L’infortunio in itinere è l’incidente che il lavoratore subisce lungo il normale percorso tra casa e luogo di lavoro, all’andata o al ritorno: l’INAIL lo indennizza come un infortunio sul lavoro (art. 2 D.P.R. 1124/1965, modificato dall’art. 12 D.Lgs. 38/2000). A piedi e con i mezzi pubblici la copertura è la regola; con l’auto o la moto solo se l’uso del mezzo privato è necessario; la bicicletta è sempre coperta.
In questa guida vediamo quali tragitti sono protetti, quando si perde la tutela per deviazioni e soste, cosa fare subito dopo l’incidente e come ottenere dal responsabile la parte di danno che l’INAIL non paga.
In breve
- L’INAIL copre il normale percorso casa-lavoro, quello tra due luoghi di lavoro e, se manca la mensa aziendale, il tragitto verso il luogo abituale dei pasti (art. 2, terzo comma, D.P.R. 1124/1965).
- Con un mezzo privato la tutela opera solo se il suo uso è «necessitato»; la bicicletta è sempre considerata necessitata (L. 221/2015).
- Deviazioni e interruzioni fanno perdere la copertura, salvo che siano dovute a forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o a obblighi penalmente rilevanti.
- Il lavoratore deve avvisare subito il datore di lavoro; il diritto alle prestazioni INAIL si prescrive in tre anni dall’infortunio (art. 112 D.P.R. 1124/1965).
Infortunio in itinere: quali tragitti copre l’INAIL?
La legge tutela tre percorsi: l’andata e il ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro; il tragitto tra due luoghi di lavoro, per chi ha più rapporti; e, se non c’è una mensa aziendale, il percorso tra il lavoro e il luogo dove si consumano abitualmente i pasti.
Deve trattarsi del normale percorso, cioè quello che il lavoratore fa abitualmente o che è ragionevole fare, in orari compatibili con l’inizio e la fine del turno. Non serve che sia il più breve in assoluto: conta che sia una scelta ragionevole.
La tutela vale anche per chi lavora in modalità agile. Per lo smart working la legge copre il tragitto tra l’abitazione e il luogo scelto per lavorare fuori dai locali aziendali, quando la scelta è dettata da esigenze legate al lavoro o alla conciliazione con la vita familiare (art. 23 L. 81/2017).
Infortunio in itinere con mezzo proprio: quando è coperto?
L’uso dell’auto, della moto o dello scooter è coperto solo se è necessitato. Secondo le indicazioni dell’INAIL e della giurisprudenza, lo è per esempio quando:
- il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici, o non in tempo utile per l’inizio del turno;
- i mezzi pubblici comportano attese o tempi di viaggio molto più lunghi rispetto al mezzo privato;
- la fermata più vicina è troppo lontana per essere raggiunta a piedi;
- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro.
Restano sempre esclusi gli infortuni causati direttamente dall’abuso di alcolici o di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti, e quelli del conducente senza patente. Non basta invece una semplice colpa nella guida a escludere l’indennizzo: l’INAIL tutela il lavoratore anche quando l’incidente è dipeso da lui, salvo i comportamenti abnormi che la giurisprudenza chiama rischio elettivo.
Infortunio in itinere in bicicletta: è sempre coperto?
Sì. Dal 2016 la legge stabilisce che l’uso della bicicletta, per i suoi effetti positivi sull’ambiente, deve intendersi sempre necessitato (art. 5 L. 221/2015, che ha integrato l’art. 2 del D.P.R. 1124/1965). Non conta quindi se esistono mezzi pubblici alternativi.
L’INAIL, con la circolare n. 14 del 25 marzo 2016, ha chiarito che la tutela vale anche sulle strade aperte al traffico, non solo sulle piste ciclabili. Restano ferme le esclusioni per alcol e stupefacenti. Se la caduta dipende da una buca o da un altro utente della strada, si apre anche la strada del risarcimento, come spiegato nella guida sulla caduta del ciclista.
Deviazioni e soste: quando si perde la tutela?
La copertura si perde se il lavoratore interrompe o devia il percorso per ragioni del tutto estranee al lavoro o comunque non necessarie: una commissione personale, una sosta al supermercato o in palestra. Durante la deviazione l’infortunio non è indennizzato.
La deviazione è invece necessitata, e quindi coperta, quando è dovuta a forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’INAIL (circolare n. 62/2014) valuta caso per caso l’accompagnamento dei figli a scuola, guardando all’età dei figli, alla lunghezza della deviazione, alla durata della sosta e all’assenza di alternative.
Infortunio in itinere: cosa fare subito?
- Farsi visitare al pronto soccorso o dal medico, spiegando che l’incidente è avvenuto nel tragitto casa-lavoro: il medico trasmette il certificato all’INAIL per via telematica.
- Avvisare subito il datore di lavoro: se il lavoratore tace e il datore non sa dell’infortunio, l’indennità non è dovuta per i giorni precedenti alla notizia (art. 52 D.P.R. 1124/1965).
- Controllare la denuncia: se la prognosi supera i tre giorni, il datore deve denunciare l’infortunio all’INAIL entro due giorni da quando riceve i riferimenti del certificato (art. 53).
- Raccogliere le prove: verbale delle forze dell’ordine, nomi dei testimoni, foto dei luoghi e dei mezzi, orari, percorso abituale e ragioni dell’uso del mezzo privato.
- Conservare la documentazione medica e le spese sostenute, utili sia per l’INAIL sia per il risarcimento.
Cosa paga l’INAIL e quando chiedere il resto al responsabile?
L’INAIL paga un’indennità per l’inabilità temporanea, dal quarto giorno di assenza fino alla guarigione clinica, e un indennizzo per il danno permanente, in capitale o in rendita secondo il grado di menomazione. Il quadro delle prestazioni è nella guida sull’infortunio sul lavoro.
Se l’incidente è stato causato da un terzo, per esempio un automobilista, il lavoratore può chiedere a lui e alla sua assicurazione il danno differenziale, cioè la parte non coperta dall’INAIL, e le voci che l’INAIL non indennizza. L’INAIL, a sua volta, si rivale sul responsabile per quanto ha pagato (art. 1916 c.c. e art. 142 del Codice delle assicurazioni). La procedura verso l’assicurazione è descritta nella guida su come ottenere il risarcimento dopo un incidente stradale, e una perizia medico-legale di parte aiuta a quantificare il danno.
Domande frequenti
Se l’incidente è colpa mia, l’INAIL paga lo stesso?
Sì. L’indennizzo INAIL non dipende dalla colpa del lavoratore. È escluso solo nei casi previsti dalla legge, come guida senza patente o sotto l’effetto di alcol o droghe, o per comportamenti abnormi ed estranei al percorso.
Un infortunio in itinere con il monopattino è coperto?
La legge prevede la copertura automatica solo per la bicicletta. Per il monopattino elettrico la questione è meno netta: conviene verificare con l’INAIL o con un legale se nel caso concreto l’uso del mezzo possa considerarsi necessitato.
Entro quanto tempo va chiesto l’indennizzo all’INAIL?
Il diritto alle prestazioni si prescrive in tre anni dal giorno dell’infortunio. Se l’INAIL nega il riconoscimento, si può presentare ricorso amministrativo e poi rivolgersi al giudice del lavoro.
Ogni infortunio in itinere va ricostruito con attenzione, a partire dal percorso e dalla necessità del mezzo usato. Per una valutazione del caso concreto, sia verso l’INAIL sia verso il responsabile dell’incidente, è possibile contattare lo studio.



