione la fa il giudice nelle cause di responsabilità o il curatore nella liquidazione giudiziale.
Organizzare per tempo gli strumenti di controllo è una tutela importante per l’impresa e per chi la amministra. Per una valutazione della situazione della società, le modalità di contatto dello studio sono nella pagina Sedi e contatti.



