Quando una società viene cancellata dal registro delle imprese lasciando debiti non pagati, i creditori possono agire contro i soci, ma solo fino a quanto questi hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e contro i liquidatori, se il mancato pagamento dipende da una loro colpa (art. 2495, comma 3, c.c.). Nelle società di persone, invece, i soci illimitatamente responsabili continuano a rispondere con il proprio patrimonio (art. 2312 c.c.).
Questa guida è scritta dal punto di vista del creditore: spiega cosa succede ai crediti verso una società estinta, cosa hanno stabilito le Sezioni Unite sulla posizione dei soci, come si recupera il credito e cosa accade alle cause già in corso.
In breve
- Dopo la cancellazione i creditori non pagati possono agire contro i soci di capitali nei limiti di quanto riscosso con il bilancio finale e contro i liquidatori in colpa (art. 2495 c.c.).
- Se la domanda è proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società (art. 2495 c.c.).
- Nelle società di persone i soci illimitatamente responsabili rispondono dei debiti sociali anche dopo la cancellazione (artt. 2312 e 2324 c.c.).
- Entro un anno dalla cancellazione un creditore può ancora chiedere la liquidazione giudiziale della società insolvente (art. 33 D.Lgs. 14/2019).
La cancellazione estingue anche i debiti?
No. La cancellazione dal registro delle imprese estingue la società, che da quel momento non esiste più come soggetto, ma i debiti non pagati non spariscono. Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, espresso nel 2013 e poi confermato, l’estinzione produce un fenomeno di tipo successorio: i rapporti debitori passano ai soci, che ne rispondono entro i limiti fissati dalla legge in base al tipo di società.
Il procedimento di chiusura, con lo scioglimento, la liquidazione e il bilancio finale, è descritto nella guida su come chiudere una srl con debiti. Qui interessa cosa può fare chi, a cancellazione avvenuta, scopre di non essere stato pagato.
Contro chi può agire il creditore?
Le strade sono diverse secondo il tipo di società e la condotta di chi l’ha gestita.
- Soci di srl e spa: rispondono fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.). Se non hanno ricevuto nulla, di regola il creditore non può ottenere da loro un pagamento, salvo che emergano beni o crediti residui.
- Soci di snc e sas: i soci illimitatamente responsabili, cioè tutti i soci di snc e gli accomandatari di sas, rispondono senza quel limite, perché la loro responsabilità per i debiti sociali sopravvive all’estinzione (artt. 2312 e 2324 c.c.).
- Liquidatori: rispondono se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa, per esempio perché hanno pagato altri creditori senza rispettare l’ordine delle cause di prelazione o hanno distribuito l’attivo ai soci senza pagare i debiti.
- Amministratori: se la società è stata gestita male prima della liquidazione, i creditori possono valutare un’azione di responsabilità; le regole sono nella guida sulla responsabilità dell’amministratore di srl.
- Garanti: chi ha prestato una fideiussione per i debiti della società resta obbligato anche dopo la cancellazione; si veda la guida sulla fideiussione.
Secondo la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 619 del 2021), il creditore ha interesse ad agire contro gli ex soci anche se questi non hanno riscosso nulla dal bilancio finale: può avere bisogno di un titolo, per esempio per escutere garanzie o in vista di beni o crediti della società scoperti in seguito. Resta fermo che il socio paga solo nei limiti di quanto ha effettivamente ricevuto.
Cosa succede ai beni e ai crediti rimasti?
Capita che dopo la cancellazione emergano beni o crediti della società non compresi nel bilancio finale, come un immobile dimenticato o un rimborso fiscale. Secondo le Sezioni Unite del 2013, i beni e i diritti certi rimasti passano ai soci in comunione, mentre le semplici pretese non ancora accertate e i crediti illiquidi non inseriti nel bilancio si presumono rinunciati dalla società. I creditori sociali possono rivalersi su quei beni sopravvenuti.
Il creditore può anche verificare se, prima della chiusura, la società abbia compiuto atti per sottrarre beni ai creditori, come vendite a prezzo vile o donazioni: in quel caso si valuta l’azione revocatoria o, nei casi più gravi, la responsabilità penale. Quando il pericolo di dispersione riguarda i beni dei soci o dei liquidatori, si può chiedere un sequestro conservativo a garanzia del credito.
Cosa accade alle cause in corso e al fisco?
Se al momento della cancellazione era pendente una causa contro la società, il processo si interrompe e può essere proseguito o riassunto nei confronti dei soci, quali successori. Il creditore deve quindi individuare tutti i soci e notificare loro gli atti nei termini di legge.
Per i debiti con il fisco esiste una regola speciale: ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi e contributi, l’estinzione della società ha effetto dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione (art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014). In quel periodo l’amministrazione può continuare a notificare atti alla società.
Infine, se la società era insolvente, un creditore può chiederne la liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione (art. 33 D.Lgs. 14/2019). La procedura permette al curatore di agire contro amministratori e liquidatori e di recuperare beni distratti; il creditore partecipa presentando la domanda di insinuazione, come spiegato nella guida sulla liquidazione giudiziale.
Come agire in pratica?
- Visura storica della società al registro delle imprese, per conoscere data di cancellazione, soci, liquidatori e bilancio finale.
- Esame del bilancio finale, per capire se ai soci è stato distribuito qualcosa e quanto.
- Diffida ai soci che hanno riscosso e ai liquidatori, con la richiesta di pagamento nei limiti della loro responsabilità.
- Azione giudiziale, notificando la domanda presso l’ultima sede della società se si è entro un anno dalla cancellazione, altrimenti ai singoli soci.
Domande frequenti
Il socio di una srl cancellata deve pagare i debiti con i propri soldi?
Solo fino a quanto ha ricevuto dalla liquidazione in base al bilancio finale. Se non ha ricevuto nulla, non risponde con il proprio patrimonio, salvo che sia anche liquidatore in colpa o garante.
La società cancellata può essere fatta fallire?
Sì, entro un anno dalla cancellazione si può chiedere la liquidazione giudiziale, che dal 2022 ha sostituito il fallimento, se ricorrono i presupposti di insolvenza e le soglie di legge.
Il liquidatore risponde sempre dei debiti non pagati?
No, solo se il mancato pagamento dipende da una sua colpa. Il creditore deve dimostrare l’errore del liquidatore, per esempio il pagamento di creditori di grado inferiore prima di quelli privilegiati o la distribuzione dell’attivo ai soci.
Il recupero di un credito verso una società cancellata richiede di ricostruire con precisione la liquidazione e i soggetti responsabili. Per un esame della situazione, le modalità di contatto dello studio sono nella pagina Sedi e contatti.



