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	<title>Giurisprudenza Archivi - Avvocato Di Carlo</title>
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	<title>Giurisprudenza Archivi - Avvocato Di Carlo</title>
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		<title>Revocatoria negata alla Banca: la casa è salva.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 09:54:53 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (Demo)]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>IL FATTO Nell’anno 2012 un padre donava alle proprie due figlie la metà indivisa di un immobile sito in Palermo....</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.avvocatodicarlo.it/revocatoria-negata-alla-banca-la-casa-e-salva/">Revocatoria negata alla Banca: la casa è salva.</a> proviene da <a href="https://www.avvocatodicarlo.it">Avvocato Di Carlo</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">IL FATTO</span></strong></h1>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Nell’anno 2012 un padre donava alle proprie due figlie la metà indivisa di un immobile sito in Palermo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Nei successivi anni, il padre delle due ragazze stipulava con la Banca un contratto di aumento di mutuo e si costituiva fideiussore della società di cui esso era il rappresentante, rispettando puntualmente le rate di rientro.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Tuttavia, a seguito di difficoltà economiche, nel 2017 si registrava un ritardo nel pagamento delle rate di rientro del mutuo e la Banca, dopo aver costituito in mora il padre delle due ragazze, chiudeva ogni rapporto bancario e otteneva un decreto ingiuntivo, ai danni dello stesso, per il pagamento di quanto ancora dovuto.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Avendo appreso che nel 2012 il padre aveva donato l’immobile alle due figlie, nel 2017 la Banca avviava un procedimento avanti il Tribunale di Palermo chiedendo la revocazione dell’atto di donazione, sostenendo che tale immobile era l’unico bene su cui potersi rivalere per il credito vantato.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<h1 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">IL DIRITTO</span></strong></h1>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Cos’è l’azione revocatoria che ha intrapreso la Banca? A cosa serve?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">L’azione revocatoria è quell’azione con cui il creditore (la Banca nel nostro caso), che teme che il proprio debitore si spogli dei suoi beni per non pagare i suoi debiti, faccia dichiarare inefficace ed inopponibile, nei suoi confronti, l’atto di trasferimento del bene (vendita, vendita simulata, donazione).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Tale azione serve per garantirsi che l’immobile rimanga di proprietà del debitore per poi, eventualmente, pignorarlo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Nel nostro caso, la Banca citava in giudizio padre e figlie sostenendo che l’immobile che era stato donato era l’unico bene su cui poteva rifarsi delle somme che ancora vantava.</span></p>
<p><img class="alignright wp-image-31006 size-medium" src="https://www.avvocatodicarlo.it/wp-content/uploads/2019/04/27750507_2099296793633456_8623130731461953753_n-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://www.avvocatodicarlo.it/wp-content/uploads/2019/04/27750507_2099296793633456_8623130731461953753_n-300x300.jpg 300w, https://www.avvocatodicarlo.it/wp-content/uploads/2019/04/27750507_2099296793633456_8623130731461953753_n-150x150.jpg 150w, https://www.avvocatodicarlo.it/wp-content/uploads/2019/04/27750507_2099296793633456_8623130731461953753_n-768x768.jpg 768w, https://www.avvocatodicarlo.it/wp-content/uploads/2019/04/27750507_2099296793633456_8623130731461953753_n-256x256.jpg 256w, https://www.avvocatodicarlo.it/wp-content/uploads/2019/04/27750507_2099296793633456_8623130731461953753_n.jpg 960w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Il padre e una delle due figlie </span><span style="font-size: 14pt;">(rappresentati e difesi dall’avv. Sandro Di Carlo e Giancarlo Pellegrino &#8211; in foto) </span><span style="font-size: 14pt;">si sono opposti all’azione della Banca sostenendo la mancanza di una dolosa preordinazione del donante quale comportamento del debitore volto a sottrarre i beni al creditore e sostenendo che il patrimonio del donante, all’epoca dell’atto di donazione, era perfettamente in grado di coprire l’esposizione debitoria ammontante all’epoca.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In altre parole, la difesa ha sostenuto che non ci sono mai stati raggiri preordinati a sottrarre il bene e non c’è mai stato alcun danno per la Banca.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Con la sentenza in commento (clicca <a href="https://www.avvocatodicarlo.it/wp-content/uploads/2019/07/sentenza-revocatoria.pdf">qui</a> per scaricarla), il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda della Banca poiché, in accoglimento delle difese dei convenuti, ha ravvisato come inesistenti i presupposti che la legge stabilisce per poter esperire l’azione revocatoria.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ciò significa che, poiché la Banca non ha provato la mala fede del donante ed il danno subito, la casa è salva.</span></p>
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		<title>L&#8217;inquilino danneggia l&#8217;immobile in locazione: cosa fare?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 08:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il contratto di affitto di un immobile comporta l’obbligo del conduttore di restituire il bene in buono stato di conservazione,...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.avvocatodicarlo.it/linquilino-danneggia-limmobile-in-locazione-cosa-fare/">L&#8217;inquilino danneggia l&#8217;immobile in locazione: cosa fare?</a> proviene da <a href="https://www.avvocatodicarlo.it">Avvocato Di Carlo</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Il contratto di affitto di un immobile comporta l’obbligo del conduttore di restituire il bene in buono stato di conservazione, possibilmente integro e perfetto, ma con la tolleranza che un normale uso del bene secondo la sua destinazione richiede necessariamente.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Normale attendersi che le pareti siano ingiallite o che presentino fori per i quadri; lecita è anche l’usura di alcuni impianti, ma non è altrettanto ammissibile la rottura di un sanitario, la lacerazione della tenda, la distruzione delle porte.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Difatti, il conduttore ha l’obbligo di custodire il bene che gli è stato consegnato e la violazione di tale dovere di diligenza implica delle responsabilità di tipo non solo risarcitorio ma anche penale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Capita spesso che i proprietari, quando ottengono la restituzione delle chiavi dei loro appartamenti, constatano l’asportazione di mobili, di termosifoni, di lavandini, di sanitari, di porte, di infissi e di finestre.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In questi ed altri casi è possibile <strong>denunciare l’inquilino che danneggia l’appartamento</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">A confermarlo è una recente sentenza della Cassazione (Cass. sent. n. 4148/19) che offre più di uno spunto di riflessione. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Secondo la Corte sono due i reati che possono configurarsi in capo al conduttore qualora questi distrugga, in tutto o in parte, l’abitazione o porti con sé degli oggetti non propri.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ed infatti fioccano le querele nei confronti dei conduttori per i <strong>reati di danneggiamento aggravato</strong> (se commessi su un edificio di interesse storico o artistico o posto nel perimetro dei centri storici) e di <strong>appropriazione indebita </strong>aggravata.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong> </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>La responsabilità civile del conduttore.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Il conduttore è responsabile della distruzione e del deterioramento dell’immobile locato che avvengano nel corso della<strong> locazione</strong>, anche se tali fatti derivano da incendio o siano stati causati da persone che il conduttore ha ammesso all’uso e al godimento della cosa.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In questi casi, deve risarcire i danni al locatore, compresi i<strong> canoni</strong> dovuti sino alla scadenza del contratto.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Il risarcimento del danno è una responsabilità civile che prescinde dall’intenzionalità del comportamento e scatta anche per i casi in cui i danni siano dovuti a semplice “colpa” e non per malafede.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In pratica, non basta dire “l’ho fatto senza volerlo” perché comunque la diligenza impone di evitare tutto ciò che è in proprio potere.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Quando invece i <strong>danni si verificano per circostanze imprevedibili e inevitabili</strong>, l’inquilino non è responsabile.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">L’inquilino quindi non è tenuto al risarcimento del danno nei seguenti casi:</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 14pt;">se i fatti sono dovuti al <strong>normale invecchiamento del bene</strong>(ad esempio l’ingiallimento della tappezzeria, le tracce di mobili o quadri sui muri, la presenza di pochi e piccoli fori sulle pareti);</span></li>
<li><span style="font-size: 14pt;">se dimostra che il fatto che ha determinato la distruzione o il deterioramento è <strong>casuale </strong>o non è imputabile a lui o alle persone che ha ammesso all’uso o godimento della cosa.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Nell’ipotesi in cui il locatore intenda chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti, prima di procedere alla riparazione è altamente consigliabile munirsi di idonea perizia redatta da un tecnico che attesti la causa dei danni e l’entità degli stessi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Meglio ancora se il tecnico è nominato dal Tribunale (c.d. Accertamento Tecnico Preventivo).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Secondo la Cassazione, l’inquilino che restituisce l’<strong>appartamento</strong> con gravi danni è tenuto a versare non solo il rimborso per le spese necessarie a sostenere i <strong>lavori di riparazione</strong>, ma anche il risarcimento per il tempo in cui l’appartamento è rimasto necessariamente sfitto a causa dei suddetti lavori.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Tale risarcimento è pari al canone per il periodo necessario alle riparazioni.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Si tratta di una ipotesi simile al caso di “ritardata restituzione dell’appartamento” ma, a tal fine, il proprietario non deve provare di aver ricevuto altre richieste di <strong>affitto</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong> </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>La responsabilità penale del conduttore</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Quando il conduttore danneggia volontariamente l’immobile (magari poco prima del rilascio ed a causa di possibili screzi con il proprietario) deriva quindi da un atteggiamento di malafede e consapevolezza.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In questo caso, poichè il reato di <strong>danneggiamento</strong> è solamente doloso, si può denunciare l’inquilino per <strong>danneggiamento aggravato</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">In più c’è anche il reato di <strong>appropriazione indebita</strong> per chi porta via con sé dall’appartamento degli oggetti di proprietà del locatore.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Diritto scolastico: ammesso l&#8217;inserimento del docente in II fascia.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 17:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (Demo)]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>“Il ricorrente ha diritto al reinserimento nella graduatoria di istituto di II fascia del personale docente, valida per gli anni...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><img class="alignright wp-image-31006 size-medium" src="https://www.avvocatodicarlo.it/wp-content/uploads/2019/04/27750507_2099296793633456_8623130731461953753_n-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://www.avvocatodicarlo.it/wp-content/uploads/2019/04/27750507_2099296793633456_8623130731461953753_n-300x300.jpg 300w, https://www.avvocatodicarlo.it/wp-content/uploads/2019/04/27750507_2099296793633456_8623130731461953753_n-150x150.jpg 150w, https://www.avvocatodicarlo.it/wp-content/uploads/2019/04/27750507_2099296793633456_8623130731461953753_n-768x768.jpg 768w, https://www.avvocatodicarlo.it/wp-content/uploads/2019/04/27750507_2099296793633456_8623130731461953753_n-256x256.jpg 256w, https://www.avvocatodicarlo.it/wp-content/uploads/2019/04/27750507_2099296793633456_8623130731461953753_n.jpg 960w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />“<em>Il ricorrente ha diritto al reinserimento nella graduatoria di istituto di II fascia del personale docente, valida per gli anni scolastici 2017/2010 nella classe di concorso B017 nonché al ripristino del contratto di lavoro illegittimamente interrotto</em>”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Con questa decisione il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha accolto la domanda del docente, rappresentato e difeso dall’avv. Sandro Di Carlo, il cui contratto di lavoro era stato illegittimamente risolto e lo stesso insegnante era stato depennato dalla graduatoria di II fascia di istituto.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Osserva il Tribunale che la posizione del ricorrente – quale diritto soggettivo fatto valere nei confronti dell’Amministrazione &#8211; è allo stato regolata dalla sentenza TAR n. 04686/18 RG 11601/17 a lui favorevole la quale, a sua volta, aveva disposto “non possono non essere ammessi i candidati in possesso di diploma c.d. I.T.P., pur se non abilitati, tutte le volte in cui, per la relativa classe concorsuale, non siano stati predisposti specifici percorsi di abilitazione ordinari”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Quella sentenza aveva dichiarato l’illegittimità:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">del DM n. 374 del primo giugno 2017, recante disposizioni per l&#8217;aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/20, nella parte in cui &#8211; all&#8217;art. 2 – non prevede il titolo di accesso per le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico di cui alla tab. C</span><br />
<span style="font-size: 14pt;">del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 (oggi Tabella B, D.P.R. n. 19/2016), quale titolo idoneo per l&#8217;inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto</span><br />
<span style="font-size: 14pt;">dello stesso D.M. n. 374 del primo giugno 2017 nella parte in cui &#8211; all&#8217;art. 4 &#8211; prevede che, ai fini dell&#8217;inclusione in II fascia di graduatoria d&#8217;istituto, l&#8217;aspirante deve aver già conseguito il titolo di abilitazione (e non anche il titolo di idoneità all&#8217;insegnamento)</span><br />
<span style="font-size: 14pt;">Tale provvedimento era pienamente efficace tra le parti e l’Amministrazione non poteva non darvi esecuzione.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ciò nonostante, l’istituto scolastico capofila aveva provveduto a depennare il docente dalla graduatoria ed a risolvere il contratto di lavoro sulla base di una diversa e successiva sentenza che, invece, stabiliva un diverso principio erroneamente richiamato a sostegno del provvedimento di depennamento.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Il Tribunale di Milano, pertanto, dichiarava che nessuna rilevanza può espletare sulla posizione soggettiva del ricorrente la successiva sentenza dello stesso TAR (la quale ha esaminato questa volta la legittimità dell’art. 2 DDG del MIUR 11.5.18 N. 784) che ha inammissibilmente esaminato nuovamente la stessa posizione e lo stesso diritto del ricorrente; sulla base, infatti, del principio del ne bis in idem, il secondo medesimo procedimento deve essere dichiarato inammissibile nei confronti del ricorrente.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Tenuto conto che il ricorrente non ha allo stato possibilità di ottenere un incarico nuovo poichè, a seguito della cancellazione dalla II fascia, non è stato nemmeno inserito in III fascia col concreto rischio che il posto precedentemente occupato venga assegnato ad un nuovo docente a seguito dello scorrimento della graduatoria (c.d. periculum in mora), il Tribunale ha accolto il ricorso del docente condannando le amministrazioni alla immediata ricostituzione del rapporto di lavoro ed al reinserimento del docente in II fascia.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Link al provvedimento integrale: <a href="https://www.avvocatodicarlo.it/wp-content/uploads/2019/04/13725214s-1.pdf">13725214s (1)</a></span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.avvocatodicarlo.it/diritto-scolastico-ammesso-linserimento-del-docente-in-ii-fascia/">Diritto scolastico: ammesso l&#8217;inserimento del docente in II fascia.</a> proviene da <a href="https://www.avvocatodicarlo.it">Avvocato Di Carlo</a>.</p>
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		<title>E&#8217; reato entrare nel profilo Facebook del partner</title>
		<link>https://www.avvocatodicarlo.it/e-reato-entrare-nel-profilo-facebook-del-partner/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 10:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (Demo)]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per la Corte l&#8217;accesso abusivo si realizza anche se all&#8217;imputato era stata comunicata in precedenza la password. Spacciandosi per il...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.avvocatodicarlo.it/e-reato-entrare-nel-profilo-facebook-del-partner/">E&#8217; reato entrare nel profilo Facebook del partner</a> proviene da <a href="https://www.avvocatodicarlo.it">Avvocato Di Carlo</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Per la Corte l&#8217;accesso abusivo si realizza anche se all&#8217;imputato era stata comunicata in precedenza la password. Spacciandosi per il titolare, si rischia anche la sostituzione di persona</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Rischia una condanna per accesso abusivo a sistema informatico il marito che entra nel profilo Facebook della moglie, sebbene egli fosse a conoscenza del nome utente e della password poiché la moglie glieli aveva comunicati in precedenza.</span><br />
<span style="font-size: 14pt;">È la conclusione a cui è giunta la sezione penale della Corte di Cassazione in due sentenze rese il 22 gennaio 2019, ovvero la numero n. 2905 e la n. 2942.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La prima vicenda ha visto confermare la condanna nei confronti di un uomo per il reato di cui all&#8217;art. 615-ter c.p., da lui commesso tramite accesso al profilo FB della moglie utilizzando nome utente e password a lui noti. In Cassazione, lo stesso si era difesa rilevando che la password gli era stata comunicata dalla moglie e dunque avrebbe potuto dubitarsi dell&#8217;operatività della norma di cui all&#8217;art. 615-ter del codice penale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">I Giudici, richiamando un caso analogo (Cass., sent. n. 52572/2017), ritengono che il fatto che il ricorrente fosse a conoscenza delle chiavi di accesso della moglie al sistema informatico, quand&#8217;anche fosse stata quest&#8217;ultima a renderle note offrendo in passato un&#8217;implicita autorizzazione all&#8217;accesso, non esclude comunque il carattere abusivo degli accessi.</span><br />
<span style="font-size: 14pt;">Vi è di più!</span><br />
<span style="font-size: 14pt;">Commette sostituzione di persona chi accede all&#8217;account FB altrui spacciandosi per il titolare.</span><br />
<span style="font-size: 14pt;">Alla stessa conclusione, la Cassazione è giunta anche nella sentenza n. 2942, pronunciandosi sul ricorso di un uomo condannato anche per sostituzione di persona: oltre ad essersi introdotto abusivamente nel profilo FB e nell&#8217;email della sua ex, l&#8217;imputato aveva modificato la password e, per creare un danno alla donna, si era a lei sostituito fingendosi la titolare del profilo e aveva scritto frasi ed epiteti ingiuriosi all&#8217;allora suo fidanzato.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<item>
		<title>Casa coniugale: la nuova convivenza della moglie determina la restituzione al marito?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 18:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A seguito di separazione personale dei coniugi con assegnazione della casa coniugale ad uno dei due, solitamente alla moglie, può quest’ultima...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.avvocatodicarlo.it/casa-coniugale-la-nuova-convivenza-delle-moglie-determina-la-restituzione-al-marito/">Casa coniugale: la nuova convivenza della moglie determina la restituzione al marito?</a> proviene da <a href="https://www.avvocatodicarlo.it">Avvocato Di Carlo</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; color: #000000;">A seguito di separazione personale dei coniugi con assegnazione della casa coniugale ad uno dei due, solitamente alla moglie, può quest’ultima lasciare che un nuovo compagno vi si trasferisca stabilmente, o vi è bisogno dell’autorizzazione dell’altro coniuge?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; color: #000000;">Le ipotesi sono molteplici ed in queste rientrano anche i casi in cui la casa, benché assegnata alla moglie, sia di proprietà esclusiva del marito o che sia al 50% di proprietà di entrambi, o il caso in cui sia il marito tenuto a pagarne il mutuo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; color: #000000;">La regola che trova applicazione, infatti, e che mette a tacere qualsiasi altro tipo di argomentazione, considerazione o giudizio in merito, è che <strong>ognuno è libero di ospitare a casa propria chi vuole</strong>, ed essendo venuto meno, con la separazione, l’obbligo per i coniugi alla fedeltà, la moglie potrà ospitare anche stabilmente il nuovo compagno.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; color: #000000;">Tuttavia, iniziare una nuova convivenza nella casa familiare dopo la separazione o il divorzio può <strong>comportare alcune importanti conseguenze</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; color: #000000;">Mettiamo il caso in cui marito e moglie sono separati: la casa familiare è stata assegnata alla donna che è anche genitore collocatario dei figli.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; color: #000000;">Cosa succede se la donna inizia una nuova convivenza con un altro uomo nella casa coniugale?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; color: #000000;">L’ex marito ha diritto a riprendersi la casa?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; color: #000000;">Prima di iniziare una nuova convivenza, sarebbe doveroso considerare quale effetto questa possa avere sui figli. Sono loro, infatti, a dover essere tutelati da ogni possibile fonte di turbamento.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; color: #000000;">Difatti, la nuova convivenza instaurata nella casa familiare <strong>non deve essere fonte di stress né deve risultare un elemento di disturbo per la crescita psicofisica dei figli</strong><strong>. </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; color: #000000;">Se, pertanto, la convivenza fra la madre ed il nuovo compagno non ha ripercussioni sui figli la nuova convivenza <strong>non può, </strong>in linea generale, <strong>provocare la revoca dell’assegnazione dell’abitazione familiare</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; color: #000000;">Ciò in quanto la decisione con cui il giudice stabilisce l’assegnazione o la revoca della casa familiare, infatti, è sempre il frutto di una valutazione che mette in primo piano gli <strong>interessi della prole</strong>. Quindi, finché la casa familiare viene riconosciuta come il centro degli affetti e delle consuetudini per i figli, la revoca della casa non è (solitamente) prevista.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; color: #000000;">Una revoca dell’assegnazione potrebbe avvenire nei casi in cui – ad esempio – i <strong>figli maggiorenni</strong>, divenuti economicamente autonomi, decidessero di <strong>andare a vivere per conto proprio</strong>, oppure quando i minori frequentassero una scuola distante da casa, che imporrebbe il loro <strong>allontanamento dall’abitazione familiare</strong>. In pratica quando la casa non è più il nido, il porto sicuro, l’habitat naturale della prole.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; color: #000000;">Discorso diverso si deve fare per l’assegno di mantenimento.<em> </em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; color: #000000;">Un rapporto stabile di convivenza, infatti<strong>,</strong> può essere un motivo per “rivedere” l’assegno di mantenimento; la prova della presenza assidua di un nuovo individuo con un reddito proprio all’interno del nucleo familiare dell’ex moglie permette al marito di far ricorso in Tribunale per <strong>ottenere una diminuzione dell’importo </strong>previsto o <strong>addirittura la revoca</strong> totale dell’assegno.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Il marito può imporre alla moglie la consumazione di un rapporto sessuale?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2018 07:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (Demo)]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Se è vero che con la celebrazione del matrimonio si forma un legame indissolubile fra marito e moglie in cui...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Se è vero che con la celebrazione del matrimonio si forma un legame indissolubile fra marito e moglie in cui nascono diritti e doveri, è anche vero che non si possono imporre determinati obblighi al coniuge.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Ci riferiamo, in particolare, all&#8217;ipotesi del marito che impone alla moglie, a tutti i costi, la consumazione di un rapporto intimo contro la sua volontà, utilizzando anche minacce.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Ebbene, diciamo fin da subito che il legame matrimoniale non giustifica le pretese sessuali di un coniuge nei confronti dell&#8217;altro se quest&#8217;ultimo non vi acconsente.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Il marito, pertanto, non può imporre alla moglie la consumazione di un rapporto sessuale se quest&#8217;ultima non è consenziente, dovendo sempre garantire il <b>rispetto della dignità della persona</b> e della donna in particolare che non può ne deve essere usata come strumento di piacere.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Sul tema è intervenuta di recente la Corte di cassazione che, con sentenza numero 46051/2018, ha chiarito che per il lecito compimento del rapporto sessuale <strong>è sempre indispensabile la costante presenza del consenso delle parti coinvolte</strong>, &#8220;<em>non esistendo, in particolare, alcun diritto del marito al soddisfacimento dei propri istinti sessuali</em>&#8220;.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">La Corte, difatti, ha confermato la sentenza con il quale il marito era stato condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per aver costretto in più occasioni la moglie a subire atti sessuali contro la sua volontà, minacciandola e picchiandola in caso di rifiuto e per aver tentato in un&#8217;occasione di costringerla di nuovo non riuscendovi solo per il pronto intervento delle figlie.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Oltretutto l&#8217;imputato, nel corso del giudizio, aveva tentato di negare gli addebiti a suo carico accusando senza scrupoli i familiari, tra i cui una figlia gravemente malata.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Tutte circostanze che non riescono a salvarlo dalla condanna né a rendere questa più lieve.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<item>
		<title>Messaggi, chiamate ed anche regali indesiderati: è stalking.</title>
		<link>https://www.avvocatodicarlo.it/messaggi-chiamate-ed-anche-regali-indesiderati-e-stalking/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 16:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (Demo)]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il tema del reato di stalking è sempre più attuale e frequente. In questo articolo (clicca qua) abbiamo già visto...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il tema del reato di stalking è sempre più attuale e frequente.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo articolo (clicca <a href="https://www.avvocatodicarlo.it/stalking/">qua</a>) abbiamo già visto come le eccessive molestie, anche se compiute sui social network o tramite le applicazioni di messaggistica, determinano la consumazione del reato di stalking.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza è in costante evoluzione e tende sempre più a tutelare le vittime di tale reato (spesso donne).</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 35790/2018 la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, si è espressa sul ricorso di un uomo condannato per atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata, definendo la portata del reato di stalking ai danni di un uomo non ancora rassegnato dalla fine della storia sentimentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Come spesso accade, infatti, la fine di una relazione, non accettata da uno dei due ormai &#8220;ex&#8221; partner, sfocia in comportamenti ossessivi e persecutori ai danni della vittima, costretta a denunciare l&#8217;ex compagno per stalking.</p>
<p style="text-align: justify;">Deluso della fine della relazione, nelle due settimane successive alla rottura l&#8217;uomo aveva posto in essere una serie di condotte vessatorie, sostanzialmente caratterizzate da insistenti telefonate, messaggi e appostamenti, culminati in una violenta aggressione ai danni della persona offesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i giudici di piazza Cavour, nel contesto di condotte persecutorie e insistenti perpetrati dall&#8217;uomo <strong>anche l&#8217;offerta di doni indesiderati </strong><strong>(declinati dalla destinataria) ha assunto un&#8217;oggettiva portata molesta</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comportamento dell&#8217;ex compagno ha costretto la donna a denunciare l&#8217;uomo per stalking nei suoi confronti; il Tribunale, in primo grado, e la Corte d&#8217;Appello, in secondo grado, rispettivamente, disponevano e confermavano la condanna dell&#8217;imputato, dopo un&#8217;attenta valutazione degli elementi probatori e un apprezzamento delle deposizioni dei testi, nonché della persona offesa.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione, con la sentenza richiamata, ha confermato la condanna precisando che anche l&#8217;offerta di doni indesiderati (e in quanto tali declinati dalla destinataria) aveva assunto un&#8217;oggettiva portata molesta, configurandosi quale forma di imposizione e implicita richiesta di ripristino dei rapporti.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione rammenta come il delitto di atti persecutori sia configurabile anche quando le singole condotte siano reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo ambito temporale, pur solo in un giorno, costituisca la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, non conta se moleste si concentrano in un ristretto ambito temporale e sono volte unicamente a ricomporre la rottura del rapporto; ciò che conta è che la condotta, concentrata anche nell&#8217;arco di pochi giorni, sia tale far maturare un perdurante stato d&#8217;ansia e di paura nella vittima.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza in esame, il ricorso dell&#8217;uomo veniva respinto e veniva confermata la condanna a suo carico.</p>
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		<item>
		<title>Vaccini e autismo: il punto della giurisprudenza italiana.</title>
		<link>https://www.avvocatodicarlo.it/vaccini-e-autismo/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 15:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (Demo)]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sempre più presente e sempre più acceso è il tema della vaccinazione dei bambini, generatore di un contrasto dai toni...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sempre più presente e sempre più acceso è il tema della vaccinazione dei bambini, generatore di un contrasto dai toni sempre più accessi tra la medicina &#8220;vera&#8221; (quella sostenuta dalla maggioranza dei medici e dei genitori che hanno ritenuto di aderire alle linee dettate dalla posizione dominante nel campo medico) e la minoranza di medici (relegata al silenzio, pena il rischio della radiazione dall&#8217;albo professionale) a braccetto con una minoranza di genitori.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale già critica situazione si aggiungono le innumerevoli bufale e le fake news riguardo ai vaccini, la cui diffusione è sonoramente amplificata dalla cassa di risonanza del web e, in particolar modo, dai video pubblicati su YouTube e sui social.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;errore di base sta proprio li; utilizzare internet ed i social network per informarsi su un tema così delicato, auto costruendosi errate conoscenze mediche, bypassando la medicina che da sempre ha prevenuto epidemie e pandemie per poi, infine, invocare complotti leggendari della aziende farmaceutiche ai danni dei nostri figli.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, può osservarsi, sul piano dell&#8217;attualità giuridica, come l&#8217;opinione che vede come giusta (per non dire un Bene) l&#8217;obbligo vaccinale abbia forti supporter istituzionali: il Governo e i vertici degli Ordini dei medici quanto meno.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò nonostante, il dubbio del nesso consequenziale tra vaccini e autismo rimane e, in alcune pronunce giurisprudenziali, è stato messo nero su bianco.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; anche vero che esistono anche pronunce di segno opposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Difatti, la giurisprudenza italiana non risulta concorde nemmeno su un tema così delicato: da un lato vi sono state pronunce che attestano la sussistenza di un nesso di causalità fra vaccinazione e autismo (ad es. Tribunale Pesaro, Sez. Lav., 11 novembre 2013, n. 624, Tribunale di Milano, Sez. Lav., 23 settembre 2014), dall&#8217;altro sentenze che negano tale nesso causale (Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 16 giugno 2016, n. 12427).</p>
<p style="text-align: justify;">Vi sono poi pronunce recentissime del Giudice Amministrativo che affermano la legittimità della scelta di un Comune di legare l&#8217;iscrizione agli asili comunali all&#8217;adempimento all&#8217;obbligo vaccinale (Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 20 aprile 2017, n. 1662).</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di tale frastagliato contesto interviene nuovamente la Corte di Cassazione con l&#8217;ordinanza n.29583/2018 della Sezione Lavoro che ha negato nuovamente l&#8217;esistenza di un nesso di causalità tra la somministrazione vaccinale e la sindrome di autismo.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la Corte d’appello di Milano, nel 2011, aveva negato la domanda volta al riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale per danni vaccinali (di cui alla L. n. 210 del 1992), mentre i genitori assumevano la patologia dipendente causalmente dalle vaccinazioni somministrate (antitetano ed antidifterica, antipolio, antiepatite B, antimorbillo, antiparotite e antirosolia).</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, lo stesso giudice territoriale, ritenuta l’applicabilità del principio di equivalenza delle concause determinative dell’evento, aveva affermato che il trattamento vaccinale non poteva essere identificato come concausa della sindrome autistica da cui era affetto il minore: il CTU aveva in particolare escluso che tale sindrome potesse qualificarsi come complicanza post-vaccinica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricorrendo in Cassazione, anche i giudici di piazza Cavour hanno condiviso il metodo seguito dalla Corte d&#8217;Appello, ovvero la valutazione dell’esistenza del nesso causale sulla base alla “ragionevole probabilità scientifica” al contempo rilevando che, condivisibili o meno che fossero le affermazioni rese dal CTU sulle origini dell’autismo, non era risultato accertato, nel caso del bimbo in questione, in base a criteri di probabilità scientifica, l’incidenza deterministica, anche come concausa, delle vaccinazioni sulla insorgenza della sindrome autistica “<em>così da poterne inferire il nesso causale tra il trattamento vaccinale somministrato al minore e la sindrome autistica diagnosticatagli</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla mancanza di cause alternative, la Cassazione osserva che si tratta «<em>di complesse malattie la cui origine è ancora ignota e la ricerca di fattori ulteriori e diversi rispetto al patrimonio genetico è oggetto di studio della ricerca scientifica». </em></p>
<p style="text-align: justify;">Ha pertanto rigettato il ricorso e condannato l&#8217;uomo al pagamento delle spese legali.</p>
<p style="text-align: justify;">Al di la delle differenti visioni giurisprudenziali, è evidente che il tema vaccini sia affetto da una divisione lacerante dove i due fronti si accusano reciprocamente di attentare ciascuno alla salute dell&#8217;altro e su cui non può che auspicarsi un intervento deciso e chiaro da parte del legislatore nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<item>
		<title>Assegno di divorzio: la decisione delle Sezioni Unite</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 10:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (Demo)]]></category>
		<category><![CDATA[assegno]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel risolvere il contrasto giurisprudenziale in materia di assegno divorzile, sorto a seguito della nota sentenza Grilli che aveva escluso...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel risolvere il contrasto giurisprudenziale in materia di assegno divorzile, sorto a seguito della nota sentenza Grilli che aveva escluso la debenza dell&#8217;assegno divorzile agganciato al tenore di vita, con la sentenza n.18287/2018 appena depositata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che &#8220;<em>l&#8217;assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa e perequativa.</em></p>
<p style="text-align: justify;">I giudici di piazza Cavour hanno precisato che<em> &#8220;hai fini del riconoscimento dell&#8217;assegno di divorzio si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall&#8217;ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all&#8217;età dell&#8217;avente diritto</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l&#8217;unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.</p>
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		<title>Specializzazione in medicina generale: ricorre al Tar e vince</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Di Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 08:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nature (Demo)]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In tema di specializzazione in medicina generale, per i medici in possesso di determinati requisiti la legge prevede un accesso...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In tema di specializzazione in medicina generale, per i medici in possesso di determinati requisiti la legge prevede un accesso diretto ai corsi di specializzazione in medicina generale, senza necessità di partecipare alla graduatoria di ammissione.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ questo il principio in base al quale i legali dell’aspirante specializzanda in medicina generale hanno impugnato i provvedimenti relativi all’avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, al fine di ottenere l’accesso diretto della dott.ssa D.M. senza necessità di percorrere la strada concorsuale.</p>
<p style="text-align: justify;">La specializzanda dottoressa, difesa dagli avvocati Sandro Di Carlo e Giancarlo Pellegrino, ha ottenuto l’immediata immissione al corso di formazione in soprannumero già in sede di giudizio cautelare in cui il TAR di Palermo, con decreto presidenziale prima e con ordinanza collegiale dopo, ha disposto l’immediata ammissione al predetto corso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio Amministrativo ha rilevato la plausibilità delle argomentazioni offerte dalla ricorrente, nonché l’esistenza di una situazione di estrema gravità ed urgenza giustificata dal fatto che le lezioni formative erano già iniziate.</p>
<p style="text-align: justify;">La conferma dei suddetti provvedimenti arriva con la sentenza che definisce il giudizio mediante la quale, accogliendo il ricorso, il Tar Palermo ha confermato l’esistenza di un regime favorevole per i medici aventi determinati requisiti, poiché la legge, per tali soggetti, non subordina ad alcun quoziente numerico l’ammissione ai corsi di formazione specifica in soprannumero in medicina generale.</p>
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