Detenere droga per uso personale non è reato: chi acquista o detiene stupefacenti solo per consumarli rischia sanzioni amministrative, come la sospensione della patente o del passaporto, decise dal prefetto dopo un colloquio (art. 75 D.P.R. 309/1990). Diventa reato quando la sostanza è destinata, anche solo in parte, ad altri: cessione, vendita e detenzione a fini di spaccio sono punite dall’art. 73 dello stesso testo unico.
Il confine tra le due ipotesi non dipende solo dalla quantità. Vediamo come lo tracciano legge e giudici, cosa succede dopo la segnalazione in prefettura, cosa è cambiato per lo spaccio di lieve entità e come stanno oggi coltivazione domestica e cannabis light.
In breve
- L’uso personale è un illecito amministrativo: sospensione di patente, porto d’armi, passaporto o permesso di soggiorno per turismo, da due mesi a un anno per le sostanze delle tabelle I e III (come cocaina ed eroina) e da uno a tre mesi per quelle delle tabelle II e IV (come la cannabis), secondo l’art. 75 D.P.R. 309/1990.
- Entro quaranta giorni dalla segnalazione il prefetto convoca l’interessato a un colloquio; le sanzioni sono revocate se si completa con esito positivo un programma terapeutico.
- Lo spaccio di lieve entità è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (art. 73, comma 5), ma dal 2026 non è mai «lieve» se l’attività è continuativa e abituale.
- La coltivazione domestica minima, destinata solo all’uso personale, non è reato secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 12348 del 2020).
Uso personale o spaccio: come si distingue?
La legge indica gli elementi da valutare (art. 75, comma 1-bis, e art. 73, comma 1-bis, D.P.R. 309/1990):
- quantità di sostanza rispetto ai limiti massimi fissati con decreto del Ministro della salute;
- modalità di presentazione: peso lordo complessivo, confezionamento in dosi già separate;
- altre circostanze dell’azione: bilancini, materiale per il confezionamento, denaro contante non giustificato, messaggi, luogo del controllo.
Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione il superamento dei limiti non basta da solo a provare lo spaccio, così come una quantità modesta non esclude il reato se altri elementi indicano la cessione. Contano anche le condizioni economiche dell’interessato e un’abitudine al consumo documentata.
Anche la cessione gratuita di una dose a un amico è reato. La giurisprudenza ha invece escluso, a condizioni precise, la punibilità dell’acquisto comune destinato al consumo di gruppo. Sono valutazioni che dipendono dai fatti: prima di rendere dichiarazioni è bene conoscere i propri diritti, spiegati nella guida sull’interrogatorio e la facoltà di non rispondere.
Cosa succede dopo la segnalazione al prefetto?
- Accertamento: le forze di polizia sequestrano la sostanza e, entro dieci giorni, riferiscono al prefetto del luogo di residenza con l’esito delle analisi. Se l’interessato ha la disponibilità di un veicolo, la patente è ritirata subito per trenta giorni (art. 75, comma 3).
- Convocazione: entro quaranta giorni dalla segnalazione, se ritiene fondato l’accertamento, il prefetto convoca la persona per un colloquio con il nucleo operativo della prefettura. Chi non si presenta riceve comunque le sanzioni. Contro l’ordinanza di convocazione si può fare opposizione al giudice di pace entro dieci giorni dalla notifica (art. 75, comma 4).
- Decisione: il prefetto applica una o più sanzioni, valutandone la durata, e può invitare la persona a seguire un programma terapeutico o informativo presso il servizio pubblico per le dipendenze o una struttura autorizzata (art. 75, comma 2). Contro il decreto si ricorre al giudice di pace entro trenta giorni dalla notifica (art. 8 D.Lgs. 150/2011).
- Revoca: se il programma è completato con esito positivo, il prefetto revoca le sanzioni (art. 75, comma 11).
Per una violazione di particolare tenuità, e solo la prima volta, il prefetto può chiudere il procedimento con un formale invito a non fare più uso di sostanze, senza sanzioni (art. 75, comma 14). Se la persona è minorenne, il prefetto convoca anche i genitori.
Per lo straniero maggiorenne la polizia informa anche il questore, che ne tiene conto al momento del rinnovo del permesso di soggiorno (art. 75, comma 8). Le sanzioni del prefetto sono indipendenti da quelle per chi guida dopo aver assunto stupefacenti (art. 187 del Codice della strada), un reato vero e proprio trattato nell’articolo sulla guida dopo l’assunzione di droghe.
Spaccio di lieve entità: cosa è cambiato nel 2023 e nel 2026?
Il fatto di lieve entità è un reato autonomo che punisce le condotte di spaccio meno gravi per mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990). Il D.L. 123/2023 (decreto «Caivano») ha portato la pena alla reclusione da sei mesi a cinque anni e alla multa da 1.032 a 10.329 euro. Quando la condotta ha carattere di non occasionalità la reclusione va da diciotto mesi a cinque anni e la multa da 2.500 a 10.329 euro.
Il D.L. 23/2026, convertito dalla L. 54/2026, ha aggiunto che il fatto non è mai di lieve entità se, per i mezzi o gli strumenti predisposti o per le modalità dell’azione, lo spaccio è continuativo e abituale. In quel caso si applicano le pene ordinarie, molto più alte: per le sostanze della tabella I la reclusione da sei a venti anni (art. 73, comma 1).
Per il fatto lieve commesso da chi fa uso di sostanze, il giudice può sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità (art. 73, comma 5-bis). Nei casi minori può venire in rilievo anche la particolare tenuità del fatto.
Coltivazione domestica e cannabis light: cosa vale oggi?
Coltivare piante da cui si ricava stupefacente è, in linea di principio, reato (art. 73). Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 12348 del 2020) hanno però escluso il reato per la coltivazione domestica di minime dimensioni: tecniche rudimentali, pochissime piante, modesto quantitativo ricavabile, nessun indizio di inserimento nel mercato e destinazione esclusiva all’uso personale. Se manca uno di questi elementi il rischio penale resta.
La cosiddetta cannabis light è stata colpita dal D.L. 48/2025 (decreto sicurezza, convertito dalla L. 80/2025). La norma vieta importazione, cessione, lavorazione, commercio, trasporto e consegna delle infiorescenze di canapa industriale e dei prodotti che le contengono, compresi oli ed estratti, e rinvia alle sanzioni del testo unico sugli stupefacenti (art. 2, comma 3-bis, L. 242/2016).
Alcuni giudici hanno sollevato questioni di legittimità davanti alla Corte costituzionale. A fine settembre 2026 il divieto è in vigore e le questioni sono ancora pendenti: chi vende o acquista questi prodotti deve tenerne conto.
Domande frequenti
Per uso personale si finisce sulla fedina penale?
No: le sanzioni dell’art. 75 sono amministrative, non penali. Restano però conseguenze pratiche come la sospensione della patente, e gli atti possono essere usati solo per applicare queste misure (art. 75, comma 6).
Quanta droga si può tenere per uso personale?
Non esiste una quantità «consentita»: detenere stupefacenti è sempre illecito. I limiti del decreto ministeriale sono solo uno degli indici per distinguere l’illecito amministrativo dal reato, insieme al confezionamento e alle altre circostanze.
Ho ricevuto la convocazione in prefettura: devo andare?
Conviene presentarsi: la mancata presentazione comporta l’applicazione delle sanzioni (art. 75, comma 4). Se invece si è indagati per spaccio, prima di ogni dichiarazione è opportuno consultare un difensore; per il diritto penale lo studio collabora con l’Avv. Claudio Nigrelli.
Il confine tra uso personale e spaccio si decide sui dettagli del caso. Per una valutazione della propria situazione, dalla convocazione in prefettura a un procedimento penale, si possono consultare le sedi e i contatti dello studio a Palermo e Mussomeli.



