Periodo di comporto: quando si può essere licenziati per malattia

Quanto dura il periodo di comporto, come si calcolano le assenze, le tutele per malattie gravi, oncologiche e disabilità e cosa fare se arriva il licenziamento.

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Periodo di comporto: quando si può essere licenziati per malattia

Si può essere licenziati per malattia solo quando le assenze superano il periodo di comporto, cioè il tempo massimo durante il quale il lavoratore malato ha diritto a conservare il posto. Lo prevede l’art. 2110 del codice civile, che affida la durata ai contratti collettivi: finché il comporto non è superato, la malattia non può essere di per sé un motivo di licenziamento.

Superato il limite, invece, il datore può recedere anche se il lavoratore è ancora malato. Vediamo quanto dura il comporto, come si contano le assenze, quali tutele esistono per malattie gravi, oncologiche e disabilità e cosa fare se arriva il licenziamento.

In breve

  • Il periodo di comporto è il numero massimo di giorni di malattia con conservazione del posto; la durata la fissa il contratto collettivo applicato (art. 2110 c.c.).
  • Il licenziamento intimato prima che il comporto sia esaurito è nullo, come hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione nel 2018.
  • Dal 9 agosto 2025 chi ha una malattia oncologica, o una malattia invalidante o cronica con invalidità di almeno il 74%, può chiedere un congedo non retribuito fino a 24 mesi (L. 106/2025).
  • Il licenziamento per superamento del comporto si contesta per iscritto entro 60 giorni (art. 6 L. 604/1966).

Cos’è il periodo di comporto e quanto dura?

Il comporto è il periodo in cui il rapporto di lavoro «sopporta» l’assenza per malattia o infortunio senza che il lavoratore possa essere licenziato. La legge non indica numeri: rinvia ai contratti collettivi, agli usi e, in mancanza, all’equità.

Per questo la durata va cercata nel contratto collettivo applicato, indicato nella lettera di assunzione e in busta paga. Qualche esempio: il contratto del terziario Confcommercio conserva il posto per 180 giorni «in un anno solare», sia per un’unica malattia sia sommando più assenze; nel pubblico impiego i contratti di comparto prevedono in genere 18 mesi in tre anni, più un periodo non retribuito per i casi gravi. Molti contratti allungano il comporto con l’anzianità.

Comporto secco e comporto per sommatoria

Si parla di comporto secco quando il limite riguarda un’unica malattia lunga, e di comporto per sommatoria quando si sommano più assenze, anche brevi, in un certo arco di tempo, per esempio gli ultimi tre anni. Di solito si contano tutti i giorni coperti dai certificati, festivi compresi, salvo diversa regola del contratto.

Si può essere licenziati durante la malattia?

Prima della fine del comporto no, se il motivo è la malattia. Per le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 12568/2018) il licenziamento per superamento del comporto intimato quando il periodo non era esaurito è nullo, non solo inefficace fino alla scadenza. Restano possibili il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) e quello per ragioni estranee alla salute, come la cessazione dell’attività.

Anche in malattia bisogna rispettare le fasce di reperibilità: cosa succede se il medico non trova il lavoratore in casa è spiegato nella guida sulla visita del medico INPS.

Superato il comporto, il datore può licenziare con il preavviso previsto dal contratto o pagando l’indennità sostitutiva (l’art. 2110 c.c. richiama l’art. 2118). Non serve una contestazione disciplinare, perché non c’è una colpa del lavoratore. Il licenziamento deve però arrivare in tempi ragionevoli: un’attesa lunga e ingiustificata può valere come rinuncia.

Come si calcola il comporto? Il datore deve avvisare?

Il conteggio spetta al datore, che in causa deve provarlo. Secondo la Cassazione il datore non è obbligato ad avvisare che il comporto sta per scadere, salvo che lo preveda il contratto collettivo; per chi ha una disabilità valgono le cautele indicate più avanti. Conviene quindi chiedere per iscritto il conteggio aggiornato delle assenze.

La lettera di licenziamento non deve elencare ogni giorno, ma il lavoratore deve poter ricostruire le assenze conteggiate, soprattutto nel comporto per sommatoria. Per consolidata giurisprudenza non si contano le assenze per malattie o infortuni causati dal datore, per esempio violando le norme di sicurezza, se il lavoratore lo dimostra: si veda la guida su infortunio sul lavoro e INAIL.

Malattie gravi, oncologiche e disabilità: quali tutele in più?

La prima tutela è il contratto collettivo: molti contratti allungano il comporto per le patologie gravi o escludono dal conteggio ricoveri, day hospital e terapie salvavita come la chemioterapia.

La seconda è la legge n. 106 del 2025, in vigore dal 9 agosto 2025. I dipendenti pubblici e privati con malattie oncologiche, o con malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un’invalidità di almeno il 74%, possono chiedere un congedo fino a 24 mesi, continuativo o frazionato, che parte quando sono esaurite le altre assenze giustificate. Il posto è conservato, ma il congedo non è retribuito né conta per anzianità e pensione, salvo riscatto.

Dal 1° gennaio 2026 la stessa legge riconosce 10 ore annue di permesso indennizzato per visite e cure. Resta il diritto dei malati oncologici e di chi ha gravi patologie cronico-degenerative di passare al part-time (art. 8 D.Lgs. 81/2015).

La terza riguarda le persone con disabilità. Dal 2023 la Cassazione ritiene che applicare loro lo stesso comporto degli altri dipendenti possa essere una discriminazione indiretta, perché la disabilità espone a più assenze: il datore deve tenerne conto prima di licenziare. Per i permessi di disabili e familiari si veda la guida sulla legge 104.

Come evitare di superare il comporto

Quando le assenze si avvicinano al limite, alcune mosse fatte per tempo possono salvare il posto:

  1. Leggete il contratto collettivo: durata, periodo di riferimento ed esclusioni per le malattie gravi.
  2. Chiedete il conteggio delle assenze all’azienda, con PEC o email.
  3. Chiedete l’aspettativa se il contratto la prevede: nel terziario Confcommercio sono 120 giorni non retribuiti, da domandare prima della scadenza.
  4. Domandate le ferie al posto della malattia: il datore deve valutare la richiesta considerando il rischio di perdere il posto, salvo che il contratto offra l’aspettativa.
  5. Documentate le patologie gravi e l’eventuale origine lavorativa della malattia.
  6. Valutate il congedo della legge 106/2025, se ne avete i requisiti.

Cosa fare se si viene licenziati per superamento del comporto?

Il licenziamento si impugna come gli altri, con un atto scritto entro 60 giorni e poi con il ricorso al giudice entro i successivi 180: termini e tutele sono nella guida su come impugnare il licenziamento illegittimo. I vizi più frequenti sono il conteggio sbagliato, il licenziamento anticipato, la disabilità ignorata e le assenze imputabili al datore. Resta una perdita involontaria del lavoro: spettano preavviso, TFR e, con i requisiti, la NASpI.

Domande frequenti

Si può essere licenziati per troppa malattia anche con i certificati in regola?

Sì, se le assenze superano il comporto: non conta che la malattia sia vera e regolarmente certificata. Prima di quel limite, invece, la malattia certificata non può essere un motivo di licenziamento.

Il periodo di comporto si azzera?

Dipende dal contratto collettivo. Se il comporto si calcola in un periodo mobile, per esempio gli ultimi tre anni, le assenze più vecchie escono dal conteggio man mano che il periodo scorre; se il contratto fa riferimento all’anno civile, il conteggio riparte dal 1° gennaio.

Chi ha un tumore può essere licenziato per superamento del comporto?

Solo dopo aver esaurito il comporto, le estensioni previste dal contratto per le malattie gravi e, se richiesto, il congedo fino a 24 mesi della legge 106/2025. Se la malattia configura una disabilità, valgono anche le tutele contro la discriminazione.

Se temete di superare il limite o avete ricevuto la lettera di licenziamento, potete chiedere una valutazione allo Studio, che si occupa di diritto del lavoro a Palermo e Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.

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