L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di chiedere alla pubblica amministrazione dati e documenti che possiede, anche se non devono essere pubblicati, senza dover motivare la richiesta (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013). L’amministrazione risponde entro 30 giorni e può negare solo per proteggere gli interessi pubblici o privati indicati dalla legge.
Questa guida spiega come funziona il cosiddetto FOIA italiano, in cosa differisce dall’accesso agli atti, come si presenta la domanda, quali sono i limiti e come reagire a un rifiuto.
In breve
- Chiunque può chiedere dati e documenti detenuti da una PA, senza dimostrare un interesse e senza motivare; basta identificare ciò che si chiede (art. 5, comma 3, D.Lgs. 33/2013).
- La PA decide entro 30 giorni con un provvedimento motivato; il rilascio è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione su supporti materiali.
- Il rifiuto è ammesso solo se la divulgazione causerebbe un pregiudizio concreto agli interessi elencati dall’art. 5-bis (sicurezza, indagini, dati personali, segreti commerciali e altri).
- Contro il diniego o il silenzio si chiede il riesame al responsabile della trasparenza, che decide in 20 giorni, e poi si ricorre al TAR entro 30 giorni (art. 116 c.p.a.).
Che cos’è l’accesso civico generalizzato?
È stato introdotto dal D.Lgs. 97/2016, sul modello del Freedom of Information Act statunitense, per favorire il controllo diffuso sull’attività amministrativa e sull’uso delle risorse pubbliche e la partecipazione al dibattito pubblico. Chi lo esercita non deve spiegare a cosa gli servono i dati: possono chiederli un cittadino, un giornalista, un’associazione, un’impresa.
Si applica alle amministrazioni statali, alle regioni, ai Comuni, alle aziende sanitarie e, entro certi limiti, a enti pubblici economici, società controllate e altri soggetti indicati dal decreto. In Sicilia la Regione, i Comuni e le ASP gestiscono le richieste di accesso civico secondo il D.Lgs. 33/2013, con moduli e indicazioni nella sezione «Amministrazione trasparente» dei rispettivi siti.
In cosa differisce dall’accesso agli atti e dall’accesso civico semplice?
Le forme di accesso sono tre e conviene scegliere quella giusta:
- accesso documentale (artt. 22 e seguenti L. 241/1990): serve un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento, va motivato, ma consente di vedere anche atti più delicati; è spiegato nella guida all’accesso agli atti;
- accesso civico semplice (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013): si usa quando la PA non ha pubblicato online un documento che era obbligata a pubblicare, come bilanci, incarichi, bandi, contributi concessi;
- accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2): riguarda tutti gli altri dati e documenti detenuti, senza motivazione, ma con limiti più ampi a tutela della riservatezza.
In pratica: chi è parte di un procedimento e deve difendersi usa l’accesso documentale; chi vuole capire come sono state spese risorse pubbliche, per esempio quali imprese hanno ricevuto un contributo, può usare l’accesso civico. Le concessioni di sovvenzioni e contributi sopra una certa soglia devono anzi essere pubblicate (artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013): utile anche per chi affronta una revoca di contributi pubblici.
Come si presenta la domanda?
La richiesta è libera nella forma, ma alcuni accorgimenti la rendono più efficace:
- Individuare l’ufficio: la domanda si invia all’ufficio che detiene i dati, all’Ufficio relazioni con il pubblico o all’ufficio indicato in «Amministrazione trasparente».
- Descrivere con precisione i dati o documenti: periodo, oggetto, tipo di atto. Le richieste troppo generiche o massive possono essere respinte o ridimensionate.
- Inviarla in modo tracciabile, di regola via PEC o tramite il modulo online dell’ente, allegando un documento d’identità.
- Annotare la data di ricezione, da cui decorrono i 30 giorni.
Se la richiesta riguarda dati di altre persone o imprese, la PA deve avvisare i controinteressati, che hanno 10 giorni per opporsi; nel frattempo il termine è sospeso (art. 5, comma 5). Se l’accesso viene concesso nonostante l’opposizione, i dati non possono essere trasmessi prima di 15 giorni, per consentire al controinteressato di reagire.
Quali sono i limiti?
L’art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 prevede due tipi di limiti. Le eccezioni assolute riguardano il segreto di Stato e gli altri casi di divieto previsti dalla legge, compresi quelli dell’art. 24, comma 1, L. 241/1990. I limiti relativi richiedono invece una valutazione caso per caso: l’accesso si nega se causerebbe un pregiudizio concreto alla sicurezza e all’ordine pubblico, alla difesa, alle relazioni internazionali, alla stabilità economica, alle indagini sui reati e alle attività ispettive, oppure alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza, agli interessi economici e commerciali, come segreti industriali e proprietà intellettuale.
Il rifiuto deve essere motivato e proporzionato: se il problema riguarda solo alcune parti, la PA deve concedere un accesso parziale, oscurando i dati riservati; se basta rinviare, deve differire invece di negare. Le indicazioni operative sono nelle linee guida ANAC (delibera n. 1309 del 2016) e nelle circolari del Dipartimento della funzione pubblica.
Cosa fare se la PA rifiuta o non risponde?
Contro il diniego totale o parziale, o se sono passati 30 giorni senza risposta, si può chiedere il riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’ente, che decide entro 20 giorni; se il diniego si basa sulla tutela dei dati personali, deve sentire il Garante privacy (art. 5, comma 7). Per gli atti di regioni ed enti locali è possibile anche il ricorso al difensore civico, dove istituito.
Contro la decisione dell’amministrazione o del RPCT si propone ricorso al TAR entro 30 giorni, con il rito speciale dell’art. 116 c.p.a., spiegato in generale nella guida al ricorso al TAR; in Sicilia l’eventuale appello va al CGA, come spiegato nella guida all’appello al CGA. Se invece si ritiene che la PA abbia diffuso illecitamente propri dati personali, la strada è diversa: vedi la guida su reclamo al Garante e risarcimento.
Domande frequenti
Devo spiegare perché voglio i documenti?
No. Per l’accesso civico generalizzato la motivazione non è richiesta e la PA non può pretenderla. Se però si chiedono dati di terzi, spiegare lo scopo può aiutare l’amministrazione nel bilanciamento con la loro riservatezza.
Quanto costa l’accesso civico?
Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico è gratuito. Si può dover rimborsare solo il costo effettivo e documentato delle copie su supporti materiali.
Posso usare l’accesso civico per una causa contro la PA?
Sì, nulla lo vieta, ma per gli atti del proprio procedimento l’accesso documentale è spesso più adatto, perché consente di superare alcuni limiti di riservatezza grazie all’interesse difensivo.
Una richiesta di accesso ben formulata può evitare un contenzioso o prepararlo nel modo giusto. Per un aiuto nella scelta dello strumento e nella reazione a un diniego, le modalità di contatto sono nella pagina Sedi e contatti.



