La legge 104 spetta alla persona con disabilità accertata da una commissione medica e, per i permessi al lavoro, ai familiari che la assistono quando la disabilità è grave: il lavoratore dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito al mese (art. 33, comma 3, L. 104/1992), frazionabili a ore secondo l’INPS. Permessi analoghi spettano al lavoratore che ha lui stesso una disabilità grave.
Vediamo chi sono i beneficiari, come si usano i permessi, il congedo straordinario, la sede vicina e la riforma della disabilità.
In breve
- I tre giorni di permesso al mese spettano per assistere una persona con disabilità grave non ricoverata a tempo pieno (art. 33, comma 3, L. 104/1992).
- Dal 13 agosto 2022 non esiste più il referente unico: più familiari possono alternarsi, entro il limite di tre giorni complessivi al mese.
- Il congedo straordinario retribuito dura al massimo due anni nell’arco della vita lavorativa (art. 42, D.Lgs. 151/2001).
- Dal 1° gennaio 2027 la «valutazione di base» dell’INPS varrà in tutta Italia; in Sicilia è già attiva in quattro province.
Legge 104: a chi spetta il riconoscimento?
La legge 104 del 1992 tutela la persona con disabilità, cioè chi ha durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, a contatto con barriere di vario tipo, ne ostacolano la piena partecipazione alla vita sociale (art. 3, comma 1). Il riconoscimento arriva dopo la visita di una commissione medica.
Per i permessi conta il livello più alto, quello del comma 3 dell’articolo 3: la disabilità è grave quando riduce l’autonomia personale al punto da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. La riforma del 2024 parla di «necessità di sostegno elevato o molto elevato», ma i diritti restano gli stessi. Non va confusa con l’invalidità civile, che dà diritto a prestazioni economiche.
Chi può chiedere i permessi 104 per un familiare?
I tre giorni al mese spettano al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con disabilità grave non ricoverata a tempo pieno e che sia:
- coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto;
- parente o affine entro il secondo grado: genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni, nipoti figli dei figli, suoceri, generi e nuore, cognati;
- parente o affine di terzo grado, come zii o nipoti figli di fratelli, solo se i genitori o il coniuge della persona da assistere mancano, sono deceduti, hanno compiuto 65 anni o hanno patologie invalidanti.
Dal 13 agosto 2022, per effetto del D.Lgs. 105/2022, non esiste più il «referente unico»: i permessi possono essere riconosciuti, su richiesta, a più familiari, che li usano in alternativa tra loro senza superare i tre giorni complessivi al mese.
Si possono cumulare i permessi per più persone solo se si tratta del coniuge, dell’unito civilmente, del convivente o di parenti e affini di primo grado (di secondo grado se genitori o coniuge dell’assistito mancano, sono malati o hanno più di 65 anni). Anche il lavoratore con disabilità grave, che ha permessi propri (art. 33, comma 6), può ottenere quelli per assistere un familiare: sono i cosiddetti permessi doppi, ammessi da anni e non una novità del 2026.
Come funzionano i permessi 104: giorni, ore e domanda
I permessi sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, cioè contano ai fini della pensione. Si possono prendere anche in giorni consecutivi oppure a ore: per l’INPS le ore mensili sono pari all’orario settimanale diviso per i giorni lavorativi, per tre. Con 40 ore su cinque giorni si ottengono 24 ore al mese.
Come si procede:
- serve il verbale che riconosce la disabilità grave della persona da assistere;
- i dipendenti privati presentano la domanda online all’INPS, anche tramite patronato, e la consegnano al datore di lavoro; i pubblici la presentano alla propria amministrazione;
- con il datore di lavoro si concorda un calendario, di solito mensile, salve le urgenze;
- se l’assistito vive a più di 150 chilometri, conservare il biglietto o un’altra prova del viaggio (art. 33, comma 3-bis).
I permessi devono servire all’assistenza, anche se non obbligano a stare accanto al familiare in ogni minuto. Usarli per una vacanza o un secondo lavoro, per la Cassazione, è un abuso che può giustificare il licenziamento, dopo una contestazione disciplinare.
Cos’è il congedo straordinario di due anni?
Quando i tre giorni non bastano, il familiare, di regola convivente, può chiedere il congedo straordinario (art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001): fino a due anni retribuiti, anche frazionati, per ciascuna persona assistita e nell’arco dell’intera vita lavorativa. Spetta un’indennità pari all’ultima retribuzione, entro un tetto annuo rivalutato ogni anno, con contribuzione figurativa.
L’ordine è fissato dalla legge: coniuge, unito civilmente o convivente di fatto; poi i genitori; poi un figlio convivente; poi un fratello o una sorella conviventi; infine un parente o affine di terzo grado convivente. Si passa al successivo solo se il precedente manca o ha patologie invalidanti. La convivenza può iniziare anche dopo la domanda e il congedo va concesso entro trenta giorni.
Si può chiedere una sede vicina e rifiutare il trasferimento?
Sì. Chi assiste un familiare con disabilità grave può scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio dell’assistito e non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33, comma 5). Lo stesso vale per il lavoratore con disabilità grave, rispetto al proprio domicilio (comma 6).
«Ove possibile» significa che nella sede richiesta deve esserci un posto compatibile: il diritto non crea posti nuovi, ma il rifiuto deve basarsi su ragioni organizzative concrete. Dove si usa il lavoro agile, inoltre, lavoratori con disabilità grave, genitori di figli con disabilità grave e caregiver familiari hanno la priorità (art. 18, comma 3-bis, L. 81/2017).
Cosa cambia con la riforma della disabilità?
Il D.Lgs. 62/2024 affida all’INPS l’intero accertamento, con una valutazione di base unica al posto delle visite separate per invalidità civile e legge 104. Il procedimento parte dal certificato medico introduttivo trasmesso online dal medico e si chiude con un certificato unico.
La sperimentazione, partita nel 2025, è stata estesa per fasi: in Sicilia riguarda Palermo dal 30 settembre 2025 e Caltanissetta, Catania e Messina dal 1° marzo 2026. Ad Agrigento, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani resta per ora la procedura tradizionale. Salvo nuove proroghe, il sistema varrà in tutta Italia dal 1° gennaio 2027.
Chi ha già un verbale lo conserva fino alla scadenza indicata: la riforma fa salvi i diritti già riconosciuti (art. 35 D.Lgs. 62/2024). Alla valutazione può seguire, su richiesta, il progetto di vita individuale. Se la gravità non viene riconosciuta, si può fare ricorso al giudice.
Domande frequenti
Ci sono novità sui permessi nel 2026?
Dal 1° gennaio 2026 i dipendenti con malattie oncologiche attive o in follow-up precoce, o con malattie invalidanti o croniche con invalidità di almeno il 74%, e i genitori di figli minorenni in queste condizioni hanno dieci ore annue di permesso in più per visite, esami e cure (art. 2 L. 106/2025). Si chiedono al datore di lavoro con la prescrizione medica.
I permessi 104 spettano se il familiare è ricoverato in una RSA?
Di regola no, perché la legge richiede che la persona non sia ricoverata a tempo pieno. L’INPS ammette alcune eccezioni, da verificare caso per caso.
Il datore di lavoro può negare i permessi 104?
No, se i requisiti ci sono: è un diritto del lavoratore. Il datore di lavoro può chiedere una programmazione ragionevole, ma non rifiutare i permessi o penalizzare chi li usa; se li ostacola, non può ottenere la certificazione della parità di genere (art. 33, comma 7-ter).
Ogni situazione familiare ha le sue particolarità, soprattutto se il datore di lavoro contesta i permessi o un trasferimento. Se vuoi un parere sul tuo caso, possiamo esaminarlo insieme: i recapiti degli studi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.



