Nullità del matrimonio religioso e delibazione: effetti civili

Come la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio diventa efficace per lo Stato: la delibazione in Corte d’appello, il limite dei tre anni di convivenza e gli effetti su assegni e mantenimento.

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Nullità del matrimonio religioso e delibazione: effetti civili

La nullità del matrimonio religioso dichiarata da un tribunale ecclesiastico produce effetti anche per lo Stato italiano solo dopo la delibazione, cioè il riconoscimento della sentenza da parte della Corte d’appello. Lo prevede l’art. 8 dell’Accordo di Villa Madama del 1984 tra Italia e Santa Sede, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121. Senza delibazione, per lo Stato quel matrimonio resta valido.

La nullità è diversa dal divorzio: non scioglie un matrimonio valido, ma accerta che il matrimonio non è mai stato valido fin dall’inizio. Vediamo come si ottiene, quando la delibazione è esclusa e quali conseguenze ha su assegni e figli.

In breve

  • La sentenza ecclesiastica di nullità vale per lo Stato solo se riconosciuta dalla Corte d’appello (art. 8, Accordo del 1984, L. 121/1985).
  • Dal 2015 basta una sola sentenza ecclesiastica ed esiste un «processo breve» davanti al vescovo (Mitis Iudex Dominus Iesus).
  • Una convivenza come coniugi di almeno tre anni dopo le nozze impedisce la delibazione, se l’altro coniuge lo eccepisce (Cass. SU 16379 e 16380/2014).
  • Con la nullità non spetta l’assegno di divorzio, ma il codice prevede tutele economiche limitate (artt. 129 e 129-bis c.c.).

Come funziona la nullità davanti alla Chiesa?

Il matrimonio concordatario, celebrato in chiesa e trascritto nei registri dello stato civile, ha due volti: sacramento per la Chiesa e matrimonio civile per lo Stato. La nullità «religiosa» si chiede al tribunale ecclesiastico competente, che applica il diritto canonico. Le cause tipiche sono i vizi del consenso, come l’esclusione dell’indissolubilità o dei figli, l’incapacità psichica di assumere gli obblighi del matrimonio o l’errore sulla persona.

Con il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus del 15 agosto 2015, in vigore dall’8 dicembre 2015, Papa Francesco ha semplificato il processo. È stata abolita la necessità di due sentenze conformi: oggi, se non c’è appello, basta la sentenza di primo grado. È stato introdotto anche un processo più breve davanti al vescovo, quando la domanda è proposta da entrambi i coniugi o con il consenso dell’altro e la nullità risulta evidente.

Come si ottiene la delibazione in Corte d’appello?

Una volta definitiva, la sentenza ecclesiastica deve essere munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Poi si chiede alla Corte d’appello di dichiararla efficace in Italia. È competente la Corte d’appello del distretto in cui si trova il Comune dove il matrimonio è stato trascritto: per un matrimonio trascritto a Palermo, la Corte d’appello di Palermo.

Questi sono i passaggi:

  1. Sentenza ecclesiastica definitiva e decreto di esecutività della Segnatura Apostolica.
  2. Domanda alla Corte d’appello, congiunta dei due coniugi oppure di uno solo con citazione dell’altro. Serve un avvocato.
  3. Controllo della Corte: verifica che nel processo canonico sia stato rispettato il diritto di difesa e che la sentenza non contrasti con l’ordine pubblico italiano. La Corte non riesamina il merito della causa.
  4. Sentenza di delibazione: il matrimonio viene annotato come nullo anche nei registri dello stato civile.

Quando la delibazione è esclusa: la convivenza di tre anni

Il limite più importante riguarda la convivenza. Con due sentenze gemelle del 17 luglio 2014, n. 16379 e n. 16380, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la convivenza come coniugi durata almeno tre anni dalla celebrazione esprime un principio di ordine pubblico italiano. Se c’è stata, la sentenza ecclesiastica di nullità non può essere delibata.

Conta una vita comune stabile e continuativa, riconoscibile all’esterno, non la semplice coabitazione. Si tratta però di un’eccezione che deve sollevare il coniuge che si oppone: il giudice non può rilevarla da solo. Se i coniugi chiedono insieme la delibazione, il limite di solito non opera.

Altri motivi di contrasto con l’ordine pubblico vanno valutati caso per caso, per esempio quando la nullità dipende da una riserva mentale di un coniuge che l’altro non conosceva né poteva conoscere.

Cosa succede ad assegni, mantenimento e figli?

La nullità cancella il matrimonio fin dall’origine, quindi non dà diritto all’assegno divorzile. Il codice civile prevede però tutele limitate per il coniuge in buona fede, cioè quello che non conosceva la causa di nullità (matrimonio «putativo»):

  • il giudice può porre a carico dell’altro coniuge somme periodiche per non più di tre anni, se il beneficiario non ha redditi adeguati e non si è risposato (art. 129 c.c., quando entrambi i coniugi erano in buona fede);
  • il coniuge a cui è imputabile la nullità deve una congrua indennità al coniuge in buona fede, almeno pari al mantenimento per tre anni, oltre agli alimenti se nessun altro vi è tenuto (art. 129-bis c.c.).

Per i figli non cambia nulla: restano figli di entrambi i genitori, con gli stessi diritti, e valgono le normali regole su affidamento e mantenimento. Se i coniugi avevano già divorziato e la nullità viene delibata dopo, le Sezioni Unite (sentenza n. 9004 del 31 marzo 2021) hanno chiarito che l’assegno divorzile già deciso non viene travolto e che il giudizio sulle questioni economiche può proseguire.

Nullità, divorzio o nullità civile: che differenza c’è?

Il divorzio scioglie, o fa cessare gli effetti civili di, un matrimonio valido. Tutela di più il coniuge economicamente debole, perché può comportare l’assegno divorzile e diritti sulla pensione. La nullità, invece, dice che il matrimonio non è mai esistito in modo valido. Il divorzio si può ottenere anche senza giudice, con la negoziazione assistita. Molte persone chiedono entrambe le cose: il divorzio per lo Stato e la nullità per ragioni religiose.

Esiste anche la nullità civile, decisa dal tribunale italiano (artt. 117 e seguenti c.c.): per esempio per bigamia, violenza, errore sull’identità o su qualità essenziali dell’altro coniuge, simulazione. I termini sono brevi: in molti casi l’azione non è più possibile dopo un anno di coabitazione dalla scoperta dell’errore o dalla fine della violenza (art. 122 c.c.), mentre per la simulazione l’azione non è ammessa decorso un anno dalle nozze o se i coniugi hanno convissuto (art. 123 c.c.).

Domande frequenti

Dopo tanti anni di matrimonio si può ottenere la nullità?

Davanti alla Chiesa sì, perché il diritto canonico non prevede un limite legato alla durata. Per lo Stato, però, una convivenza come coniugi di almeno tre anni impedisce la delibazione se l’altro coniuge si oppone.

La nullità cancella l’assegno di mantenimento già fissato?

Dipende dalla fase. Se c’è già una decisione definitiva sull’assegno di divorzio, la successiva delibazione non la travolge. Negli altri casi occorre valutare lo stato del giudizio con un legale; resta sempre possibile chiedere la modifica delle condizioni se cambiano i fatti.

Serve la delibazione per risposarsi in chiesa?

Per la Chiesa basta la sentenza ecclesiastica di nullità. Per un nuovo matrimonio con effetti civili, però, occorre che il precedente sia sciolto o dichiarato nullo anche per lo Stato, con il divorzio o con la delibazione.

Nullità e divorzio si possono combinare in modi diversi, con conseguenze economiche differenti. Per capire quale strada conviene nel vostro caso potete contattare lo studio per una valutazione. Le questioni di famiglia sono seguite con la collaborazione dell’Avv. Chiara Damiata.

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