Una segnalazione in Centrale rischi o in CRIF si può contestare quando è errata o illegittima: la segnalazione a sofferenza nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia è ammessa solo se il cliente si trova in una situazione di grave e non transitoria difficoltà a restituire il debito, non per un semplice ritardo, e i ritardi registrati nei sistemi privati come CRIF richiedono un preavviso all’interessato. Si chiede prima la correzione all’intermediario, poi si può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario, al Garante privacy o al giudice.
Questa guida spiega la differenza tra i due archivi, quando la segnalazione è illegittima, quanto tempo restano i dati e quali rimedi esistono.
In breve
- La Centrale dei rischi della Banca d’Italia registra i debiti da 30.000 euro in su, e quelli in sofferenza da 250 euro (fonte: Banca d’Italia).
- La sofferenza presuppone una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente: uno o più ritardi non bastano da soli.
- Nei sistemi di informazioni creditizie privati il primo ritardo è visibile solo dopo almeno 15 giorni dal preavviso al cliente (codice di condotta approvato dal Garante privacy).
- Contro una segnalazione errata si può presentare reclamo all’intermediario e poi ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, oppure rivolgersi al giudice, anche in via d’urgenza.
Che differenza c’è tra Centrale rischi e CRIF?
La Centrale dei rischi (CR) è un archivio pubblico gestito dalla Banca d’Italia, alimentato ogni mese da banche e società finanziarie. Registra i debiti di famiglie e imprese verso il sistema finanziario a partire da 30.000 euro per intermediario e, per le sofferenze, da 250 euro. Gli intermediari vi accedono per valutare chi chiede un finanziamento.
I sistemi di informazioni creditizie (SIC) sono invece banche dati private, come quella gestita da CRIF, che raccolgono informazioni su richieste e rapporti di credito, anche di piccolo importo: prestiti personali, finanziamenti per acquisti a rate, carte di credito, mutui. Sono regolati dal codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali e in vigore nella versione definitiva dal 2022.
Chiunque può sapere cosa risulta a suo nome. Per la Centrale rischi la richiesta è gratuita e si fa online sul portale della Banca d’Italia, con SPID, CIE o CNS, oppure tramite le Filiali; la risposta arriva di norma entro 30 giorni. Per i SIC privati si chiede l’accesso ai dati direttamente al gestore, esercitando i diritti previsti dalla normativa sulla privacy.
Quando la segnalazione è illegittima?
Per la Centrale rischi, la segnalazione a sofferenza richiede che l’intermediario valuti la situazione finanziaria complessiva del cliente e la consideri equiparabile all’insolvenza, anche se non accertata da un giudice. Secondo la Banca d’Italia, non basta un singolo evento come uno o più ritardi nei pagamenti. È illegittima, per esempio, la segnalazione di chi ha un patrimonio sufficiente e contesta in buona fede il debito, o di chi ha solo uno sconfinamento temporaneo.
Le istruzioni della Banca d’Italia (circolare n. 139/1991) impongono inoltre di informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati, come i garanti, la prima volta che vengono segnalati a sofferenza. Per i consumatori il Testo unico bancario richiede che l’informazione arrivi prima della prima segnalazione negativa (art. 125, comma 3, D.Lgs. 385/1993). Secondo la giurisprudenza prevalente, l’onere di provare di aver inviato il preavviso grava sull’intermediario.
Per i SIC privati, il partecipante deve avvertire l’interessato dell’imminente registrazione di un ritardo: i dati sul primo ritardo diventano visibili agli altri partecipanti solo dopo che sono trascorsi almeno 15 giorni dalla spedizione del preavviso (art. 5 del codice di condotta). La segnalazione senza preavviso o con dati inesatti è contestabile.
Per quanto tempo restano i dati?
Nei SIC privati il codice di condotta fissa tempi precisi:
- Ritardi poi regolarizzati: fino a 12 mesi dalla regolarizzazione se il ritardo non ha superato due rate o due mesi, fino a 24 mesi se è stato più lungo.
- Inadempimenti non regolarizzati: fino a 36 mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto o dall’ultimo aggiornamento, entro un limite massimo complessivo.
- Richieste di finanziamento: fino a 180 giorni; 90 giorni se la richiesta è stata respinta o abbandonata.
Nella Centrale rischi gli intermediari che consultano l’archivio vedono, di regola, i dati degli ultimi 36 mesi. Pagare il debito non cancella automaticamente una sofferenza già segnalata in modo corretto: la posizione viene aggiornata come estinta, ma la storia resta visibile per quel periodo. La cancellazione si può pretendere quando la segnalazione era illegittima fin dall’origine. Su come impostare un accordo con il creditore che comprenda anche l’aggiornamento delle segnalazioni si veda la guida sul saldo e stralcio.
Come si contesta una segnalazione?
I passaggi sono questi:
- Verificare i dati: chiedere la visura alla Banca d’Italia e l’accesso ai dati al gestore del SIC, per sapere chi ha segnalato, quando e per quale importo.
- Reclamo all’intermediario: chiedere per iscritto la correzione o la cancellazione, contestando la mancanza dei presupposti o del preavviso. Le banche e le finanziarie sono responsabili della correttezza delle segnalazioni e devono correggere quelle errate.
- Arbitro Bancario Finanziario: se la risposta non arriva entro i termini, di regola 60 giorni, o non è soddisfacente, si può presentare ricorso all’ABF entro 12 mesi dal reclamo, con un contributo spese modesto e senza obbligo di avvocato.
- Garante privacy: per i SIC privati si può presentare reclamo al Garante, che può ordinare la correzione dei dati; i passaggi sono descritti nella guida sul reclamo al Garante privacy.
- Giudice: quando la segnalazione blocca un finanziamento o l’attività dell’impresa, si può chiedere al tribunale un provvedimento d’urgenza che ordini la cancellazione (art. 700 c.p.c.), oltre al risarcimento dei danni, che vanno provati.
La segnalazione colpisce spesso anche i garanti, che possono contestarla con gli stessi strumenti: sulla loro posizione si veda la guida sulla fideiussione. Se la segnalazione nasce da un mutuo con rate arretrate, conviene leggere anche la guida sul mutuo non pagato.
Domande frequenti
Esistono società che cancellano le segnalazioni a pagamento?
Nessuno può cancellare una segnalazione corretta. La cancellazione si ottiene solo se la segnalazione è errata o illegittima, con un reclamo motivato all’intermediario o con i rimedi davanti all’ABF, al Garante o al giudice.
Sono stato segnalato senza alcun preavviso: cosa posso fare?
Il mancato preavviso è un motivo di contestazione. Conviene chiedere per iscritto all’intermediario la prova dell’invio e, se non la fornisce, la cancellazione; in mancanza di risposta si può ricorrere all’ABF.
Quanto tempo ci vuole per una decisione dell’ABF?
I tempi dipendono dal collegio competente e dal numero di ricorsi. Le decisioni non sono sentenze, ma gli intermediari che non le rispettano vengono resi noti pubblicamente.
Una segnalazione errata può costare un finanziamento o un affidamento: conviene agire presto e con documenti alla mano. Per un esame della posizione, le modalità di contatto dello studio sono nella pagina Sedi e contatti.



