Il medico della guardia medica, oggi chiamata servizio di continuità assistenziale, deve valutare con attenzione ogni richiesta di aiuto e, quando le condizioni del paziente lo richiedono, visitarlo in ambulatorio o a domicilio. Se sbaglia la valutazione o rifiuta senza motivo una visita necessaria, possono rispondere dei danni il medico e l’azienda sanitaria per cui lavora.
Vediamo cos’è la guardia medica, quando il medico di turno è obbligato a venire a casa, quali errori si contestano più spesso e chi paga il risarcimento.
In breve
- La continuità assistenziale garantisce l’assistenza di base quando il medico di famiglia non è in servizio, di norma di notte e nei giorni prefestivi e festivi; è organizzata dalle aziende sanitarie sulla base dell’Accordo collettivo nazionale della medicina generale.
- Il medico di turno decide se è necessaria una visita, ma la sua valutazione deve essere diligente e motivata: per l’orientamento consolidato della Cassazione, il rifiuto ingiustificato di una visita urgente può integrare il reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.).
- Per i danni risponde l’azienda sanitaria, perché il medico opera in convenzione con il Servizio sanitario (art. 7, c. 2, legge 24/2017).
- Il medico risponde personalmente a titolo extracontrattuale (art. 7, c. 3).
Cos’è la guardia medica e quando si chiama?
La guardia medica è il servizio che assicura le cure non differibili quando il medico di famiglia e il pediatra non sono disponibili. Il medico di continuità assistenziale lavora in convenzione con il Servizio sanitario, secondo l’Accordo collettivo nazionale della medicina generale, che dal 2024 ha inserito questa attività nel cosiddetto ruolo unico di assistenza primaria; sedi, orari e numeri sono stabiliti da ciascuna azienda sanitaria. In Sicilia molte ASP attivano anche, d’estate, una guardia medica turistica nelle località di villeggiatura.
La guardia medica non è un servizio di emergenza. Per un dolore al petto, una difficoltà respiratoria grave, una perdita di coscienza o un sospetto ictus si chiama il 112 o il 118, i cui ritardi sono trattati nella guida sul ritardo dell’ambulanza e del 118. Spesso, però, il confine non è chiaro a chi chiama: proprio per questo il medico di guardia deve saper riconoscere i segnali di allarme e indirizzare subito il paziente al pronto soccorso.
Il medico di guardia è obbligato a venire a casa?
Non sempre. Il medico di turno valuta la richiesta, di solito per telefono, e decide se basta un consiglio, se serve una visita in ambulatorio o a domicilio, oppure se occorre attivare il 118. È una scelta tecnica discrezionale, ma non arbitraria: deve fondarsi su domande adeguate e su una valutazione dei sintomi riferiti.
Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione penale, il medico di guardia che rifiuta la visita domiciliare quando i sintomi descritti indicano una situazione che la richiede, senza raccogliere informazioni sufficienti per escluderla, può rispondere del reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), anche se poi non deriva un danno. La discrezionalità, insomma, è sindacabile dal giudice quando la valutazione è stata superficiale.
Le richieste vengono di norma annotate nel registro del servizio, con orario, motivo della chiamata e decisione presa, e in molte sedi le telefonate sono registrate. Questi documenti sono decisivi per ricostruire cosa è stato riferito e cosa è stato risposto.
Quali errori si contestano più spesso?
- Sintomi sottovalutati al telefono: dolore toracico attribuito all’ansia o alla digestione, come spiegato nella guida sull’infarto non diagnosticato; febbre alta con rigidità del collo in un bambino, tema dell’articolo sulla meningite non diagnosticata.
- Visita mancata quando le condizioni la rendevano necessaria, o eseguita con grave ritardo.
- Visita incompleta, senza rilevare parametri essenziali, e mancato invio al pronto soccorso.
- Prescrizioni sbagliate di farmaci, per dosaggio o controindicazioni.
In molti di questi casi il danno consiste nel ritardo con cui una malattia viene riconosciuta e curata: le regole generali sono nella guida sull’errore diagnostico e la diagnosi tardiva.
Chi risponde dei danni: il medico o l’ASP?
Il medico di continuità assistenziale non è dipendente dell’azienda sanitaria, ma lavora in convenzione con il Servizio sanitario. La legge Gelli-Bianco estende espressamente alle prestazioni rese in regime di convenzione la responsabilità contrattuale della struttura (art. 7, c. 2, legge 24/2017): per questo il paziente può chiedere il risarcimento all’azienda sanitaria provinciale che organizza il servizio. È lo stesso schema che vale per il medico di famiglia, spiegato nella guida sulla responsabilità del medico di base.
Il medico risponde personalmente a titolo extracontrattuale (art. 7, c. 3). Se l’azienda sanitaria paga, l’azione di responsabilità nei suoi confronti è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti, solo per dolo o colpa grave (art. 9).
Conta anche il comportamento del paziente. Se il medico ha consigliato di recarsi subito al pronto soccorso e il consiglio non è stato seguito, il risarcimento può essere ridotto o escluso per la parte di danno che si poteva evitare (art. 1227 c.c.).
Domande frequenti
La guardia medica non risponde al telefono: cosa si fa?
Se la situazione appare grave si chiama subito il 112 o il 118. Una linea irraggiungibile per lungo tempo può indicare un problema organizzativo del servizio, che è bene segnalare per iscritto all’azienda sanitaria.
Si può avere copia del registro delle chiamate?
Il paziente, o chi ne ha titolo, può chiedere all’azienda sanitaria la documentazione relativa alla propria richiesta di assistenza. Conviene farlo presto, perché le registrazioni possono essere conservate per un tempo limitato.
Il medico ha detto di andare al pronto soccorso e non ci siamo andati: c’è ancora responsabilità?
Dipende da cosa è stato detto e da come è andata dopo. Se l’indicazione era chiara e corretta, il danno derivato dal ritardo è di solito imputabile alla scelta di non seguirla.
Ogni chiamata alla guardia medica va ricostruita su registri, referti e testimonianze prima di valutare una responsabilità. Per un esame del caso lo studio riceve a Palermo e a Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.



