Patti prematrimoniali: sono validi in Italia?

Gli accordi prematrimoniali non sono previsti dalla legge italiana: cosa ha detto la Cassazione, quali patti sono nulli, quali validi e quali strumenti usare oggi, anche nei matrimoni con stranieri.

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Patti prematrimoniali: sono validi in Italia?

In Italia i patti prematrimoniali «all’americana», con cui i futuri sposi decidono prima delle nozze assegni, mantenimento e divisione dei beni in caso di divorzio, non sono previsti dalla legge. L’orientamento tradizionale della Cassazione li considera nulli quando riguardano diritti indisponibili, come l’assegno di divorzio o il mantenimento dei figli.

Negli ultimi anni, però, la Cassazione ha riconosciuto validi alcuni accordi economici tra coniugi legati alla fine del matrimonio, e la legge offre già diversi strumenti per organizzare il patrimonio. Vediamo cosa è nullo, cosa è valido e cosa si può fare oggi.

In breve

  • Nessuna legge italiana disciplina in generale i patti prematrimoniali sul divorzio.
  • Sono nulli gli accordi che rinunciano in anticipo all’assegno divorzile o al mantenimento dei figli (art. 160 c.c. e orientamento della Cassazione).
  • Sono validi gli accordi patrimoniali che non toccano diritti indisponibili, anche se condizionati alla separazione (Cass. n. 23713/2012 e ord. n. 20415/2025).
  • Nei matrimoni con stranieri si può scegliere la legge applicabile al regime patrimoniale (Reg. UE 2016/1103).

Perché in Italia i patti prematrimoniali sono nulli?

Il primo ostacolo è l’art. 160 del codice civile: gli sposi non possono derogare ai diritti e ai doveri che nascono dal matrimonio, come l’assistenza morale e materiale e la contribuzione ai bisogni della famiglia.

Il secondo riguarda l’assegno di divorzio. Per la Cassazione ha natura assistenziale e insieme compensativa ed è indisponibile prima del divorzio: un accordo che lo esclude o lo fissa in anticipo limiterebbe la libertà di difendersi nel giudizio e di chiedere lo scioglimento del matrimonio. Per questo l’orientamento tradizionale considera nulli, per illiceità della causa, gli accordi presi «in vista» del divorzio. Solo al momento del divorzio le parti possono concordare un pagamento in un’unica soluzione, che il tribunale valuta come equo (art. 5, comma 8, L. 898/1970).

Ancora più rigido è il limite per i figli. Il mantenimento, l’affidamento e le decisioni che li riguardano non si possono stabilire una volta per tutte con un contratto tra genitori: il giudice valuta sempre l’interesse del minore, come spieghiamo nella guida sull’assegno per i figli.

Cosa ha detto la Cassazione negli ultimi anni?

Accanto a questo orientamento si è sviluppata una linea più aperta sugli accordi puramente patrimoniali. Con la sentenza n. 23713 del 21 dicembre 2012 la Cassazione ha ritenuto valido un accordo firmato dai futuri sposi il giorno prima delle nozze, che prevedeva, in caso di fallimento del matrimonio, il trasferimento di un immobile a compensazione delle spese sostenute da uno di loro per ristrutturare la casa dell’altro. La separazione, in quel caso, era solo una condizione lecita dell’accordo.

Con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025 la Corte ha confermato la validità di una scrittura privata firmata nel 2011, con cui il marito si riconosceva debitore della moglie per i contributi economici da lei sostenuti e si impegnava a restituirli in caso di separazione. La Cassazione lo ha qualificato come contratto atipico con condizione sospensiva lecita, valido perché non tocca diritti indisponibili.

Queste decisioni non introducono il patto prematrimoniale in senso pieno. Dicono che i coniugi possono regolare i propri rapporti di dare e avere, anche pensando a una possibile crisi, purché non rinuncino all’assegno divorzile, al mantenimento o ai diritti dei figli.

Quali strumenti si possono usare oggi?

Chi vuole organizzare il patrimonio prima o durante il matrimonio ha già a disposizione diversi strumenti:

  • Separazione dei beni: si sceglie nell’atto di matrimonio o dopo, con atto notarile. Ciascuno resta proprietario di ciò che acquista (vedi la guida su comunione o separazione dei beni).
  • Convenzioni matrimoniali: con atto pubblico notarile si può modificare la comunione legale, per esempio escludendo alcuni beni (art. 162 c.c.).
  • Fondo patrimoniale: vincola alcuni beni ai bisogni della famiglia, con i limiti previsti dal codice civile (artt. 167 e seguenti).
  • Accordi di riconoscimento di debito: come nel caso deciso nel 2025, per documentare chi ha finanziato cosa, per esempio la ristrutturazione della casa.
  • Testamento: per le scelte successorie, nei limiti della quota riservata ai legittimari.

Le coppie non sposate possono invece firmare un contratto di convivenza (L. 76/2016), spiegato nella guida su unioni civili e convivenze.

E al momento della separazione?

Quando la crisi è in corso, gli accordi diventano possibili e anzi incoraggiati. Nella separazione consensuale o nel divorzio congiunto i coniugi possono concordare assegni, uso della casa e divisione dei beni. Le Sezioni Unite (sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021) hanno riconosciuto valide anche le clausole che trasferiscono immobili da un coniuge all’altro o ai figli, inserite nel verbale di separazione o nell’accordo di divorzio.

Gli stessi accordi si possono raggiungere anche senza giudice, con la negoziazione assistita tra avvocati. La differenza con il patto prematrimoniale è il momento: l’accordo si firma quando la situazione è concreta e verificabile, non anni prima. E se poi le circostanze cambiano si può chiedere la modifica delle condizioni.

Matrimoni con stranieri: cosa cambia?

Molti Paesi, come la Germania o gli Stati Uniti, ammettono accordi prematrimoniali più ampi. Se uno degli sposi è straniero, o la coppia vive all’estero, contano le regole europee. Il Regolamento UE 2016/1103, applicabile in Italia dal 29 gennaio 2019, consente ai coniugi di scegliere la legge che regola il loro regime patrimoniale: quella dello Stato di residenza abituale di uno o di entrambi o quella della cittadinanza di uno dei due (art. 22).

La scelta vale per i rapporti patrimoniali, non per l’assegno di mantenimento o per i figli, che seguono altre regole. Un patto firmato all’estero può quindi essere efficace in Italia per alcuni aspetti e non per altri: va letto caso per caso, anche alla luce dell’ordine pubblico italiano.

Domande frequenti

Posso far firmare al futuro coniuge la rinuncia all’assegno di divorzio?

No. Secondo l’orientamento della Cassazione una rinuncia preventiva all’assegno divorzile è nulla. L’accordo sull’assegno si può fare solo al momento della separazione o del divorzio.

Un accordo scritto su chi ha pagato la casa ha valore?

Sì, se riguarda rapporti economici disponibili. Un riconoscimento di debito o un accordo di restituzione, anche legato alla separazione, è stato ritenuto valido dalla Cassazione, a condizione che non tocchi diritti indisponibili.

Il Parlamento ha approvato una legge sui patti prematrimoniali?

Negli anni sono state presentate proposte di legge, ma al momento nessuna legge ha introdotto in via generale i patti prematrimoniali sul divorzio. Valgono quindi le regole descritte sopra.

Un accordo scritto male può essere inutile o nullo proprio quando serve. Se volete tutelare il patrimonio della coppia, prima o durante il matrimonio, potete contattare lo studio per valutare lo strumento più adatto. Le questioni di famiglia sono seguite con la collaborazione dell’Avv. Chiara Damiata.

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