Fideiussione: quando il garante deve pagare e come difendersi

Il fideiussore paga se il debitore non lo fa, spesso senza che il creditore debba prima agire contro quest’ultimo. Ecco i limiti della garanzia e le difese del garante.

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Fideiussione: quando il garante deve pagare e come difendersi

Il fideiussore deve pagare quando il debitore principale non adempie: la fideiussione è il contratto con cui una persona garantisce personalmente, con tutto il suo patrimonio, il debito di un altro (art. 1936 c.c.), e di regola il creditore può chiedere il pagamento al garante senza dover prima agire contro il debitore (art. 1944 c.c.). Il garante, però, ha difese precise: può opporre le eccezioni del debitore e in certi casi è liberato dalla garanzia.

Questa guida spiega cosa si firma con una fideiussione, quando il creditore può rivolgersi al garante, quali sono i limiti della garanzia e come difendersi da una richiesta di pagamento.

In breve

  • Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore: il creditore può chiedergli tutto, salvo che sia stato pattuito il beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.).
  • Per i debiti futuri, come gli affidamenti bancari, la fideiussione deve indicare l’importo massimo della garanzia (art. 1938 c.c.).
  • Il garante resta obbligato dopo la scadenza solo se il creditore agisce contro il debitore entro 6 mesi, salvo che il contratto deroghi a questa regola (art. 1957 c.c.).
  • Chi paga ha diritto di regresso verso il debitore e subentra nelle garanzie del creditore (artt. 1949 e 1950 c.c.).

Cosa si firma con una fideiussione?

Con la fideiussione il garante si impegna a pagare il debito altrui se il debitore non lo fa. La garanzia è accessoria: dipende dall’obbligazione principale, non può superare ciò che è dovuto dal debitore né essere a condizioni più gravose (art. 1941 c.c.). Se il debito principale è nullo o si estingue, di regola viene meno anche la fideiussione.

Nella pratica bancaria è frequente la fideiussione omnibus, che copre tutti i debiti, presenti e futuri, di un’impresa o di una persona verso la banca. È valida solo se indica l’importo massimo della garanzia (art. 1938 c.c.): oltre quella cifra il garante non risponde. Molti modelli bancari riproducevano lo schema dell’ABI giudicato anticoncorrenziale dalla Banca d’Italia nel 2005; sulle conseguenze di quella vicenda si veda la guida sulle fideiussioni ABI e la decisione delle Sezioni Unite.

Diversa è la clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni»: quando il garante rinuncia a sollevare qualunque contestazione, la giurisprudenza qualifica spesso il contratto come contratto autonomo di garanzia, che non è più una fideiussione in senso stretto. In quel caso il garante deve pagare subito e può far valere solo le eccezioni più gravi, come il pagamento già avvenuto o la frode manifesta.

Quando il creditore può chiedere i soldi al garante?

Il fideiussore è obbligato in solido: appena il debito scade e non viene pagato, il creditore può rivolgersi direttamente a lui, senza prima tentare di riscuotere dal debitore. Le parti possono però prevedere il beneficio della preventiva escussione: in tal caso il garante può pretendere che il creditore agisca prima contro il debitore (art. 1944 c.c.).

La richiesta arriva spesso insieme a quella al debitore, con una diffida o con un decreto ingiuntivo notificato a entrambi. Le banche, quando revocano gli affidamenti, segnalano il debitore e talvolta anche i garanti: sui rimedi contro le segnalazioni si veda la guida sulla segnalazione in Centrale rischi o CRIF. Se il garante muore, l’obbligazione passa agli eredi, che possono limitare la responsabilità accettando con il beneficio d’inventario.

Come può difendersi il garante?

Le difese principali sono queste:

  1. Eccezioni del debitore: il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, come la nullità del contratto, il pagamento, la prescrizione o l’applicazione di interessi non dovuti, tranne quella derivante dall’incapacità (art. 1945 c.c.).
  2. Decadenza dell’art. 1957 c.c.: il garante resta obbligato dopo la scadenza solo se il creditore, entro 6 mesi, ha proposto le sue istanze contro il debitore e le ha proseguite con diligenza. Se il garante ha limitato la fideiussione allo stesso termine del debito principale, il termine è di 2 mesi. La regola si può derogare per contratto e nei moduli bancari spesso è derogata: va letta la clausola concreta.
  3. Credito concesso a chi non poteva restituirlo: il garante di debiti futuri è liberato se il creditore, senza la sua autorizzazione, ha continuato a fare credito al debitore pur sapendo che le sue condizioni patrimoniali erano peggiorate in modo da rendere molto più difficile il recupero (art. 1956 c.c.). A questa tutela non si può rinunciare in anticipo.
  4. Surrogazione impedita: se per fatto del creditore il garante non può più subentrare nelle garanzie del creditore, per esempio perché questo ha rinunciato a un’ipoteca, è liberato (art. 1955 c.c.).

Se il garante ha firmato per scopi estranei alla propria attività professionale, per esempio un genitore che garantisce il mutuo del figlio, può essere considerato consumatore secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea (ordinanza del 19 novembre 2015, causa C-74/15). Ne derivano tutele ulteriori, come il controllo sulle clausole vessatorie e, in genere, il foro del luogo in cui il consumatore risiede.

Cosa succede dopo che il garante ha pagato?

Il fideiussore che paga ha diritto di regresso contro il debitore per il capitale, gli interessi e le spese (art. 1950 c.c.) e subentra nei diritti del creditore, comprese le ipoteche e le altre garanzie (art. 1949 c.c.). Anche prima di pagare può agire per essere tenuto indenne, per esempio quando è stato convenuto in giudizio o il debitore è diventato insolvente (art. 1953 c.c.).

Spesso conviene trattare: il creditore può accettare un pagamento ridotto in cambio della liberazione del garante. Un accordo di questo tipo va scritto con cura, per chiarire se libera solo il garante o anche il debitore; i profili pratici sono spiegati nella guida sul saldo e stralcio. Se il debitore principale ottiene uno sconto dai creditori, la liberazione si estende di regola anche al garante (art. 1239 c.c.), salvo le regole speciali delle procedure di crisi.

Domande frequenti

Posso revocare la fideiussione che ho firmato?

Per le fideiussioni omnibus a tempo indeterminato i contratti prevedono di solito il recesso con preavviso. Il recesso vale per i debiti futuri: il garante resta obbligato per quelli già sorti fino a quel momento.

La banca può pignorarmi senza aver chiesto prima al debitore?

Sì, se la fideiussione è solidale, che è il caso più comune. Serve comunque un titolo esecutivo contro il garante, come un decreto ingiuntivo o una sentenza.

Se il debito è prescritto per il debitore, lo è anche per me?

Il garante può opporre la prescrizione maturata a favore del debitore. Gli atti che interrompono la prescrizione verso il debitore la interrompono però anche verso il garante.

Una richiesta di pagamento al garante va esaminata subito, insieme al contratto firmato e ai rapporti tra creditore e debitore. Per una valutazione del caso, le modalità di contatto dello studio sono nella pagina Sedi e contatti.

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